Direttoriale eDAS

DIREZIONE GENERALE

Roma, 10 maggio 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
VISTO il regolamento CEE n.3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992 sul Documento di Accompagnamento Semplificato (nel seguito, DAS) per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato Membro di partenza;
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 (nel seguito, TUA), ed in particolare,
– l’articolo 10, comma 5 nel quale è previsto che la circolazione dei prodotti già immessi in consumo in un altro Stato Membro, detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato deve avvenire con il documento di accompagnamento di cui al predetto regolamento CEE n.3649/92;
– l’articolo 12, comma 1 nel quale è, tra l’altro, previsto che i prodotti assoggettati ad accisa circolano con un apposito documento di accompagnamento, analogo a quello previsto dal suddetto articolo 10, comma 5 e che le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti assoggettati ad accisa sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate;
– l’articolo 18 nel quale sono disciplinati i poteri e i controlli che l’amministrazione finanziaria può effettuare anche relativamente alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa;
– l’articolo 25, comma 8, nel quale è previsto che i prodotti energetici assoggettati ad accisa devono circolare con il DAS e che sono esclusi da tale obbligo i prodotti trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del medesimo articolo 25;
– l’articolo 25, comma 9, come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera c, punto 5 del D.L.26 ottobre 2019 n.124 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157), nel quale è previsto che il trasferimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dallo speditore e confermato all’arrivo dal destinatario entro lo stesso giorno di ricezione, unicamente attraverso modalità telematiche agli Uffici delle dogane competenti sui depositi interessati alla movimentazione;
VISTO il decreto del Ministro delle Finanze 25 marzo 1996, n. 210 (nel seguito, DM 210/96) relativo all’approvazione del regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise ed in particolare,
– l’articolo 10, recante, tra l’altro, disposizioni sulla composizione e sulla modalità di emissione del DAS in due esemplari per la circolazione nazionale nonché sulla preventiva bollatura dei
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DIREZIONE GENERALE
DAS, mediante timbro a secco, da parte dell’Ufficio delle dogane territorialmente competente;
– l’articolo 2, comma 12, così come richiamato dal predetto articolo 10, comma 2, che consente l’utilizzo, in alternativa alla bollatura presso il predetto Ufficio delle Dogane, di altri idonei sistemi di validazione del DAS, con le modalità stabilite dall’Amministrazione finanziaria:
– gli articoli 11, 12 e 13, rispettivamente recanti gli obblighi dello speditore, dell’incaricato del trasporto e del destinatario;
– gli articoli da 14 a 20, recanti disposizioni per i trasporti collettivi, per le reintroduzioni in deposito, per il cambio di destinazione e per i trasporti alla rinfusa con autobotti munite di misuratore volumetrico, per carichi predeterminati e non predeterminati;
VISTO il decreto legislativo del 2 febbraio 2005, n.82 e successive integrazioni e modifiche ed, in particolare, l’articolo 2, commi 6 e 6 bis nonché, in quanto compatibili alla luce di tali commi, gli articoli 20, 23, 24 e 71 relativi, rispettivamente: alla validità ed all’efficacia probatoria dei documenti informatici, alla copia analogica di documento informatico, alla firma digitale e alle regole tecniche;
VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L. 3 ottobre 2006, n.262 (convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.286) nella quale è prevista l’emanazione di una determinazione direttoriale per stabilire tempi e modalità per la presentazione in forma esclusivamente telematica del DAS;
VISTO l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205 ed in particolare:
– i commi da 937 a 944, che definiscono la disciplina tramite la quale l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato della benzina e del gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori è subordinata al versamento dell’imposta sul valore aggiunto con modello F24, con indicazione dei relativi riferimenti nel predetto DAS;
– i commi da 945 a 957, che definiscono la disciplina dell’autorizzazione e del censimento dei soggetti che intendono avvalersi di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato per lo stoccaggio di prodotti energetici, tramite attribuzione di un apposito codice identificativo rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
– il comma 958, nel quale è prevista l’emanazione di una determinazione direttoriale per stabilire i dati obbligatori da indicare nel predetto DAS a modifica delle disposizioni in materia contenute nel predetto D.M.210/96 nonché gli ulteriori dati da trasmettere in forma telematica relativi alle contabilità dei depositari autorizzati e dei destinatari registrati, inclusi quelli atti ad individuare i soggetti di cui ai predetti commi 945 e 946 e i destinatari finali dei prodotti stessi;
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DIREZIONE GENERALE
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 aprile 2018, recante norme di attuazione dell’articolo 1, commi da 945 a 959 della legge 27 dicembre 2017, n.205;
VISTA la tempistica per l’introduzione dell’obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione del DAS esclusivamente in forma telematica — limitatamente alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usati come carburante, assoggettati ad accisa — prevista dall’articolo 11 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157 e successive modifiche;
VISTO che l’introduzione dell’obbligo di cui al considerando precedente prevede una Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
RITENUTA l’opportunità, al fine di prevenire irregolarità nel corso della circolazione, di stabilire quale dato obbligatorio da indicare nel DAS la durata del viaggio, definendone un termine massimo congruo con l’effettiva operatività della logistica primaria e secondaria;
VISTO la determinazione direttoriale prot. n.724/RU/DCAFC del 21 marzo 2019, relativa all’assetto tecnico ed alle modalità di trasmissione dei dati del registro di carico e scarico degli impianti di distribuzione stradale di carburante funzionanti in modalità self – service al sistema informativo dell’Agenzia ed in particolare:
– l’articolo 7 che, tra l’altro, prevede l’invio giornaliero dei dati di contabilità con indicazione degli estremi del DAS a scorta del carico nonché i dati degli scontrini relativi ai carichi predeterminati; – l’articolo 10, comma 6 che consente l’invio facoltativo dei predetti dati anche da parte degli esercenti impianti di distribuzione di carburante non sottoposti alla disciplina della direttoriale, ferma restando la tenuta del relativo registro di carico e scarico in formato cartaceo;
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
Definizioni
1. Ai fini della presente determinazione si intende per:
– Codice di Riferimento Standard (CRS): identificativo alfanumerico unico nazionale attribuito all’e-
DAS dal sistema informativo.
