Regolamento Alcol

Decreto del 27/03/2001 n. 153 – Min. Finanze

Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonche’ per l’effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2001 – supplemento ordinario

Preambolo

Preambolo.

Articolo 1

Richiesta di autorizzazione.

Articolo 2

Verifica tecnica.

Articolo 3

Assetto dei depositi fiscali.

Articolo 4

Rilascio della licenza fiscale.

Articolo 5

Disposizioni comuni.

Articolo 6

Denaturazione.

Articolo 7

Contabilita’ del depositario autorizzato.

Articolo 8

Disposizioni specifiche per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra nonche’ per i piccoli produttori di vino.

Articolo 9

Disposizioni specifiche per la birra.

Articolo 10

Contabilita’ degli UTF.

Articolo 11

Garanzia per l’esercizio del credito.

Articolo 12

Accertamento dell’alcole etilico.

Articolo 13

Accertamento del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

Articolo 14

Accertamento dei prodotti alcolici intermedi.

Articolo 15

Accertamento della birra.

Articolo 16

Disposizioni per i fabbricanti ed i detentori di apparecchi di distillazione.

Articolo 17

Verifica del processo di lavorazione e controlli fiscali.

Articolo 18

Inventari.

Articolo 19

Consegna ed utilizzazione dei contrassegni.

Articolo 20

Denuncia di deposito e rilascio della licenza.

Articolo 21

Regime della circolazione.

Articolo 22

Vigilanza sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico.

Articolo 23

Vigilanza sulle materie prime alcoligene.

Articolo 24

Tenuta e conservazione dei registri.

Articolo 25

Termini per le incombenze dell’amministrazione.

Articolo 26

Disposizioni transitorie e finali.

Articolo 27

Abrogazione di norme.

Articolo 28

Entrata in vigore.

Preambolo – Preambolo.

In vigore dal 26/06/2001

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l’articolo 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede che le norme regolamentari per l’applicazione del testo unico medesimo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuto che sia necessario regolamentare, in particolare, l’applicazione degli articoli 5, 6, 13, 27, comma 2, 28, 29, 30, 33, 35, 36, comma 4, 37, 38, comma 4, 39, comma 3, 41, comma 5, 47, comma 2, 66 e 67, comma 6, del citato testo unico, per quanto attiene alla fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito degli alcoli, delle bevande alcoliche e delle materie prime alcoligene;

Espletata la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, prevista dalla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 e successive modifiche, che codifica la procedura n. 83/189/CEE;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 4 dicembre 2000;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 2000 con il quale, in applicazione dell’articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e’ stato stabilito che l’Agenzia delle dogane, istituita ai sensi dell’articolo 57, comma 1, dello stesso decreto legislativo con attribuzione dei compiti di pertinenza del Dipartimento delle dogane e II.II, sia attivata dal 1 gennaio 2000 e che dalla medesima data cessino le funzioni esercitate dal predetto Dipartimento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-373/UCL dell’11 gennaio 2001;

A d o t t a il seguente regolamento:

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Articolo 1 – Richiesta di autorizzazione.

