Circolare eDAS

Circolare eDAS

Direzione Accise – Energie e Alcoli

Prot. 379727/RU                                                              Roma, 17 agosto 2022

ciRcoLARE N. 31/2022

Estensione dell’obbligo Di emissione E-DAS. Disposizioni transitorie ed
aggiornamento dell’autorizzazione. Depositi contabili Di GPL.
Trasferimenti Di prodotti denaturati tra depositi commerciali.

iSTRUZioNi oPERATiVE

Nella forma di risposta a quesiti pervenuti dagli operatori a seguito della pubblicazione delle determinazioni del Direttore di ADM prot.285111 e 287104, entrambe del 27 giugno 2022, si riportano i seguenti elementi dispositivi per l’adempimento dell’obbligo di presentazione dell’e-DAS previsto, a decorrere dal 1° luglio 2022, relativamente a:

  1. oli minerali di cui all’articolo 21, comma 2, lettere da a) a e), del TUA;
  2. gas di petrolio liquefatti di cui all’articolo 21, comma 2, lettera f), del TUA, limitatamente al trasporto per carichi predeterminati;
  3. prodotti energetici di cui all’articolo 21, commi 3, 4 e 5 del TUA, qualora ricorrano i presupposti per la sottoposizione ad accisa, fermo restando il possibile utilizzo di altri documenti di trasporto ove consentito da disposizioni specifiche per i singoli casi;

qualora trasferiti sfusi, per tutti gli impieghi, inclusi quelli di cui all’articolo 21, comma 13, del TUA.

In ragione di quanto sopra, con specifico riguardo al settore dei GPL, appare utile evidenziare che l’obbligo di emissione dell’e-DAS non è ancora stato esteso per i trasferimenti:

  1. agli esercenti la vendita al minuto[1] e per la minuta vendita;
  2. alla rinfusa per carichi non predeterminati di cui all’art. 20 del D.M.210/96[2]
  3. di prodotto condizionato in bombole.

Resta ferma la facoltà per l’esercente deposito mittente di anticipare l’utilizzo dell’e-DAS anche per le movimentazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, come indicato in risposta alla domanda n.9.

 

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  1. Domanda – Qualora l’esercente abbia bisogno di tempo per adeguare il proprio sistema elettronico all’emissione dell’e-DAS, è possibile continuare ad utilizzare il DAS cartaceo, nelle more dell’adozione della prevista autorizzazione dell’UD?

RiSPoSTA – Nel caso in cui l’esercente abbia riscontrato problematiche tecniche nell’emissione dell’e-DAS relativamente ai nuovi prodotti soggetti all’obbligo ed abbia presentato motivata istanza presso l’Ufficio delle dogane ai sensi dell’art. 2, comma 5, della determinazione prot. 287104/22, l’Ufficio delle dogane competente potrà autorizzare, per un periodo non superiore a 90 giorni, la continuazione dell’utilizzo del documento in formato cartaceo, sino alla risoluzione delle problematiche.

Tenendo conto del ridotto intervallo temporale intercorrente tra la data di pubblicazione della determinazione prot. 287104/22 (27 giugno 2022) e la data di estensione dell’obbligo di utilizzo di e-DAS ai prodotti energetici ivi contemplati (1° luglio 2022), pur essendo stata tale misura programmata ed introdotta con la determinazione prot.494575 del 24 dicembre 2021, per garantire continuità di esercizio dell’impianto si consente all’esercente di utilizzare il DAS cartaceo integrato dei dati previsti dall’art. 3, comma 4, della determinazione prot.n. 138764/RU del 10 maggio 2020 (nel seguito, determinazione e-DAS), per ciascun deposito speditore e per i prodotti energetici ai quali l’istanza stessa si riferisce, anche nelle more dell’adozione del provvedimento dell’UD competente.

Si rimarca, altresì, che la predetta ultrattività del DAS cartaceo è, ovviamente, limitata ai soli prodotti energetici e per le tipologie di trasferimento ai quali è stato esteso l’utilizzo dell’e-DAS dal 1° luglio 2022.

Pertanto resta, in ogni caso, fermo l’obbligo di utilizzo esclusivo dell’e-DAS per la benzina e il gasolio usato come carburante nonché denaturati per uso agricolo, già definito con precedenti determinazioni direttoriali.

Si rammenta, infine, che nell’istanza ex art.2, comma 5, della determinazione prot. 287104/22, l’esercente indica il tempo ritenuto necessario per il superamento delle problematiche di che trattasi, in ogni caso non superiore a 90 giorni.