– comunicazione telematica: insieme dei dati relativi ad una singola movimentazione di prodotto scortato dal DAS, trasmessi dai soggetti interconnessi ai sensi all’art.1, comma 1, lettera a) del D.L. 262/06 ovvero ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della determinazione prot.724/RU del 21 marzo 2019;
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DIREZIONE GENERALE
– Copia stampata dell’e-DAS: la copia su supporto analogico dell’e-DAS.
– data di registrazione: data ed ora di ricezione da parte del sistema informativo dell’Agenzia dei messaggi elettronici ad esso inviati;
– depositante: il soggetto per conto del quale l’esercente deposito procede all’estrazione del prodotto assoggettato ad accisa dal proprio impianto. In caso di estrazione da un deposito fiscale, coincide con il soggetto di cui all’articolo 1, comma 945, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
– destinatari interconnessi: gli esercenti depositi commerciali e gli esercenti impianti di distribuzione
non presidiati nonché gli esercenti impianti di distribuzione che aderiscono facoltativamente alla disciplina di cui alla determinazione direttoriale prot.n.724/RU/DCAFC del 21 marzo 2019 ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della stessa;
– e-DAS: la versione elettronica del Documento di Accompagnamento Semplificato.
– numero di riferimento locale: un numero unico progressivo annuo attribuito al DAS dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità del deposito mittente;
– sistema elettronico: il sistema informatico e infrastrutturale dello speditore, costituito dai sistemi hardware e software deputati al dialogo telematico con il sistema informativo;
– sistema informativo: il sistema informatico e infrastrutturale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), costituito dai sistemi hardware e software deputati al dialogo telematico con lo speditore ed i destinatari interconnessi, alla raccolta e gestione delle informazioni;
– speditore: il soggetto che trasferisce prodotti energetici assoggettati ad accisa, depositario
autorizzato ai sensi dell’articolo 5 del TUA o esercente deposito commerciale di prodotti di cui all’articolo 25, comma 1, del TUA, intestatario della relativa licenza fiscale;
– TUA: il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e s.m.i.;
– UdPGeT: i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che effettuano le attività di vigilanza e controllo nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e tributaria ai sensi dell’art. 18 del TUA.
ARTICOLO 2
Ambito di applicazione e disposizioni generali
1. La circolazione nel territorio dello Stato, della benzina e del gasolio usati come carburante ed assoggettati all’aliquota di accisa normale prevista dall’Allegato I al TUA è effettuata con la scorta dell’e-DAS contenente i dati obbligatori di cui alla presente determinazione e secondo le disposizioni della stessa.
2. L’e-DAS, regolarmente emesso e compilato, legittima la provenienza dei carburanti dal deposito dello speditore, la loro circolazione e la detenzione nell’impianto del destinatario.
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DIREZIONE GENERALE
3. I carburanti di cui al comma 1 circolano accompagnati da una copia stampata dell’e-DAS.
4. L’emissione e l’annullamento dell’e-DAS, il cambio di destinazione dei prodotti da parte dello speditore nonché, per i trasferimenti tra depositi commerciali, la conferma dell’arrivo dei carburanti stessi da parte del destinatario è effettuata mediante la trasmissione al sistema informativo di specifici messaggi elettronici, convalidati dal sistema stesso secondo le disposizioni della presente direttoriale.
5. Per ciascun deposito, lo speditore ha la facoltà di delegare ad altro soggetto la trasmissione dei messaggi elettronici secondo quanto previsto dal Modello Autorizzativo Unico. La procura scritta è preventivamente consegnata dallo speditore all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito.
6. Al termine della circolazione, una copia dell’e-DAS è conservata nelle contabilità dello speditore e del destinatario per i cinque anni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno in cui l’e-DAS è stato emesso, secondo le disposizioni degli articoli 5, 9 e 10.
ARTICOLO 3
Modalità di emissione e compilazione dell’e-DAS
1. L’e-DAS è composto da: i dati trasmessi dallo speditore con firma digitale di quest’ultimo; la numerazione di cui al comma 3; il sigillo di controllo e la data di registrazione apposti da ADM.
2. Il formato grafico dell’e-DAS è riportato in allegato.
3. All’e-DAS è attribuito il CRS dal sistema informativo. Gli e-DAS emessi sono, altresì, numerati progressivamente dallo speditore per ciascun anno relativamente ad ogni deposito mittente tramite il numero di riferimento locale.
4. L’e-DAS è compilato dallo speditore con i seguenti dati obbligatori:
a) codice di accisa o codice ditta del deposito mittente;
b) numero identificativo e data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratto dal deposito. In caso di fatturazione differita è indicato il numero di riferimento locale;
c) codice ditta ed indirizzo dell’impianto destinatario nonché denominazione dell’esercente, laddove la spedizione sia effettuata verso un impianto obbligato alla denuncia ai sensi dell’art. 25 del TUA. Negli altri casi, è indicata la partita IVA e la denominazione della
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Società che riceve il prodotto nonché l’indirizzo del luogo di consegna. Per le spedizioni verso soggetti non dotati né di codice ditta né di partita IVA è obbligatoria l’indicazione della denominazione del destinatario, del relativo codice fiscale e dell’indirizzo del luogo di consegna;
d) partita IVA del primo vettore nonché denominazione del primo incaricato del trasporto, targa del mezzo e quella dell’eventuale rimorchio o semirimorchio;
e) data e ora di spedizione, comunque non superiore alle ore 05:00 del giorno lavorativo successivo a quello della data di registrazione;
f) durata strettamente necessaria prevista per il trasporto in base al tragitto da effettuare, comunque non superiore alle 18 ore;
g) denominazione commerciale e codici NC e CPA del prodotto trasportato;
h) quantitativo del prodotto trasportato in volume ambiente e in volume a 15°C, densità del prodotto a 15°C;
i) peso a vuoto del mezzo risultante dalla carta di circolazione;
j) peso netto della spedizione;
k) denominazione e codice identificativo del depositante, in caso di spedizione effettuata per conto di un soggetto titolare di conto deposito presso il deposito fiscale mittente. In caso di estrazione da un deposito commerciale è indicata la partita IVA in luogo del codice identificativo;
l) partita IVA del primo soggetto cessionario nonché, laddove noti, dei successivi soggetti cessionari che intervengono nella catena del valore del prodotto trasferito;
m) in caso di estrazione da un deposito fiscale o da un deposito di un destinatario registrato, gli estremi della ricevuta di versamento dell’IVA sui carburanti eseguito con modello F24, ovvero, nei casi previsti, la causale di esonero dal versamento, indicando gli estremi della eventuale garanzia.