In vigore dal 26/06/2001

  1. Chiunque intenda istituire, in applicazione dell’articolo 28, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d’ora in avanti denominato “testo unico”, un deposito fiscale di alcole etilico o di bevande alcoliche, presenta all’ufficio tecnico di finanza (UTF) competente per territorio, almeno novanta giorni prima dell’inizio dell’attivita’ se trattasi di fabbrica od opificio di trasformazione e almeno sessanta giorni prima se trattasi di solo deposito, una istanza, in doppio esemplare, contenente le seguenti indicazioni:
  2. la denominazione della ditta, la sua sede, la partita I.V.A., il codice fiscale e le generalita’ di chi la rappresenta legalmente nonche’ dell’eventuale rappresentante negoziale;
  3. il comune, la via ed il numero civico o la località’ in cui si trova l’istituendo deposito fiscale, nonche’ i relativi numeri di telefono e di fax;
  4. la descrizione delle apparecchiature e dei processi di lavorazione nonche’ la potenzialita’ degli impianti;
  5. la descrizione e le caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature per la produzione e l’acquisizione di energia;
  6. la qualita’ delle materie prime e dei prodotti finiti, il numero e la capacita’ dei serbatoi destinati al contenimento dei prodotti soggetti ad accisa ed il quantitativo massimo dei suddetti prodotti che si intende detenere in confezioni o in altri contenitori, il numero e la capacita’ dei serbatoi, delle vasche o dei silos destinati al contenimento di materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti, non sottoposti ad accisa;
  7. la descrizione degli strumenti installati per la misurazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
  8. le procedure operative di carattere tecnico-contabile che si intendono attivare per la gestione del deposito fiscale.
  9. All’istanza sono allegati la planimetria del deposito fiscale, evidenziante, in particolare, la recinzione fiscale di cui all’articolo 3, comma 1, lo schema degli impianti, le tabelle di taratura dei serbatoi, la documentazione tecnica inerente agli strumenti di misura di cui al comma 1, lettera f), un diagramma quantificato del flusso di materia nonche’ una relazione intesa a descrivere i processi di generazione, di trasformazione e di utilizzazione dell’energia con l’indicazione dei parametri di consumo relativi alle attivita’ fiscalmente rilevanti. Per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, le tabelle di taratura sono presentate solamente per i serbatoi di capacita’ superiore a dieci ettolitri.
  10. Ogni variazione dei dati denunciati e’ preventivamente comunicata all’UTF per gli eventuali successivi adempimenti.
  11. Per i depositi doganali nei quali si intende operare anche in regime di deposito fiscale l’istanza di cui al comma l e’ presentata, contestualmente, in copia, alla direzione della circoscrizione doganale competente per territorio. Ove entro trenta giorni dalla presentazione della predetta istanza la direzione della circoscrizione doganale non abbia espresso motivato diniego, l’UTF espleta gli adempimenti di competenza per l’autorizzazione al regime di deposito fiscale.
  12. Non sono soggetti agli obblighi del presente articolo:
  13. a norma dell’articolo 5, comma 1, del testo unico, gli esercenti fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria;
  14. a norma dell’articolo 37, comma 1, del testo unico, i produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno, riferendosi la media all’ultimo quinquennio;
  15. a norma degli articoli 34, comma 3, 36, comma 3 e 38, comma 3, del testo unico, i produttori di vino, di birra e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, per uso proprio, dei propri familiari e dei propri ospiti, a condizione che i prodotti non siano oggetto di alcuna attivita’ di vendita.

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Articolo 2 – Verifica tecnica.