  1. DoMANDA – Relativamente ai GPL, quali sono i casi di trasporto per carichi predeterminati alla rinfusa per i quali è obbligatoria l’emissione dell’e-DAS?

In generale, i trasferimenti alla rinfusa per carichi predeterminati sono quelli per cui l’esercente il deposito di spedizione conosce, al momento dell’estrazione dall’impianto,

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i quantitativi che dovranno essere fisicamente consegnati presso i serbatoi dei depositi o degli impianti di destinazione.

La natura predeterminata del carico è, pertanto, definita presso il deposito di spedizione che, conseguentemente, è tenuto ad emettere il relativo e-DAS, in particolare indicando il codice ditta e l’indirizzo dell’impianto destinatario, ai sensi dell’art.3, comma 4 della determinazione e-DAS.

Rientrano, pertanto, nella fattispecie dei carichi predeterminati, sia il trasferimento di intere autobotti verso un solo destinatario soggetto alla denuncia di deposito, sia le spedizioni di cui all’art.18 del D.M.210/96, destinate ad una pluralità di impianti parimenti soggetti a denuncia.

In tutti i casi, si tratta di trasferimenti da un deposito “fisico” (sia fiscale, sia commerciale) di spedizione, verso uno o più depositi “fisici” o impianti “fisici”, destinatari del prodotto.

Al riguardo, si conferma, in particolare, che un deposito contabile non può inderogabilmente essere indicato quale luogo di destinazione di un e-DAS emesso a scorta di prodotto effettivamente posto in circolazione da un deposito speditore.

Infatti, il carico dei depositi contabili continua ad essere gestito, laddove non revocati, con la procedura consolidata, vale a dire tramite un DAS “non scorta merce” emesso dal deposito “fisico” presso il quale il deposito contabile insiste, con indicazione, a fine giornata, dell’esatto quantitativo di prodotto che consente di chiudere sempre a zero la giacenza giornaliera del deposito contabile stesso[3].

Ovviamente, il deposito “fisico” su cui il deposito contabile insiste dovrà avere preventivamente costituita sufficiente giacenza fisica per giustificare l’emissione del predetto DAS “non scorta merce” relativo ai GPL presi in carico dal deposito contabile.

  1. DoMANDA – L’efficacia dell’autorizzazione ad emettere e-DAS rilasciata all’esercente deposito “fisico” comporta la revoca dei depositi contabili che insistono presso di esso per il medesimo prodotto soggetto all’obbligo. Quali sono ora le conseguenze per l’assetto del deposito commerciale e dei coesistenti depositi contabili di GPL per carichi predeterminati?

RiSPoSTA – Com’è noto, in applicazione dell’art.18, comma 5, della determinazione eDAS, dalla data di efficacia dell’autorizzazione rilasciata all’esercente deposito

 

all’emissione dell’e-DAS per un prodotto energetico sono contestualmente revocate le autorizzazioni di depositi contabili di quel prodotto presso il medesimo impianto.

Relativamente ai GPL, l’obbligo di utilizzo dell’e-DAS è stato previsto, a decorrere dal 1° luglio 2022, limitatamente al prodotto trasportato allo stato sfuso, per carichi predeterminati[4].

Pertanto, fermo restando quanto disposto dall’art. 2, comma 5, della determinazione prot. 287104/22 sulla proroga del vecchio regime nelle more dell’accordato termine di adeguamento, dalla data di efficacia dell’autorizzazione all’emissione dell’e-DAS per il titolare della licenza di esercizio di un deposito di GPL relativamente ai carichi predeterminati, i soggetti che gestiscono depositi contabili che insistono su di esso non possono più emettere DAS cartacei per la predetta tipologia di trasferimento.

Ne consegue che, dalla predetta data di efficacia dell’autorizzazione, presso un deposito “fisico” di GPL:

  1. un deposito contabile di GPL che effettua esclusivamente consegne di GPL allo stato sfuso per carichi predeterminati cessa il suo esercizio;
  2. un deposito contabile di GPL continua ad operare, con le consuete modalità basate sull’autonoma emissione di DAS cartaceo, solo relativamente alle spedizioni di GPL verso gli esercenti la vendita al minuto; per quelle alla rinfusa per carichi non predeterminati nonché per i GPL condizionati in bombole[5];
  3. l’autorizzazione ad esercire un deposito contabile di GPL resta valida solo per le spedizioni di cui al punto b). Conseguentemente, l’UD competente sul deposito contabile rilascerà DAS cartacei al titolare dell’autorizzazione solo limitatamente a tali spedizioni;
  4. l’unico soggetto abilitato ad emettere e-DAS per il trasporto di GPL allo stato sfuso, per carichi predeterminati, è l’esercente titolare del deposito “fisico”, in qualità di speditore, secondo le prescrizioni di cui all’art. 3, comma 4, della determinazione e-DAS;
  5. nel caso del punto d), il titolare del deposito contabile (che, per quanto sopra esposto, non emetterà più documenti a scorta di tali spedizioni) è indicato nell’e- DAS dallo speditore. Si richiamano le indicazioni riportate all’art. 3, comma 4, lettera k), ed all’art. 6 della medesima determinazione e-DAS;
  6. il DAS “non scorta merce” cartaceo emesso all’inizio della giornata e prima di dare corso alle operazioni di estrazione dall’esercente il deposito “fisico” per la costituzione del proprio scarico e del contestuale carico giornaliero del deposito contabile sarà completato, a fine giornata, esclusivamente con l’indicazione delle quantità risultanti dalle spedizioni di cui al punto b). Pertanto, il predetto DAS “non scorta merce” cartaceo, utilizzato per il carico giornaliero del deposito contabile, recherà, a fine giornata, la somma dei quantitativi per i quali il deposito contabile ha, in quel medesimo giorno, emesso DAS cartacei. Sono, quindi, esclusi da tale somma i quantitativi di GPL estratti dal deposito “fisico” con trasporto allo stato sfuso, per carichi predeterminati, per i quali l’esercente il deposito “fisico” è tenuto ad emettere l’e-DAS;

Eventuali prassi difformi, ove presenti, dovranno essere ricondotte alla sopra richiamata disciplina[6].

  1. DomandaA seguito della revoca dell’autorizzazione ad esercire depositi contabili di GPL sfusi per carichi predeterminati, con quali modalità il soggetto non più abilitato può continuare ad avvalersi del deposito di terzi?

RiSPoSTA – Ai sensi dell’art.18, comma 5, della determinazione e-DAS, qualora il soggetto al quale viene revocato il deposito contabile di GPL intenda continuare a detenere prodotto presso un deposito fiscale o presso un deposito di un soggetto operante come destinatario registrato per la successiva estrazione allo stato sfuso, per carichi predeterminati, deve ottenere il prescritto codice identificativo di depositante. Tale codice è indicato dallo speditore nell’e-DAS debitamente valorizzando il campo 111 del messaggio elettronico di emissione – DE815.

Nelle more della conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione ex art. 1, comma 945, della legge n. 205/2017 ed ai sensi del D.M. 12 aprile 2018, gli e-DAS sono emessi dall’esercente il deposito speditore indicando la partita IVA del richiedente l’autorizzazione, in luogo del predetto codice identificativo. La partita IVA è indicata dallo speditore nell’e-DAS debitamente valorizzando il campo 44 del predetto messaggio elettronico.

Qualora, invece, il GPL sia detenuto presso un deposito commerciale, non essendo prevista la predetta autorizzazione a depositante, lo speditore, in caso di emissione di

 

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e-DAS per conto del committente (ex titolare di deposito contabile) valorizzerà il campo 111 del messaggio elettronico indicandone la partita IVA.

  1. DoMANDA – Nel caso di esercente deposito commerciale che preleva i prodotti denaturati per uso agricolo dai depositi fiscali per inviarli direttamente ad altri depositi commerciali senza immetterli materialmente nei propri impianti, quando si applica la disciplina del depositante, richiamata nell’art.16, comma 12-ter, della determinazione e-DAS?

RiSPoSTA – Per i prodotti denaturati per uso agricolo, l’art. 5, comma 3, del D.M. n. 454/01 definisce una peculiare modalità di trasferimento in base alla quale è consentito ad un esercente deposito commerciale di prelevare prodotti da un deposito fiscale per inviarli direttamente ad un altro deposito commerciale, senza immetterli materialmente nel proprio impianto.

Poiché l’utilizzo dell’e-DAS è stato esteso anche a tali trasferimenti, la disposizione di cui all’art. 16, comma 12-ter, della determinazione e-DAS, di nuova introduzione, ha chiarito che al predetto esercente deposito commerciale, per conto del quale il depositario autorizzato procede all’estrazione verso un altro deposito commerciale, si applica la disciplina del depositante e, quindi, in particolare, quanto disposto dall’art. 6 della medesima determinazione e-DAS.

Nel caso generale in cui l’esercente deposito commerciale sia titolare di conto deposito presso il deposito fiscale mittente, l’esercente, anteriormente al prelievo dei prodotti denaturati dal deposito fiscale, è tenuto ad assolvere, oltre gli obblighi del sopra richiamato art. 6 della determinazione e-DAS anche quelli di cui all’art.1, commi da 945 a 956, della legge n. 205/2017 ed al D.M. 12 aprile 2018. Nell’e-DAS emesso a scorta della spedizione il depositario autorizzato speditore è tenuto ad indicare il codice identificativo del predetto esercente ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera k), della determinazione e-DAS.