5. I dati di cui al comma 4 sono trasmessi dallo speditore al sistema informativo tramite messaggio elettronico, firmato digitalmente dal medesimo speditore.
6. Il sistema informativo, esperiti i controlli di cui all’articolo 4, convalida il messaggio elettronico emettendo il relativo e-DAS, in formato .pdf, munito del sigillo di controllo, della data di registrazione e della numerazione di cui al comma 3.
ARTICOLO 4
Controlli all’emissione e sigillo di controllo dell’e-DAS
1. Per ciascun deposito, univocamente identificato tramite il relativo codice accisa o ditta, l’e- DAS può essere emesso esclusivamente a firma dello speditore o dal soggetto dallo stesso delegato ai sensi dell’articolo 2, comma 5.
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DIREZIONE GENERALE
2. L’emissione dell’e-DAS è subordinata alla verifica da parte dello speditore che i quantitativi di prodotto che si intende estrarre dal deposito siano stati preventivamente legittimati dalla presa in carico nel deposito stesso.
3. Se i dati trasmessi dallo speditore nel messaggio elettronico non sono formalmente validi, il sistema informativo non procede all’acquisizione dei dati. Il sistema informativo associa, in automatico, la denominazione della Società titolare del deposito nonché l’indirizzo dello stesso ai codici ditta o accisa di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a) e c). Analogamente, il sistema informativo associa, in automatico, la denominazione del vettore alla partita IVA di cui all’articolo 3, comma 4 lettera d).
4. ADM effettua controlli automatizzati anteriormente alla convalida dell’e-DAS, e può prevedere riscontri fisici sui prodotti spediti.
5. Il sigillo di controllo è generato dal sistema informativo una volta espletati i controlli di cui ai commi 3 e 4.
6. Il sigillo di controllo è costituito da un codice a barre bidimensionale (tipo QR-code), contenente, sia in formato criptato da ADM che in formato non criptato, un insieme dei dati costituenti l’e-DAS selezionati per finalità antifrode nonché un collegamento ipertestuale per l’accesso ai predetti dati nel sistema informativo.
7. Il sigillo di controllo sostituisce la bollatura a secco di cui all’articolo 10, comma 2, del DM 210/96.
8. In caso di alterazione o di contraffazione del sigillo di controllo prescritto ai sensi del comma 6, trova applicazione l’articolo 46 del TUA.
ARTICOLO 5
Obblighi dello speditore
1. Lo speditore abilita presso il proprio deposito un sistema elettronico di elaborazione, per il colloquio telematico con il sistema informativo dell’Agenzia.
2. Lo speditore storicizza, anche presso un eventuale concentratore esterno ubicato nel territorio nazionale preventivamente autorizzato, i messaggi inviati e le relative comunicazioni con il sistema informativo e il sistema elettronico ne consente l’ordinamento giornaliero e per
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DIREZIONE GENERALE
singolo e-DAS emesso. Nel sistema elettronico sono, altresì, storicizzati tutti gli e-DAS emessi con gli eventuali relativi cambiamenti di destinazione nonché gli e-DAS annullati.
3. Il sistema elettronico dello speditore consente, in fase di verifica, la consultazione autonoma e l’estrazione dei dati d’interesse fiscale da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza.
4. Anteriormente all’estrazione del prodotto dal deposito, lo speditore invia il messaggio tramite il sistema elettronico al sistema informativo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3.
5. A seguito della convalida dell’e-DAS da parte di ADM, lo speditore comunica l’e-DAS all’incaricato del trasporto e ne fornisce una copia stampata. L’invio della relativa comunicazione è storicizzata nel sistema elettronico dello speditore.
6. Restano ferme le prescrizioni per la tenuta del registro di carico e scarico di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del DM 210/96.
7. La comunicazione telematica al sistema informativo relativa a ciascun e-DAS emesso è effettuata, per ciascun prodotto estratto, indicando il relativo CRS. In ogni comunicazione, la compilazione del campo destinatario segue le regole di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c). Per ciascun prodotto estratto, i quantitativi oggetto della comunicazione sono quelli indicati nell’e-DAS.
8. Qualora il trasporto dei prodotti non debba più aver luogo, lo speditore invia, anteriormente all’estrazione dal deposito, il messaggio elettronico di annullamento tramite il sistema informativo, specificando il CRS dell’e-DAS da annullare e le motivazioni dell’annullamento.
9. Se i dati trasmessi dallo speditore nel messaggio elettronico di annullamento non sono formalmente validi, il sistema informativo non procede all’acquisizione dei dati.
10. Esperiti i controlli di cui al comma 9, il sistema informativo rende disponibile allo speditore la ricevuta di annullamento dell’e-DAS con l’apposizione della relativa data di registrazione. L’annullamento dell’e-DAS è storicizzato nel sistema informativo con riferimento al relativo CRS.
11. Per il tempo strettamente necessario che intercorre tra la data di registrazione e la data e ora di spedizione, lo speditore è tenuto a custodire le autobotti per le quali è stato emesso l’e- DAS all’interno del recinto del deposito mittente. Di tale modalità operativa, lo speditore ne dà preventiva comunicazione una tantum tramite il sistema informativo all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito.
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DIREZIONE GENERALE
ARTICOLO 6
Obblighi del depositante
1. Il depositante, anteriormente all’estrazione del prodotto assoggettato ad accisa dal deposito di cui si avvale, è tenuto a fornire allo speditore i dati di cui all’articolo 3, comma 4, lettere b), c), d), k) e l).
2. Il depositante è tenuto a fornire preventivamente allo speditore i dati di cui all’articolo 11, comma 1 e all’articolo 12, comma 3, rispettivamente in caso di cambio di destinazione dell’intera partita o di una frazione della stessa del prodotto in circolazione.
ARTICOLO 7
Validità temporale dell’e-DAS per la circolazione
1. L’e-DAS è inefficace e non legittima la circolazione tra la data di registrazione e la data e ora di spedizione, nonché decorsa la durata prevista per il trasporto a partire dalla data e ora di spedizione, e comunque dopo l’assunzione in carico del prodotto da parte del destinatario.