In vigore dal 26/06/2001

  1. L’UTF, accertato che non sussistano i motivi ostativi al rilascio della licenza di cui all’articolo 28, comma 5, del testo unico, procede, anche per i depositi doganali nei quali si intende operare in regime di deposito fiscale, alla verifica tecnica degli impianti, sulla base della istanza, per accertare l’esattezza degli elementi in essa contenuti in confronto allo
    stato reale dello stabilimento, rispetto sia alla disposizione e destinazione delle aree, sia alla costituzione e potenzialita’ degli impianti, nonche’ la sussistenza dei necessari requisiti di carattere tecnico e fiscale ed, in particolare, di quelli stabiliti dall’articolo 3.
  2. La verifica tecnica e’ altresi’ finalizzata a:
  3. identificare gli impianti, i serbatoi, le apparecchiature e gli strumenti installati da sottoporre a vigilanza da parte del personale finanziario;
  4. controllare la taratura dei serbatoi dei prodotti soggetti ad accisa ed effettuare il riscontro di massima della taratura degli altri serbatoi; constatare il regolare funzionamento degli strumenti da utilizzare per la determinazione quantitativa delle materie prime trattate e dei prodotti ottenuti. Perdurando l’assoggettamento ad accisa con aliquota zero, per i serbatoi destinati a contenere vino o bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra il controllo e’ effettuato, a scandaglio, anche successivamente all’inizio dell’esercizio;
  5. esaminare il diagramma dei flussi di materia e controllare le modalita’ di produzione, di prelievo, di trasformazione e di impiego di ogni tipo di energia;
  6. individuare i locali e le attrezzature necessari per l’espletamento della vigilanza, prescrivere, secondo le disposizioni impartite dall’Agenzia delle dogane, d’ora in avanti denominata “Agenzia”, le misure necessarie e l’adozione di mezzi tecnici, ivi compresi gli strumenti di misura, idonei a garantire la tutela degli interessi erariali, verificandone la successiva installazione. Le suddette prescrizioni possono essere impartite anche successivamente all’attivazione del deposito fiscale, nel caso in cui se ne ravvisi la necessita’;
  7. controllare il regolare funzionamento degli eventuali sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati, rilevanti ai fini fiscali.
  8. Durante la verifica tecnica possono essere eseguiti esperimenti di lavorazione e prove di collaudo degli apparecchi e dei sistemi, anche per accertare la potenzialita’ degli impianti; viene, inoltre, effettuato, nei casi previsti dall’Agenzia, il suggellamento degli impianti.
  9. Delle operazioni eseguite e dei risultati delle verifiche effettuate l’UTF redige, in doppio esemplare, processo verbale, sottoscritto anche dal rappresentante della ditta istante; nel caso in cui sia stata riconosciuta l’idoneita’ dell’impianto ad operare in regime di deposito fiscale, notifica l’ammontare della cauzione prevista dall’articolo 5, comma 3, lettera a), del testo unico. Ai fini di tale determinazione, la quantita’ massima dei prodotti soggetti ad accisa che puo’ essere detenuta in deposito e’ calcolata con riferimento alla capacita’ dei serbatoi ed ai quantitativi detenuti in confezioni od in altri contenitori, denunciati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera e) del presente regolamento ed alla relativa imposta gravante vengono applicate le percentuali previste dall’articolo 28, commi 2 e 3 del testo unico; per quanto concerne la media dell’imposta dovuta alle previste scadenze, la stessa e’ riferita all’anno solare ed e’ determinata in base ai dati tecnici e gestionali disponibili. A norma dell’articolo 5, comma 3, lettera a) del testo unico, l’obbligo della prestazione della cauzione non sussiste per le amministrazioni dello Stato, per gli enti pubblici e per le aziende municipalizzate. La cauzione, quando non sia stato richiesto e concesso l’esonero previsto, per le ditte affidabili e di notoria solvibilita’, dal sopracitato articolo 5, comma 3, lettera a) del testo unico, e’ prestata in uno dei modi previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni. La cauzione e’ rideterminata dall’UTF all’inizio di ogni anno solare, riferendo all’anno solare precedente il calcolo dell’imposta mediamente pagata alle previste scadenze, ed e’ notificata all’interessato qualora l’incremento riscontrato risulti non inferiore al dieci per cento; il termine di trenta giorni per la sua corresponsione, previsto dall’articolo 64 del testo unico, decorre dalla data della notifica. Verifica tecnica suppletiva, relativa verbalizzazione ed eventuale rideterminazione della cauzione sono effettuate in occasione di comunicazioni o rilevazioni di variazione dei dati gia’ denunciati e verificati.

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Articolo 3 – Assetto dei depositi fiscali.

In vigore dal 02/03/2012

Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 2

  1. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, i depositi fiscali di alcole etilico, di birra o di prodotti alcolici intermedi sono delimitati da apposita recinzione di immediata identificazione ovvero sono ubicati all’interno di un edificio o di una porzione di edificio destinati allo svolgimento della specifica attivita’; eventuali attivita’ diverse sono consentite dall’UTF purche’ non comportino intralci od aggravi all’effettuazione della vigilanza finanziaria. I suddetti depositi recano, all’esterno, l’indicazione della tipologia del deposito e della ragione sociale della ditta esercente ed hanno accesso diretto:
  2. dal sistema viario pubblico;
  3. da vie private collegate al sistema viario pubblico, liberamente transitabili da parte degli addetti alla vigilanza;
  4. da un’area recintata comune ad altri depositi fiscali, collegata ai sistemi viari di cui alle lettere a) e b), considerata, compresa la recinzione, come facente parte di ciascun deposito fiscale ma non destinata allo stoccaggio delle merci.
  5. Nelle fabbriche di alcole gli apparecchi di distillazione e le attrezzature per la denaturazione sono installati su aree distinte fra loro, in locali o all’aperto, secondo modalita’ stabilite dall’Agenzia. Analogamente, sono distinte le aree dove si custodiscono le materie prime, gli alcoli gia’ accertati da rettificare, i prodotti finiti accertati e quelli denaturati. Gli apparecchi di distillazione ed i loro accessori, i serbatoi di stoccaggio e le attrezzature per la denaturazione sono accessibili e verificabili in tutte le loro parti e predisposti per il suggellamento, se prescritto ai sensi dell’articolo 2, comma 3; le relative tubazioni sono sempre visibili o, comunque, ispezionabili. Le operazioni di rettifica di alcoli gia’ accertati fiscalmente sono effettuate con attrezzature distinte ovvero in tempi distinti dalle operazioni di distillazione.
  6. I recipienti collettori di cui all’articolo 33, comma 4, del testo unico sono situati in magazzini, cosiddetti di accertamento, aventi i requisiti dei magazzini di cui all’articolo 5, comma 5, del presente regolamento. In applicazione dell’articolo 33, commi 6 e 7, del testo unico, l’Agenzia puo’ individuare i casi in cui possa omettersi l’installazione del misuratore dell’alcole etilico o debba essere prescritta l’installazione di misuratori per il controllo delle materie prime alcoliche o alcoligene nonche’ dei semilavorati avviati alla distillazione.
  7. Per il controllo della produzione e del condizionamento della birra sono installati misuratori delle materie prime, ad esclusione del luppolo, estratte dai silos o dagli altri magazzini di stoccaggio, del mosto introdotto nelle cantine di fermentazione, della birra introdotta nei reparti di condizionamento, nonche’ contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni, come definiti dall’articolo 9, comma 1, anche se di birra analcolica non tassabile; e’ anche facolta’ dell’UTF effettuare il suggellamento di linee, apparecchiature, locali e varchi e prescrivere, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera d), l’esecuzione delle opere ritenute necessarie. L’assetto delle linee di trasferimento deve essere tale da non consentire il passaggio delle materie prime alla lavorazione senza essere misurate e l’introduzione del mosto in cantina e della birra nel reparto d’imbottigliamento se non attraverso tubazioni fisse su cui siano inseriti misuratori. Per le fabbriche di cui all’articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, l’assetto del deposito fiscale e le modalita’ di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane.