Altra e differente ipotesi è quella in cui l’esercente deposito commerciale acquista il prodotto denaturato nella fase di caricazione dell’autobotte, senza stoccarlo nel deposito ausiliario ed operi, pertanto, come primo soggetto cessionario. Per i trasferimenti di che trattasi, in quanto mero committente, l’esercente deposito commerciale è tenuto, invece, esclusivamente agli obblighi di cui al predetto articolo 6 della determinazione e-DAS.

Nell’e-DAS emesso a scorta della spedizione, il depositario autorizzato speditore indicherà la partita IVA dell’esercente che opera quale primo soggetto cessionario, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera l), della determinazione e-DAS. La partiva IVA è

 

quella denunciata all’Ufficio delle dogane competente ai fini del rilascio della licenza del deposito commerciale del predetto esercente.

Resta, in ogni caso, fermo l’obbligo anche per l’esercente deposito commerciale che opera quale primo soggetto cessionario, previsto dall’art. 5, comma 3, del D.M. n. 454/01 di contabilizzare in un apposito registro di carico e scarico i prodotti trasferiti con tale particolare modalità, riportando il movimento dei prodotti prelevati con gli estremi dell’e-DAS che ne giustificano il carico e lo scarico.

  1. DoMANDA – A fronte di quanto stabilito dell’art. 16, comma 12-quater, della determinazione e-DAS, come è possibile provvedere al rifornimento di depositi commerciali di prodotti denaturati per uso agricolo che si trovino per ragioni oggettive impossibilitati ad approvvigionarsi da depositi fiscali?

RiSPoSTA – Il trattamento di particolare favore concesso ai prodotti energetici denaturati comporta la necessità di adottare specifiche cautele fiscali per impedire evasione ed abusi.

In particolare, per tali prodotti non è in generale ammesso il trasferimento tra depositi commerciali, espressamente previsto dall’articolo 25, comma 9, del TUA per i soli prodotti assoggettati ad accisa e non già, quindi, per quelli denaturati.

Sempre per le predette esigenze di cautela fiscale, il trasferimento di prodotti denaturati tra depositi fiscali è consentito solo per le movimentazioni da raffineria o da altri impianti di produzione verso depositi fiscali di stoccaggio[7].

Fermo restando quanto sopra esposto, nel caso specifico dei prodotti denaturati destinati agli impieghi agricoli, le modalità di circolazione sono le due tipizzate nell’articolo 5 del D.M. n. 454/01:

  1. da depositi fiscali nazionali a depositi commerciali;
  2. esercenti depositi commerciali che prelevano prodotti denaturati da depositi fiscali nazionali per inviarli direttamente ad altri depositi commerciali senza immetterli materialmente nei propri impianti[8].

Ciò nonostante, sono stati segnalati casi di trasferimenti tra depositi commerciali di prodotto denaturato per uso agricolo, principalmente per rifornire depositi di modeste dimensioni, a servizio di piccole comunità agricole locali, che sarebbero impossibilitati ad approvvigionarsi, per ragioni tecniche od economiche, da depositi fiscali, anche avvalendosi della predetta procedura specifica per l’agevolazione di che trattasi.

Ove ricorra tale circostanza eccezionale, al fine esclusivo di garantire la capillare distribuzione del prodotto, l’esercente che rifornisce le predette comunità potrà presentare istanza all’UD territorialmente competente per essere autorizzato a approvvigionarsi di prodotto denaturato per uso agricolo da un unico deposito commerciale, espressamente indicato nell’istanza medesima con specificazione del relativo codice ditta. Nell’istanza dovranno essere esposte le motivazioni che rendono impossibile l’approvvigionamento dai depositi fiscali limitrofi al proprio deposito. L’UD competente verificherà presso i depositi fiscali indicati nell’istanza l’effettiva sussistenza di tali condizioni ostative.

Con riferimento al deposito commerciale speditore dovranno ricorrere le seguenti condizioni:

  1. essere fornitore diretto ed esclusivo per il deposito commerciale ricevente;
  2. essere a propria volta approvvigionato esclusivamente da depositi fiscali secondo le modalità ordinarie di cui all’art. 5 del D.M. n. 454/01;
  3. avere maggiore capacità di stoccaggio rispetto al deposito commerciale ricevente;
  4. essere ubicato ad una distanza tale da non comportare eccessivi costi di trasporto, rispetto a quelli conseguibili con la normale distribuzione da deposito fiscale dei carburanti di che trattasi.