2. Qualora durante il trasporto si verifichino circostanze eccezionali che comportino il superamento della durata per esso prevista, lo speditore è tenuto a fornirne immediata comunicazione, tramite il sistema informativo, all’Ufficio delle Dogane competente sul deposito mittente, indicando le ore necessarie per ultimare la circolazione. Il trasporto del prodotto può proseguire una volta che la predetta comunicazione sia stata ricevuta dal predetto Ufficio delle Dogane e sia stata inoltrata dallo speditore all’incaricato del trasporto. Nel caso di autobotte munite di sistemi di tracciamento della posizione il trasporto può proseguire fino alla destinazione prevista e la comunicazione dello speditore può essere effettuata entro il giorno lavorativo successivo a quello di scadenza della durata prevista.
3. La comunicazione e la ricevuta di consegna sono storicizzate nel sistema elettronico dello speditore di cui all’articolo 5, comma 2.
ARTICOLO 8
Obblighi dell’incaricato del trasporto
1. L’incaricato del trasporto stabilisce un colloquio telematico con il sistema elettronico dello speditore.

DIREZIONE GENERALE

2. L’incaricato del trasporto ha l’obbligo di esibire l’e-DAS ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo e di custodire la copia stampata dell’e-DAS ricevuta dallo speditore.
3. In caso di smarrimento, furto o distruzione della copia stampata dell’e-DAS, l’incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, si munisce di altra copia stampata.
4. In caso di superamento della durata prevista per il trasporto, l’incaricato del trasporto è tenuto ad informare lo speditore per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 7, comma 2.
5. In caso di variazioni dell’incaricato del trasporto, la copia stampata dell’e-DAS è consegnata dal precedente incaricato al nuovo.
6. L’incaricato del trasporto è tenuto a comunicare allo speditore qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante la destinazione, il mezzo ed il vettore nonché il nuovo incaricato di cui al comma 5.
ARTICOLO 9
Obblighi del destinatario interconnesso
1. I destinatari interconnessi inviano la comunicazione telematica relativa a ciascun e-DAS ricevuto utilizzando il CRS. In ogni comunicazione, nel campo mittente è indicato il codice accisa o ditta dello speditore.
2. Gli esercenti impianti di distribuzione non presidiati tengono il registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla determinazione direttoriale dell’Agenzia prot. 724 del 21 marzo 2019. La conservazione dell’e-DAS è effettuata nel concentratore di stazione ovvero nel concentratore esterno.
3. Gli altri destinatari interconnessi fermo restando l’invio dei dati di cui al comma 1 ai sensi dell’articolo 1 comma 1, lettera a) del D.L. 3 ottobre 2006, n.262 potranno tenere il registro di carico e scarico in modalità telematica a seguito della determinazione direttoriale di cui all’articolo 2 comma 9 del D.L. 2 marzo 2012, n.16.
4. Il concentratore consente, in fase di verifica, la consultazione autonoma e l’estrazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza. degli e-DAS ricevuti.
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DIREZIONE GENERALE
ARTICOLO 10
Obblighi del destinatario non interconnesso
1. I destinatari non interconnessi obbligati alla denuncia ai sensi dell’articolo 25 del TUA sono tenuti ad assumere in carico il prodotto sul proprio registro di carico e scarico nello stesso giorno di ricezione, specificando il codice di accisa o ditta dell’impianto speditore, il CRS dell’e-DAS, la qualità e la quantità del prodotto pervenuto. Fermo restando l’obbligo del rispetto del principio dell’unicità delle scritture contabili, è ammessa alternativamente la trasmissione di queste informazioni tramite il portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
2. I destinatari non interconnessi conservano nelle proprie contabilità la copia stampata dell’e- DAS utilizzato a scorta della spedizione.
3. I destinatari non interconnessi esibiscono la copia stampata dell’e-DAS su richiesta, in fase di verifica, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza.
4. I destinatari non interconnessi e quelli non soggetti alla denuncia ai sensi dell’articolo 25 del TUA hanno l’obbligo di conservazione della copia stampata dell’e-DAS per i cinque anni successivi, unitamente alla documentazione relativa all’operazione effettuata.
ARTICOLO 11
Cambio di destinazione dell’intera partita di prodotto ad imposta assolta
1. Durante la circolazione del prodotto lo speditore può modificare la destinazione originaria indicata nell’e-DAS. A tal fine, invia messaggio tramite il sistema elettronico al sistema informativo, contenente i seguenti dati obbligatori:
a) nuovo destinatario, identificato secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c);
b) il CRS dell’e-DAS oggetto del cambiamento di destinazione;
c) in caso di emissione di fattura elettronica per la nuova cessione, numero identificativo e data della stessa;
d) eventuale nuovo depositante, identificato secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, lettera k) qualora il nuovo trasferimento sia effettuato per conto di un soggetto diverso da quello originario.
e) eventuale nuovo soggetto primo cessionario identificato secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, lettera l), qualora la nuova cessione sia effettuata da un soggetto diverso da quello originario.
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DIREZIONE GENERALE
2. Effettuati i controlli di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, il sistema informativo convalida il messaggio elettronico di cambiamento di destinazione, rendendo disponibile allo speditore un messaggio elettronico di risposta munito dei dati di cui al comma 1, dei dati quantitativi indicati nell’e-DAS originario, della data di registrazione nonché della medesima numerazione di cui all’e-DAS originario, con aggiunta di un identificativo progressivo del numero dei cambiamenti di destinazione a cui lo stesso è stato soggetto.
3. Lo speditore è tenuto a comunicare all’incaricato del trasporto i dati di cui al comma 1. In tale evenienza, l’invio della comunicazione è storicizzata nel sistema elettronico dello speditore.
4. La comunicazione di cui al comma 3 è custodita dall’incaricato del trasporto sino al termine del trasporto.
5. Lo speditore annota sul registro di carico e scarico gli estremi del messaggio elettronico di risposta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6.
6. Al termine del trasferimento il nuovo destinatario adempie alle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, a seconda che sia interconnesso ovvero non interconnesso.
7. Il messaggio elettronico di risposta relativo al cambiamento di destinazione è trasmesso dallo speditore al nuovo destinatario.