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Articolo 4 – Rilascio della licenza fiscale.

In vigore dal 26/06/2001

  1. Effettuata, con esito positivo, la verifica tecnica di cui all’articolo

2 e constatate l’esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite e
l’accettazione della cauzione da parte della direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, d’ora in avanti denominata “direzione compartimentale”, se prestata a mezzo fidejussione, oppure il versamento della stessa in numerario o in titoli di Stato o l’avvenuta concessione dell’esonero, l’UTF autorizza l’istituzione del deposito fiscale rilasciando, contestualmente all’attribuzione del codice d’accisa, la licenza di cui all’articolo 5, comma 2, del testo unico, dopo il pagamento del diritto previsto dall’articolo 63, comma 2, lettere a) o b) del testo unico medesimo; per i depositi doganali gestiti in regime di deposito fiscale, copia della licenza viene inviata alla direzione della competente circoscrizione doganale, unitamente a copia del processo verbale di cui all’articolo 2, comma 4. Per l’esercizio, in uno stesso impianto, salva contraria disposizione, di piu’ attivita’ previste da una medesima lettera del citato articolo 63, comma 2, del testo unico e’ rilasciata una sola licenza; del pari, e’ rilasciata una sola licenza quando l’attivita’ prevista da una lettera del suddetto articolo 63, comma 2, comprende anche attivita’ contemplate in un’altra lettera. Unitamente alla licenza, vengono restituiti all’operatore un esemplare dell’istanza di cui all’articolo 1, comma 1 ed un esemplare del processo verbale di cui all’articolo 2, comma 4, che sono custoditi presso l’impianto ed esibiti ad ogni richiesta degli incaricati della vigilanza.

  1. La licenza di cui al comma 1 abilita all’esercizio per il solo aspetto fiscale; resta ferma l’esclusiva responsabilita’ dell’operatore qualora svolga l’attivita’ senza essere in possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie.
  2. Entro dieci giorni dal rilascio della licenza di cui al comma 1, l’UTF ne da’ comunicazione alla direzione compartimentale.
  3. Qualora, in un impianto di produzione o di rettificazione di alcole etilico, cessi l’attivita’ ovvero sia trascorso oltre un anno dall’ultima comunicazione di lavorazione effettuata ai sensi dell’articolo 5, comma 3 e rimangano giacenze di prodotti soggetti ad accisa, l’impianto e’ considerato come magazzino di commerciante all’ingrosso ed il diritto di licenza e la cauzione sono adeguati al nuovo regime.
  4. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 50, comma 4, del testo unico, applicabili in caso di revoca della licenza, negli altri casi di cessazione dall’esercizio di deposito fiscale i prodotti giacenti, se non trasferiti ad altro deposito fiscale entro quindici giorni dalla data di cessazione, sono considerati immessi in consumo nella suddetta data e sugli stessi viene corrisposta l’accisa alle scadenze previste dall’articolo 3, comma 4 del testo unico e successive modifiche.