Il deposito commerciale ricevente dovrà rispettare le seguenti prescrizioni d’esercizio: a) approvvigionarsi unicamente dal deposito commerciale indicato nell’istanza;

  1. detenere esclusivamente prodotti energetici denaturati per uso agricolo;
  2. estrarre solamente verso utilizzatori finali di cui all’art. 2, comma 1, del D.M. n.454/01. È tassativamente esclusa la possibilità di estrazioni verso altri depositi commerciali;
  3. fornire con modalità telematica i dati dei soggetti destinatari del carburante di cui all’art. 2, comma 1, del D.M. n. 454/01 e dei relativi quantitativi riforniti. Tale prescrizione potrà essere ottemperata o tramite il sistematico utilizzo dell’e-DAS per ognuna delle estrazioni, anche quelle inferiori ai 1.000 kg, ovvero tramite l’invio dei dati di contabilità in forma telematica ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera a), del D.L. n. 262/06, con frequenza mensile e dettaglio giornaliero, indipendentemente dalla capacità di stoccaggio del deposito.

Resta fermo l’obbligo dell’esercente deposito commerciale ricevente di convalidare, ai sensi dell’art.6, comma 1, del D.M. n. 454/01, le annotazioni apposte sul libretto di controllo dai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del medesimo D.M. riforniti, all’atto di effettuazione della fornitura stessa.

Qualora ne ricorrano i descritti presupposti, gli esercenti si adeguano alla procedura straordinaria di approvvigionamento entro il 1° novembre 2022.

  1. DoMANDA – il divieto richiamato dall’art. 16, comma 12-quater, della determinazione e-DAS ricomprende anche il trasferimento di prodotti denaturati alla rinfusa tra depositi commerciali la cui licenza è intestata al medesimo esercente?

RiSPoSTA – Nella distribuzione dei carburanti per uso agricolo e dei GPL per uso combustione da parte di Società o gruppo societario che eserciscono una pluralità di depositi commerciali nel territorio nazionale, si rende talvolta necessario, nei periodi di maggiore richiesta dei suddetti prodotti da parte dell’utenza finale, operare trasferimenti tra due dei predetti depositi al fine di compensare temporanee carenze di prodotto che si sono venute localmente a determinare presso il deposito ricevente.

Si tratta, pertanto, di eccezionali esigenze di ridistribuzione delle giacenze fisiche di una rete di depositi commerciali del medesimo esercente[9], non tempestivamente bilanciabili tramite la normale modalità di approvvigionamento da deposito fiscale, per le quali, in passato, è stata consentita la movimentazione tra due depositi commerciali.

Al riguardo, tenuto conto che la responsabilità fiscale del prodotto denaturato resta sempre in capo al medesimo soggetto, esercente sia il deposito mittente che quello di destinazione e responsabile della circolazione, laddove ricorrano le suddette condizioni eccezionali, il trasferimento di che trattasi continua ad essere consentito, nel rispetto della procedura di cui all’art.16 della determinazione e-DAS.

Durante la circolazione del prodotto denaturato, il quantitativo dovrà essere assistito dalla prevista cauzione per il trasporto prestata nei modi di rito, in misura unitaria pari alla riduzione di imposta rispetto all’aliquota normale prevista per il prodotto stesso[10].

Resta fermo che:

o la modalità ordinaria di approvvigionamento di ciascun deposito commerciale del medesimo esercente resta quella ordinaria da deposito fiscale;

o i quantitativi di prodotti energetici oggetto del trasferimento tra depositi commerciali dovranno regolarmente risultare tracciabili dalle contabilità di ciascun deposito in modo tale da consentire, in qualsiasi momento, di risalire al deposito fiscale che li ha forniti.

  1. DoMANDA – il divieto richiamato dall’art. 16, comma 12-quater, della determinazione e-DAS ricomprende anche il trasferimento tra depositi commerciali di GPL denaturati usati come combustibili per riscaldamento?

RiSPoSTA – Ferma restando la disciplina generale che limita i trasferimenti tra depositi commerciali ai soli prodotti assoggettati ad accisa, nel caso del GPL per uso combustione si conferma, innanzi tutto, la facoltà di trasferimento tra depositi commerciali del medesimo esercente di cui alla precedente domanda n.7.

Inoltre, si conferma che è ammessa la circolazione del GPL per uso combustione tra due depositi commerciali, con l’osservanza delle prescrizioni dell’art. 25, comma 9, del TUA, rispettivamente eserciti il primo da una Società e il secondo da un suo concessionario[11].