8. Fermo restando l’obbligo di cui al comma 3, qualora il cambiamento di destinazione si verifichi in un momento in cui non è fruibile il sistema elettronico dello speditore, lo stesso procede agli adempimenti di cui al comma 1 entro il giorno lavorativo successivo alla data di spedizione.
ARTICOLO 12
Cambio di destinazione di una frazione di partita di prodotto ad imposta assolta
1. La procedura dell’articolo 11 trova applicazione anche in caso di cambio di destinazione di una frazione della partita originariamente spedita e per la quale non è stato possibile procedere allo scarico integrale presso il destinatario in origine indicato nell’e-DAS.
2. In tale evenienza, l’incaricato del trasporto comunica allo speditore la quantità e qualità del prodotto effettivamente scaricato presso il destinatario originario, ferme restando le altre disposizioni di cui all’articolo 15, comma 6, del D.M.210/96.
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DIREZIONE GENERALE
3. Lo speditore invia il messaggio tramite il sistema elettronico al sistema informativo, firmato digitalmente dallo speditore stesso, contenente oltre ai dati di cui all’articolo 11, comma 1, anche quelli di quantità e di qualità del prodotto da inviare presso il nuovo destinatario.
4. Lo speditore invia il messaggio tramite il sistema elettronico al sistema informativo per l’emissione di un e-DAS “non scorta merce” contenente i quantitativi di prodotto effettivamente scaricati presso il destinatario originario nonché i medesimi dati di cui all’articolo 3, comma 4, lettere a), b), c), f), j), k), l) ed il CRS indicati nell’e-DAS originario, con il campo durata prevista per il trasporto e peso a vuoto del mezzo pari a zero. Al messaggio elettronico si applicano le disposizioni dell’articolo 4.
5. L’e-DAS “non scorta merce” è trasmesso dallo speditore al destinatario originario entro il primo giorno lavorativo successivo al cambio di destinazione. Tale documento è conservato nelle contabilità dello speditore e del destinatario secondo le disposizioni degli articoli 5, comma 2 e 9, comma 2 ovvero 10, comma 2, qualora il destinatario non sia interconnesso
6. Gli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 possono essere eseguiti anche tramite il portale di ADM. In questo caso l’e-DAS viene aggiornato automaticamente dal sistema con una nuova versione.
ARTICOLO 13
Reintroduzione di prodotti ad accisa assolta nel deposito mittente
1. Per la reintroduzione dell’intera partita o di una frazione di prodotto indicata nelleE-DAS presso il deposito commerciale mittente restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, rispettivamente commi 2 e 3 e comma 6, del D.M.210/96; gli adempimenti sono effettuati utilizzando il colloquio telematico di cui all’articolo 8 comma 1.
2. Nel caso di reintroduzione nel deposito commerciale mittente dell’intera partita, lo speditore applica le disposizioni dell’articolo 11, indicando, nel messaggio elettronico, sé stesso come nuovo destinatario nonché il CRS dell’e-DAS oggetto del cambiamento di destinazione. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 11, commi da 2 a 6.
3. Nel caso di reintroduzione parziale, lo speditore applica le disposizioni dell’articolo 12, indicando nel messaggio elettronico, sé stesso come nuovo destinatario nonché il CRS dell’e- DAS oggetto del cambiamento di destinazione e la quantità e la qualità del prodotto da reintrodurre in deposito.
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DIREZIONE GENERALE
4. Nel caso di reintroduzione in deposito di prodotto ad imposta assolta giacente presso un impianto di un utilizzatore non abilitato all’emissione del documento di accompagnamento, l’e-DAS è emesso dal titolare del deposito commerciale ricevente tramite l’apposito campo del messaggio elettronico. Di tale e-DAS sono stampate due copie per gli adempimenti di cui all’articolo 15, comma 7, del D.M. 210/96.
5. Nel caso di reintroduzione in deposito fiscale di prodotto ad imposta assolta trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14, della determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 158235/RU del 7 dicembre 2010.
ARTICOLO 14
Trasporto con autobotti munite di misuratore volumetrico per carichi predeterminati
1. In caso di trasporto di più partite di oli minerali effettuato con autobotti munite di misuratore volumetrico, conforme alle disposizioni vigenti, per carichi predeterminati, lo speditore emette tanti e-DAS quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico dell’autobotte, secondo le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, del D.M. 210/96.
2. Restano ferme le prescrizioni di cui all’articolo 18, commi da 3 a 6, del D.M. 210/96.
3. L’incaricato del trasporto deve vuotare completamente l’autobotte presso l’ultimo esercente impianto di distribuzione stradale di carburanti.
4. I destinatari interconnessi trasmettono, con le modalità e le tempistiche definite nella disciplina vigente, per ciascun prodotto ricevuto: la comunicazione telematica di cui all’articolo 9, comma 1, e, esclusivamente per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, la comunicazione telematica relativa alle eventuali deficienze o eccedenze, rilevate all’atto di ciascuna operazione di scarico, secondo le indicazioni risultanti dallo scontrino emesso dal misuratore dell’autobotte.
5. Entro un mese dalla data del trasporto, lo speditore storicizza nel proprio sistema elettronico i dati quantitativi degli scontrini di cui all’articolo 18, comma 4, del D.M. 210/96 relativi a ciascun e-DAS emesso, distinti per ciascun prodotto consegnato agli impianti di distribuzione stradale di carburanti.
6. Per i soggetti di cui ai commi 4 e 5 è ammessa la tenuta degli scontrini in forma dematerializzata nei rispettivi sistemi elettronici, in modo che ne sia garantita la consultazione e l’estrazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e alla Guardia di Finanza in caso di controlli.
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DIREZIONE GENERALE
ARTICOLO 15
Trasporto con autobotti munite di misuratore volumetrico per carichi non predeterminati
1. In caso di trasporto di più partite di benzina o di gasolio per uso carburazione destinate all’extra-rete effettuato con autobotti munite di misuratore volumetrico, conforme alle disposizioni vigenti, per carichi non predeterminati, lo speditore emette, tramite il messaggio elettronico, per trasporto alla rinfusa per carichi non predeterminati, un e-DAS “collettivo” per l’intera quantità trasportata, con indicazione dei dati di cui all’articolo 3, comma 4 lettere a), d), e), f), g), h), i), j), l). Lo speditore elenca, altresì, i destinatari del prodotto costituente il carico dell’autobotte.