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Articolo 5 – Disposizioni comuni.

In vigore dal 26/06/2001

  1. Fatte salve le disposizioni specifiche per i singoli prodotti, le operazioni effettuate nei depositi fiscali di alcole e di bevande alcoliche sono disciplinate dal presente articolo. Le materie prime, i prodotti semilavorati e finiti sono introdotti ed estratti sotto la responsabilita’ esclusiva del depositario autorizzato, a meno che non si tratti di prodotti movimentati dai magazzini di cui al comma 5. Nel caso di prodotti non comunitari o di prodotti destinati ad essere esportati, l’introduzione o l’estrazione avvengono con l’osservanza delle relative disposizioni doganali; in tale evenienza, se e’ disposta la verifica fisica, la determinazione quantitativa e l’eventuale prelievo dei campioni sono eseguite dal personale dell’UTF o della dogana che esercita la vigilanza sul deposito fiscale ed i relativi verbali vengono acquisiti dal competente
    ufficio doganale per il completamento delle operazioni. Nel caso di deposito fiscale vigilato dall’UTF, se il depositario autorizzato e’ ammesso alle procedure semplificate di accertamento doganale, per l’effettuazione dei controlli e dei riscontri tecnici saltuari di cui al comma 1 dell’articolo 18 del decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 548 la dogana si avvale della collaborazione dell’UTF.
  2. Per i depositi fiscali nei quali si effettua attivita’ di fabbricazione o di rettifica di alcole etilico, l’introduzione e l’estrazione delle materie prime, dei prodotti semilavorati e finiti avvengono secondo piani operativi fatti pervenire preventivamente dal depositario autorizzato all’ufficio finanziario di fabbrica, o, in sua mancanza, all’UTF competente per territorio, che ha facolta’ di presenziare alle operazioni, di eseguire i riscontri ritenuti necessari e di prelevare campioni delle merci.
  3. Per le attivita’ di fabbricazione, rettifica, rilavorazione o trasformazione, almeno cinque giorni prima del loro inizio, il depositario autorizzato invia apposita comunicazione di lavorazione mensile, redatta secondo istruzioni fornite dall’Agenzia, recante le indicazioni di massima in ordine alla tipologia ed agli orari di effettuazione delle lavorazioni, alle materie prime lavorate, nonche’ ai prodotti semilavorati o finiti che saranno ottenuti. Qualora si preveda che tutte le predette indicazioni restino invariate, la comunicazione puo’ essere effettuata anche con cadenza trimestrale. Copia della comunicazione e’ posta, dal depositario autorizzato, a corredo delle proprie contabilita’ fiscali. Qualora, per dare inizio alla lavorazione, sia necessaria la rimozione di suggelli fiscali, il depositario autorizzato, all’orario indicato nella comunicazione per l’inizio della lavorazione, in assenza del personale dell’UTF o della Guardia di finanza puo’ rimuoverli esso stesso, a meno che non sussistano particolari motivi, notificatigli per iscritto dal suddetto ufficio o dal competente comando della Guardia di finanza.
  4. I prodotti finiti, al momento della fabbricazione, sono accertati fiscalmente con le modalita’ di cui agli articoli da 13 a 16. Qualora la determinazione del prodotto da sottoporre ad accisa venga effettuata, in contraddittorio con il depositario autorizzato, dall’ufficio finanziario di fabbrica o, in mancanza, da funzionari dell’UTF, viene redatto apposito verbale, in duplice esemplare, uno dei quali e’ consegnato al depositario autorizzato e l’altro trasmesso in ufficio. Qualora, per la determinazione qualitativa, siano necessari riscontri analitici, gli stessi sono effettuati, su campioni prelevati dai funzionari dell’Agenzia, dai competenti laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.
  5. I prodotti finiti, dopo la determinazione quantitativa, anche in attesa di esito di analisi nei casi stabiliti dall’Agenzia, sono affidati alla responsabilita’ del depositario autorizzato per le successive operazioni e per l’estrazione. Tale affidamento non si verifica qualora, per il conseguimento di particolari fini, anche extra-fiscali, determinati dall’Agenzia, sia necessario che il prodotto rimanga custodito in magazzini, costruiti in modo che non vi si possa accedere senza lasciare traccia, suggellati dall’UTF. I suddetti magazzini, qualora lo stoccaggio non debba essere effettuato in recipienti di legno, possono essere costituiti da serbatoi all’aperto, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141, del 25 maggio 1981. In caso di estrazione dai suddetti magazzini di partite di tali prodotti, i relativi documenti di accompagnamento, compilati dall’esercente, vengono vistati dal funzionario responsabile dell’operazione.
  6. Tutte le operazioni tecniche di cui ai precedenti commi sono oggetto di registrazioni contabili da parte del depositario autorizzato secondo le modalita’ di cui all’articolo 7 ed il loro controllo e’ diretto all’accertamento ed alla liquidazione del tributo.
  7. Il depositario autorizzato corrisponde l’imposta dovuta nei termini previsti dall’articolo 3, comma 4, del testo unico e successive modifiche. L’imposta e’ corrisposta, entro i medesimi termini, anche sui cali eccedenti quelli ammissibili, rilevati dal depositario autorizzato e dallo stesso scaricati, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del presente regolamento; per i prodotti denaturati, e’ applicata l’aliquota relativa ai prodotti non denaturati.
  8. A norma dell’articolo 18, comma 2, del testo unico, i depositari