Sebbene non ancora oggetto di estensione dell’obbligo di utilizzo dell’e-DAS, si conferma, altresì, che sono ammessi, alle medesime condizioni sopra esposte, i trasferimenti tra depositi commerciali del GPL in bombole, in considerazione delle intrinseche garanzie fiscali fornite dal condizionamento nonché delle esigenze di capillare distribuzione di tale prodotto e delle peculiarità della relativa filiera distributiva.

In particolare, si conferma l’assenza dell’obbligo della comunicazione ex art. 25, comma 9, per trasferimenti da deposito commerciale agli esercenti la vendita al minuto di GPL uso combustione[12].

Si conferma, infine, che non possono essere effettuati trasferimenti di prodotto tra esercizi di minuta vendita[13].

  1. DoMANDA – È possibile utilizzare l’e-DAS anche per i trasferimenti di prodotti energetici assoggettati ad accisa in quantità inferiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi dell’art. 25 del TUA?

RISPOSTA — Sì. Gli esercenti depositi commerciali possono avvalersi di tale facoltà per eliminare l’uso di diversi tipi di documenti cartacei di natura commerciale, sinora utilizzati a scorta delle movimentazioni dei prodotti energetici in quantitativi inferiori a 1.000 chilogrammi verso utilizzatori non soggetti alla denuncia di deposito (cioè, per la cosiddetta minuta vendita).

Inoltre, per via della tracciabilità dei soggetti destinatari e delle destinazioni d’uso dei prodotti garantita dall’emissione dell’e-DAS, il sistematico utilizzo dello stesso da parte di un esercente deposito commerciale, anche per le spedizioni escluse dall’obbligo di cui all’art. 25, comma 8, del TUA ovvero per quelle per le quali l’obbligo di utilizzo dell’e-DAS non è ancora stato esteso, contribuisce ad instaurare un rapporto tra il gestore dell’impianto e l’Amministrazione finanziaria improntato al principio della collaborazione e della buona fede.

  1. DoMANDA – È possibile utilizzare l’e-DAS anche per i trasferimenti di prodotti energetici soggetti a vigilanza fiscale per i quali è prescritto l’utilizzo dell’XAB da disposizioni specifiche per i singoli casi?

RiSPoSTA – Sì. Attualizzando la facoltà già prevista per il DAS cartaceo dall’art.9, comma 2, del D.M. n. 210/96, dal 1° luglio 2022, l’e-DAS può essere utilizzato per i trasferimenti dei prodotti energetici di cui all’art. 21, commi 3, 4 e 5 del TUA sfusi, per qualsiasi impiego, in sostituzione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, quando tale documento sia previsto da specifiche disposizioni normative.

Nel merito, l’utilizzo dell’e-DAS per tali prodotti da parte degli speditori, sebbene ancora alternativo all’XAB, è altamente auspicato per gli evidenti benefici in termini di semplificazione amministrativa e di vigilanza fiscale, anche nelle more della modifica delle predette disposizioni specifiche per i singoli casi.

In particolare, ai sensi dell’art.18, comma 3-bis, della determinazione e-DAS, gli speditori già autorizzati all’impiego dell’e-DAS possono, sin dal 1° luglio 2022, procedere ad emettere l’e-DAS in luogo dell’XAB per i prodotti energetici di che trattasi, senza attendere il rinnovo dell’autorizzazione da parte dell’UD competente.

  1. DoMANDA – Quali sono le prescrizioni da seguire per la compilazione di un e- DAS in caso di rifornimento diretto di carburanti esenti per la navigazione marittima? Quali nei rifornimenti ad imbarcazioni private da diporto?

RISPOSTA — Dal 1° luglio 2022 l’utilizzo dell’e-DAS è stato esteso anche al trasferimento di carburanti esenti per la navigazione marittima, di cui all’art. 4, commi da 3 a 5, del D.M. 15 dicembre 2015, n. 225 (cioè, al cosiddetto rifornimento diretto).

Al riguardo, l’ADM ha in passato fornito disposizioni relativamente ai sistemi di misurazione dei quantitativi di carburante riforniti per la predetta destinazione nonché alla telematizzazione dello scontrino emesso a seguito del rifornimento[14].

Come già anticipato nell’open hearing del 6 giugno scorso, le regole del messaggio elettronico di emissione dell’e-DAS – DE815 sono state debitamente integrate per tener conto della nuova fattispecie, tenendo conto delle predette pregresse disposizioni in materia. I relativi tracciati record aggiornati sono stati pubblicati sul sito internet dell’ADM[15].