2. Per ciascuna spedizione sono emessi tanti e-DAS “collettivi” quanti sono i prodotti trasportati.
3. Il sistema informativo riporta in automatico l’elenco dei destinatari nel campo destinatario dell’e-DAS “collettivo”. Il sistema informativo, esperiti i controlli di cui all’articolo 4, convalida il messaggio elettronico, emettendo l’e-DAS “collettivo” e tanti e-DAS “non scorta merce”, privi dell’indicazione di cui all’articolo 3, comma 4, lettera h), quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico dell’autobotte.
4. Restano ferme le prescrizioni di cui all’articolo 20, commi da 3 a 6, del D.M. 210/96.
5. A trasporto effettuato, lo speditore trasmette al sistema informatizzato il rapporto di ricezione per ciascun e-DAS “non scorta merce” e per l’e-DAS “collettivo”, tramite il messaggio elettronico, firmato digitalmente dallo speditore stesso.
6. Il rapporto di ricezione per ciascun e-DAS “non scorta merce” è compilato con i seguenti dati obbligatori:
a) Codice ditta dello speditore;
b) Destinatario del prodotto;
c) Data di arrivo del prodotto;
d) CRS dell’E-DAS al quale il rapporto si riferisce;
e) Tipologia di prodotto
f) Lettura iniziale del contatore presso il destinatario del prodotto
g) Lettura finale del contatore presso il destinatario del prodotto
h) Quantità di prodotto consegnata al destinatario, ottenuti quali differenza tra le due predette letture del contatore;
i) Estremi della fattura elettronica emessa verso il destinatario.
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DIREZIONE GENERALE
7. Il rapporto di ricezione per l’e-DAS “collettivo” è compilato con i seguenti dati obbligatori: a) Codice ditta dello speditore;
b) Data di arrivo dei prodotti;
c) CRS dell’e-DAS al quale il rapporto si riferisce;
d) Tipologia di prodotto
e) Lettura iniziale del contatore ad inizio del trasporto;
f) Lettura finale del contatore alla fine del trasporto;
g) Quantitativi complessivamente consegnati, ottenuti quali differenza tra le due predette letture del contatore;
h) Deficienza o eccedenza constatate tra la quantità in origine indicata nell’e-DAS “collettivo” e i quantitativi complessivamente consegnati.
8. Se i dati trasmessi dallo speditore nel messaggio elettronico non sono formalmente validi, il sistema informativo non procede all’acquisizione dei dati. Il sistema informativo, esperiti i predetti controlli nonché quelli di cui all’articolo 4, comma 4, convalida ciascun rapporto di ricezione munendolo dell’identificativo unico telematico recante la data di registrazione e di una numerazione progressiva annua collegata al CRS dell’e-DAS a cui il rapporto di ricezione si riferisce.
ARTICOLO 16
Trasferimento di carburanti assoggettati ad accisa tra depositi commerciali
1. In caso di trasferimento tra depositi commerciali, lo speditore è tenuto ad emettere un e-DAS per ogni spedizione.
2. Ciascuna partita è annotata singolarmente nel registro di carico e scarico dello speditore, con indicazione del CRS dell’e-DAS utilizzato a scorta della stessa nonché del codice ditta dell’impianto destinatario e della denominazione dell’esercente.
3. Qualora il trasporto dei prodotti non debba più aver luogo trova applicazione la procedura di cui all’articolo 5, comma 8. Se il prodotto ha già lasciato il deposito e, non possa essere, in tutto o in parte, ricevuto dal deposito del destinatario, lo speditore è tenuto a reintrodurre l’intera quantità estratta secondo le disposizioni dell’articolo 13, commi 1 e 2.
4. Il destinatario introduce ciascuna partita nel deposito, effettua il riscontro delle quantità pervenute e prende in carico la quantità risultante dall’e-DAS, scaricando o assumendo in carico, rispettivamente, le eventuali deficienze o eccedenze rilevate a seguito del riscontro.
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DIREZIONE GENERALE
5. Entro lo stesso giorno di ricezione dei prodotti, il destinatario trasmette al sistema informativo il rapporto di ricezione per ciascuna partita, tramite il messaggio elettronico, firmato digitalmente dal destinatario stesso.
6. Il rapporto di ricezione è compilato dal destinatario, per ciascuna partita, con i seguenti dati obbligatori:
a) Codice ditta del proprio deposito;
b) Codice ditta del deposito speditore;
c) Data di arrivo del prodotto;
d) CRS dell’e-DAS al quale il rapporto si riferisce;
e) Tipologia di prodotto
f) Quantità di prodotto riscontrata, espressa in unità di massa;
g) Entità della deficienza ovvero dell’eccedenza, espresse in unità di massa, rispetto al peso netto indicato nell’e-DAS, qualora riscontrate a seguito del riscontro di cui al comma 4.
h) Qualora sull’autobotte utilizzata per il trasferimento sia installato un contatore, lettura iniziale e finale dello stesso all’atto dello scarico del prodotto in deposito.
i) Volume complessivamente scaricato, ottenuto quale differenza tra le due predette letture. j) Densità a 15°C e densità a temperatura ambiente riportata nell’e-DAS.
7. Se i dati trasmessi dallo speditore nel messaggio elettronico non sono formalmente validi, il sistema informativo non procede all’acquisizione dei dati. Il sistema informativo, esperiti i predetti controlli, convalida il rapporto di ricezione munendolo della data di registrazione e di una numerazione progressiva collegata al CRS del relativo e-DAS.
8. Nei casi di reintroduzione in deposito di cui al comma 3 il rapporto di ricezione è presentato dallo speditore relativamente al quantitativo reintrodotto nel proprio deposito.
9. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può effettuare controlli automatizzati anteriormente alla convalida del rapporto di ricezione, anche prevedendo riscontri fisici sui prodotti spediti.
10. Per ciascun e-DAS ricevuto, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, i destinatari trasmettono, con le tempistiche definite nella disciplina vigente, un’ulteriore comunicazione telematica relativa alle eventuali deficienze o eccedenze rilevate all’arrivo del prodotto, con riferimento al CRS dell’e-DAS e alla relativa numerazione progressiva.
11. L’emissione dell’e-DAS e la convalida del relativo rapporto di ricezione assolvono, rispettivamente, l’obbligo di comunicazione preventiva da parte dello speditore e quello di conferma dell’arrivo del prodotto da parte del destinatario di cui all’articolo 25, comma 9, del TUA.
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DIREZIONE GENERALE
12. Il sistema informativo dell’Agenzia consente la consultazione da parte degli Uffici delle dogane degli e-DAS e dei rapporti di ricezione emessi dai depositi commerciali di rispettiva competenza.
ARTICOLO 17
Obblighi dello speditore, dell’incaricato del trasporto e del destinatario in caso di indisponibilità dei sistemi
informatici
1. Lo speditore fornisce comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sull’impianto dell’indisponibilità del proprio sistema elettronico, indicandone le motivazioni e la presunta durata.
2. Qualora per indisponibilità del sistema elettronico o del sistema informativo dell’Agenzia non sia possibile il dialogo telematico che consente l’emissione dell’e-DAS, l’emissione del documento è effettuata su formato cartaceo secondo le disposizioni del D.M. 210/96 con i dati previsti dall’articolo 3, comma 4 della presente determinazione. I nuovi dati obbligatori sono inseriti nel DAS cartaceo.
3. Nel caso di cui al comma 2, restano fermi gli obblighi dell’incaricato del trasporto e del destinatario previsti dal D.M. 210/96 per la circolazione dei prodotti con la scorta del DAS cartaceo.
4. Al ripristino del sistema elettronico o del sistema informativo dell’Agenzia lo speditore trasmette, attraverso il messaggio elettronico per invio differito, i dati relativi ai DAS cartacei emessi durante l’indisponibilità, entro il giorno lavorativo successivo alla data di ripristino. Nel relativo messaggio elettronico, il numero di riferimento del DAS cartaceo è indicato nel campo “numero di riferimento locale” — LRN.
5. Ai messaggi elettronici di cui al comma 4 corrisponde la restituzione di messaggio elettronico da parte del sistema informativo recante la data di registrazione e l’indicazione del numero di riferimento locale. Tale messaggio è storicizzato nel sistema elettronico dello speditore e la relativa copia è trasmessa da quest’ultimo al destinatario. Il messaggio è conservato nelle contabilità dello speditore e del destinatario secondo le disposizioni degli articoli 5, comma 2 e 9, comma 2. ovvero 10, comma 2, qualora il destinatario non sia interconnesso.
6. In caso di indisponibilità dei sistemi informatici nei trasferimenti di carburanti tra depositi commerciali, le relative comunicazioni preventiva e consuntiva sono effettuate agli Uffici delle dogane interessati tramite PEC, secondo le disposizioni di cui all’articolo 25, comma 9, del TUA.

DIREZIONE GENERALE
ARTICOLO 18
Autorizzazione al l’impiego dell’e-DAS
1. Ciascun esercente deposito che spedisce gasolio e benzina per uso carburazione ad imposta assolta nel territorio nazionale è tenuto ad adeguare i propri sistemi elettronici alle disposizioni della presente determinazione e a darne apposita comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente.
2. Nella comunicazione sono, in particolare, indicati:
– eventuale soggetto che l’esercente deposito ha delegato ad emettere l’e-DAS, allegando la relativa procura in originale;
– la descrizione delle caratteristiche del sistema elettronico di gestione degli e-DAS in cui sono storicizzati i messaggi elettronici e gli e-DAS scambiati con il sistema informativo dell’Agenzia nonché le comunicazioni previste dalla presente determinazione per la gestione dell’e-DAS;
– elenco degli eventuali depositi contabili che insistono presso il depositario, con indicazione dei relativi codici ditta nonché della partita IVA e della denominazione della Società che ne è intestataria.
– la situazione aggiornata alla data della comunicazione relativamente al numero di DAS cartacei in giacenza presso il deposito, con indicazione della giacenza ad inizio anno, del numero di DAS emessi, di quelli ricevuti e di quelli annullati nel corso dell’anno stesso;
– la situazione aggiornata di cui al punto precedente, relativamente ai DAS cartacei in giacenza per ciascun deposito contabile di benzina e di gasolio usato come carburante che insiste presso il depositario.
3. L’Ufficio delle dogane ha facoltà di effettuare verifiche per il riscontro di quanto comunicato dal depositario. Qualora non si rilevino ragioni ostative, l’Ufficio delle dogane, con apposito provvedimento, autorizza il depositario, per le spedizioni di benzina e gasolio usati come carburante, alla presentazione in forma esclusivamente telematica del DAS, specificando la relativa data di decorrenza dell’efficacia.
4. Dalla data di cui al comma 3, il registro dei DAS cartacei prebollati di cui all’articolo 2, comma 6, del D.M. 210/96 è aggiornato solo per le esigenze di cui all’articolo 17 e per la movimentazione degli altri prodotti energetici ad imposta assolta non contemplati dalla presente determinazione.
5. Dalla medesima data di cui al comma 3 sono revocate le autorizzazioni ad esercire depositi contabili di benzina e di gasolio usati come carburante insistenti nell’impianto. Ai depositanti ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto ministeriale 12 aprile 2018 è rilasciato il codice identificativo alle condizioni previste, al fine di consentire allo speditore l’emissione degli E-DAS, per loro conto, secondo le disposizioni della presente direttoriale.

DIREZIONE GENERALE
6. Le modifiche al sistema di storicizzazione dello speditore sono preventivamente comunicate all’Ufficio delle dogane territorialmente competente il quale può disporre, se del caso, un’apposita verifica tecnica suppletiva.
ARTICOLO 19
Vigilanza e controllo
1. Gli UdPGeT ai fini della vigilanza sull’osservanza della presente determinazione, procedono a verifiche e riscontri, compreso il prelievo di campioni, sia presso gli impianti interessati ai trasferimenti sia nei riguardi dei mezzi di trasporto utilizzati per il trasferimento della benzina e del gasolio usati come carburante scortati dall’e-DAS.
2. L’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito di spedizione vigila affinché tale impianto sia dotato di un sistema elettronico conforme alle disposizioni dell’Agenzia. Tale vigilanza si estende alle autobotti impiegate dallo speditore nel trasferimento relativamente alle prescrizioni che saranno adottate dall’Agenzia con la determinazione direttoriale di cui all’articolo 12, comma 1, del TUA relativamente alla logistica del gasolio e della benzina usati come carburanti.