In particolare, ferme restando le regole di compilazione generali di cui alla circolare n. 9/2020, l’e-DAS emesso a scorta di un rifornimento diretto dovrà essere compilato valorizzando i campi che seguono secondo le istruzioni operative sottospecificate:

o Campo 9 «Durata presunta del trasporto» -> da 1 a 48 ore qualora il campo 65 «unità di trasporto»        =        «6 Bettolina», in applicazione dell’art. 3, comma 6-ter, della

determinazione e-DAS;

-> da 1 a 18 ore, per gli altri casi;

o Campo 27 «Tipo destinazione» -> «rifornimento diretto»;

o Campo 28 «Codice identificativo del destinatario» -> Lo speditore è tenuto ad indicare la prima delle seguenti informazioni in suo possesso, eventualmente anche fornite dall’intermediario commerciale che richiede il carburante al deposito per conto dell’armatore:

  1. codice fiscale/ partita IVA dell’armatore;
  2. codice fiscale /partita IVA del rappresentante fiscale dell’armatore;
  3. codice fiscale del comandante;
  4. codice fiscale / partita IVA dell’intermediario commerciale.

o Campi da 29 a 34 -> Inserire le informazioni relative alla sede legale del soggetto indicato nel campo 28, eventualmente anche fornite dal predetto intermediario commerciale;

 

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o Campo 35 «Codice identificativo del luogo di consegna» -> identificativo della nave destinataria del prodotto utilizzato ai fini dell’Automatic Identification System (AIS), vale a dire il suo codice IMO — International Maritime Organization. Tale campo è valorizzato con gli stessi valori utilizzati per la compilazione del campo 24 dello scontrino per il trasporto[16];

o Campi da 36 a 41 «Luogo di destinazione (consegna)» -> Indirizzo del porto limitrofo al punto di caricazione della nave;

o Campo 42 «Bandiera» -> da valorizzare con sigla del Paese di appartenenza dell’imbarcazione;

o Campo 43 «Codice Ufficio» -> da valorizzare con il codice UD competente sul porto presso il quale è eseguita l’operazione di caricazione (indicato nei campi da 36 a 41). Per la compilazione del campo occorre far riferimento ai valori indicati nella tabella TA03 della telematizzazione dei dati contabili[17];

o Campo 65 «Unità di trasporto» -> specificare il mezzo di trasporto utilizzato per il rifornimento diretto, rispettivamente «2 — veicolo», «3 — rimorchio», «4 — trattore» in caso di trasporto su strada, ovvero «6 – bettolina», in caso di trasporto navale con bettolina;

o Campo 66    «Identificativo unità di trasporto»       -> specificare l’IMO number

dell’imbarcazione ovvero la targa dell’autobotte.

o Campo 78 «CPA — categoria merceologica» = Indicare:

  1. E440” per il gasolio denaturato;
  2. E470” per l’olio combustibile;
  3. E480” per la benzina denaturata;

o Campo 92 «Codice CADD» = Nel caso di gasolio o di benzina denaturate destinate all’uso di che trattasi indicare «S137». Non indicare in caso di rifornimenti di olio combustibile.

Qualora il rifornimento sia relativo a prodotto energetico assoggettato ad accisa destinato ad imbarcazioni private da diporto, previo assolvimento dell’imposta ad aliquota normale, per la compilazione dell’e-DAS valgono sempre le precedenti regole, con le seguenti modifiche:

 

o Campo 78 «CPA — categoria merceologica» = Indicare:

  1. “E420” per la benzina non denaturata
  2. E430” per il gasolio non denaturato;
  3. E470” per l’olio combustibile;

o Campo 92 «Codice CADD» = Non indicare.

  1. DoMANDA – La validità temporale di 18 ore per l’e-DAS trova applicazione anche nel caso di trasporto a collettame di prodotti energetici condizionati in recipienti superiori a 210 litri con altri prodotti che non richiedono la scorta del predetto documento elettronico?

RiSPoSTA – Un prodotto energetico si intende trasportato alla rinfusa qualora il recipiente che lo contiene abbia capacità superiore a 210 litri[18]. Pertanto, il trasferimento di prodotti energetici in tal modo condizionati è da effettuarsi, sin dal 1° luglio 2022, con la scorta dell’e-DAS.

Tuttavia, nel caso di trasporto a collettame di prodotti energetici come sopra condizionati con altri prodotti energetici che non richiedono l’emissione dell’e-DAS, la durata del trasporto è difficilmente identificabile da parte dell’esercente deposito speditore e, comunque, usualmente superiore al limite consentito di 18 ore, a causa della gestione delle consegne a vari destinatari che caratterizzano tali trasferimenti.