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, comma 4, con successivi provvedimenti, l’Agenzia predispone un sistema di controllo automatizzato dell’emissione dell’e-DAS e dei rapporti di ricezione di cui agli articoli 15, comma 5, e 16, comma 5, basato su analisi quantitative, tenendo conto dei dati telematici, anche relativi alle fatture elettroniche, disponibili relativamente ai soggetti interessati all’operazione di circolazione nonché di quelli acquisiti con i sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate installati sui mezzi utilizzati per il trasporto.
4. Qualora, anche sulla base della vigilanza di cui al comma precedente, ricorrano gravi e comprovati motivi di cautela fiscale, gli UdPGeT possono apporre sigilli al carico presso lo speditore, redigendo apposito verbale annotato nel sistema informativo. In tale circostanza le verifiche sono completate presso il destinatario, al momento della conclusione della circolazione, previo riscontro dell’integrità dei suggelli.
5. Nei controlli sul deposito, l’inventario degli e-DAS emessi e ricevuti è sistematicamente effettuato dagli UdPGeT secondo le disposizioni e con le modalità definite dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
6. Per eseguire controlli e riscontri sulla circolazione della benzina e del gasolio usati come carburante gli Uffici delle dogane possono avvalersi dei sistemi elettronici in dotazione dei
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DIREZIONE GENERALE
soggetti che li commerciano e collegarsi direttamente con gli stessi, in via autonoma e diretta. Qualora richiesti in fase di verifica, tali soggetti sono obbligati a presentare, secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, elenchi su supporti informatici contenenti i dati relativi alle movimentazioni ed alle sottostanti transazioni economiche nonché a produrre, su richiesta, gli elementi tecnici necessari alla misurazione dei prodotti medesimi.
7. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 26 del D.M. 210/96.
ARTICOLO 20
Disposizioni particolari di vigilanza e controllo per i destinatari non interconnessi
1. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 19, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli predispone un piano permanente di controlli casuali delle estrazioni del gasolio e della benzina usati come carburante effettuate dagli speditori verso i destinatari non interconnessi in modo tale da riscontrare la congruenza dei quantitativi effettivamente caricati sulle autobotti e quelli indicati nell’e-DAS.
2. Ferme restando le periodicità di controllo previste dalle disposizioni vigenti, l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli pianifica le verifiche inventariali presso i destinatari non interconnessi con frequenza almeno doppia rispetto a quella dei destinatari interconnessi.
ARTICOLO 21
Disposizioni diverse e finali
1. Al fine di offrire una adeguata ed efficace assistenza ai depositari tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all’articolo 18, l’Agenzia, sentite le Associazioni di categoria, può predisporre un piano di attuazione graduale della presente determinazione per taluni speditori per i quali ricorrano particolari esigenze legate alla gestione delle operazioni di movimentazione all’interno del rispettivo deposito. Durante la fase sperimentale la circolazione del prodotto continua ad essere effettuata secondo le disposizioni del Capo II del D.M. 210/96. I documenti informatici emessi durante la fase sperimentale non hanno rilevanza ai fini dell’applicazione della disciplina dell’accisa.
2. Resta ferma la procedura di cui all’articolo 10, comma 4-bis, del D.M. 210/96 per i trasferimenti particolari per i quali l’e-DAS non possa essere emesso dall’operatore.
DIREZIONE GENERALE
3. In base alle necessità di DAS cartacei prebollati per le finalità dell’articolo 17 che emergeranno a seguito dell’applicazione della presente determinazione, l’Agenzia procede al riordino delle pregresse autorizzazioni alle tipografie per l’emissione di DAS prebollati.
4. Con successivi provvedimenti saranno definiti i tracciati informatici del sistema informativo e, in relazione alla disponibilità nel sistema informativo dei dati di tracciamento della posizione e di misurazione dei quantitativi movimentati rilevati dai mezzi di trasporto, definite apposite procedure informatiche per automatizzare l’assolvimento degli obblighi previsti dalla presente determinazione.
5. Le istruzioni per la richiesta di autorizzazione all’utilizzo del Modello Autorizzativo Unico, le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati sono pubblicate nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia www.adm.gov.it.
6. La conservazione dell’e-DAS e dei relativi messaggi mediante archiviazione elettronica nel sistema informativo dell’Agenzia sostituisce la custodia degli stessi in formato cartaceo presso il deposito e non esime da rilievi che potranno essere formalizzati per accertate irregolarità commesse, per discordanza tra i dati inviati telematicamente e quelli risultanti dai registri di carico e scarico ovvero quelli storicizzati dall’esercente nonché per la constatazione di eccedenze e deficienze nel deposito e nella circolazione superiori ai limiti consentiti. I dati trasmessi al sistema informativo dell’Agenzia sono la copia di quelli storicizzati nel sistema elettronico dell’esercente deposito.
7. Fermo restando il comma 3 dell’art. 10 del D.M. 210/96, fino al completamento dell’estensione dell’informatizzazione del DAS agli altri prodotti assoggettati ad accisa, gli speditori possono compilare i DAS cartacei integrandoli con i dati di cui all’art.3, comma 4.
8. La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia.
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Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.
Marcello Minenna

Spazio per sigillo di controllo
DAS INFORMATICO
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI LEGITTIMAZIONE DELLA PROVENIENZA DI PRODOTTI AD ACCISA ASSOLTA
Vale per circolazione interna
Numero riferimento locale (LRN)
Dati Generali

Trasportatore e mezzo di trasporto
Responsabile del trasporto Modalità di trasporto

Primo incaricato del trasporto Tipo Mezzo
Nome e cognome
Nazionalità: Identificativo Mezzo
Codice fiscale
P.IVA
Licenza ADR Targa 1
Targa 2
Targa 3
Primo vettore Peso a vuoto (kg)
P.IVA
Denominazione Informazioni aggiuntive
Indirizzo
Cap Città
Prodotti

Prodotto n°
Descrizione commerciale

 

Codice del prodotto
Volume a temperatura ambiente
Densità a temperatura ambiente
Versamenti IVA sui carburanti immessi in consumo
Contribuente IVA
Codice fiscale
Data del versamento
Soggetto obbligato in solido IVA
Codice fiscale
Causale di esclusione
Estremi del versamento
Importo del versamento
Ulteriori informazioni commerciali