Al riguardo, nelle more del sistematico inquadramento di tale fattispecie con l’estensione dell’obbligo di utilizzo dell’e-DAS anche ai prodotti energetici condizionati, si ritiene che, qualora si verifichi un siffatto trasporto a collettame, il trasferimento del prodotto energetico condizionato in recipienti superiori a 210 litri possa continuare ad essere effettuato con la scorta del DAS cartaceo. Ai sensi dell’art. 21, comma 7, della determinazione e-DAS, lo speditore curerà l’integrazione dei dati del DAS con l’indicazione della durata prevista per il trasporto a collettame, anche superiore alle 18 ore.

Resta ferma l’emissione dell’e-DAS con il limite di validità temporale di 18 ore qualora il trasferimento riguardi esclusivamente prodotti energetici in recipienti superiori a 210 litri e, pertanto, il trasporto non sia riconducibile alla fattispecie del collettame. Tale prescrizione trova applicazione anche qualora i prodotti energetici condizionati in fusti di capacità superiore a 210 litri costituiscano la parte preponderante del trasporto a collettame, prevalendo le esigenze di tutela dell’interesse fiscale.

  1. DOMANDA — Quale CPA – NC occorre indicare in caso di rifornimenti di benzina per la navigazione aerea, mediante autobotte?

RISPOSTA — La benzina avio con piombo è indicata con la CPA = “E410”, quella senza piombo con la CPA = “E420”. In entrambi i casi la NC è 2710 1231.

  1. IL Direttore Centrale
    IL Direttore Generale

Marcello Minenna

[1] Intendendosi per tali coloro che riforniscono prodotto, sia in bombole, sia sfuso, soltanto ad utilizzatori non soggetti alla denuncia di deposito, cfr. circolare n. 33 del 9 febbraio 1996, punto A.

[2] Cfr, in particolare, la circolare n. 33 del 9 febbraio 1996, lettera E, relativamente al caso della tentata vendita di partite di GPL sfuso per le quali è prevista la scorta del certificato di provenienza.

00153 – ROMA, Piazza Mastai, 12

Tel. +39 06 5024 3195

Pec: dir.accise@pec.adm.gov.it e-mail: dir.accise-energiealcoli.controni@adm.gov.it

[3] Cfr., tra l’altro, la circolare n.653 del 16 ottobre 1970, punto D nonché la successiva domanda 3, punto f.

[4] Cfr precedente domanda n.2

[5] Cfr sempre precedente domanda n.2

[6] In particolare, risulta non più applicabile la procedura per il carico dei depositi contabili presso i quali si svolge esclusivamente attività di minuta vendita, di cui alla circolare n. 220 del 10 settembre 1996, lettera D), punto 1. Tali depositi contabili potranno continuare ad operare, nelle more del completamento dell’estensione dell’e-DAS a tutta la filiera dei GPL, tramite la procedura di cui alla medesima circolare, lettera D), punto 2.

[7] Cfr. direttiva Agenzia delle dogane prot.4567 dell’8 settembre 2006.

[8] Cfr precedente domanda 5

[9] Tipicamente riscontrate presso i depositi del medesimo consorzio agrario ovvero dai distributori di GPL per uso combustione con depositi ubicati sull’intero territorio nazionale.

[10] Cfr circolare n.85 del 19 marzo 1997.

[11] Cfr circolare n. 33 del 9 febbraio 1996, punto c).

[12] Esercenti che riforniscono il prodotto, sia in bombole sia sfuso, soltanto ad utilizzatori non soggetti alla denuncia di deposito. Cfr, circolare n. 33 del 9 febbraio 1996, punti a) e c).

[13] Cfr sempre circolare n. 33 del 9 febbraio 1996, punto c)

[14] Cfr, tra l’altro, la determinazione direttoriale prot. 58050 del 18 febbraio 2020 e la circolare 7/2020.

[15] Disponibile sul sito ADM al link. Home –> Servizi digitali -> Web service – > Web service – Ambiente reale                                                                                                                                         ->

Digitalizzazione delle accise – DAS elettronico

[16] Cfr. circolare 7/2020 e nota Direzione Antifrode e Controlli prot.456899 del 14 dicembre 2020.

[17] Disponibile sul sito ADM al link: Home –>Accise –> Prodotti energetici –>Telematizzazione dati contabili –> Tabelle di riferimento

[18] Cfr, tra l’altro, art.9, comma 1, lettera c), del decreto MEF 22 aprile 2020

Documentazione

Circ. 31 agosto 2022