autorizzati assicurano al personale dell’Agenzia ed agli appartenenti alla Guardia di finanza il libero accesso, in qualsiasi momento, al deposito fiscale.

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Articolo 6 – Denaturazione.

In vigore dal 26/06/2001

  1. Le operazioni di denaturazione si svolgono nei depositi fiscali o doganali e negli altri impianti autorizzati da normative specifiche. Gli impianti di denaturazione sono soggetti a denuncia all’UTF competente per territorio, che esegue, entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia, la verifica tecnica al fine di riconoscerne l’idoneita’ e la conformita’ ai criteri stabiliti dall’Agenzia; in tale sede, l’UTF ha facolta’ di prescrivere gli adattamenti e le integrazioni necessari alla salvaguardia degli interessi erariali, compresa la istituzione di appositi locali per la custodia dei denaturanti. Della verifica eseguita viene redatto verbale sottoscritto anche dall’operatore, che ne riceve un esemplare e si impegna a notificare preventivamente all’UTF tutte le modifiche che intendesse successivamente apportare.
  2. Le operazioni di denaturazione si svolgono durante l’orario ordinario di apertura degli uffici dell’Agenzia, alla presenza di due funzionari della suddetta Agenzia o di un funzionario dell’Agenzia medesima e di un ufficiale o sottufficiale della Guardia di finanza, non in servizio di vigilanza, quest’ultimo, presso l’impianto. Se la denaturazione e’ effettuata in linea non e’ necessaria la presenza continua presso l’impianto di denaturazione degli incaricati della vigilanza, purche’ siano installati idonei dispositivi di segnalazione di regolarita’ dell’operazione e di blocco automatico in caso di guasti.
  3. E’ facolta’ dell’Agenzia stabilire le condizioni, subordinatamente alle quali le operazioni di denaturazione possano svolgersi anche al di fuori dell’orario di cui al comma 2 o possano essere effettuate alla presenza di un solo funzionario o direttamente dagli interessati, sotto la loro responsabilita’.
  4. Comunicazione dell’effettuazione delle operazioni di denaturazione e’ fatta pervenire al competente ufficio dell’Agenzia almeno tre giorni prima, dal computo dei quali sono esclusi il sabato e le festivita’; al termine, tutte le operazioni sono oggetto di verbalizzazione o di dichiarazione di effettuazione da parte dell’operatore nonche’ di registrazione nelle contabilita’ dell’operatore e dell’UTF, secondo le modalita’ stabilite dall’Agenzia.
  5. I prodotti denaturati sono a disposizione dell’esercente per le successive operazioni di custodia e di movimentazione.

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Articolo 7 – Contabilita’ del depositario autorizzato.

In vigore dal 26/06/2001

  1. Fatte salve le disposizioni specifiche per i singoli prodotti, il depositario autorizzato esercente impianto di fabbricazione di prodotti da sottoporre ad accisa tiene, conformemente alle istruzioni impartite
    dall’Agenzia:
  2. un registro di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti semilavorati introdotti od estratti dal deposito;
  3. un registro di carico e scarico dei singoli prodotti finiti sottoposti ad accisa, distintamente per prodotti denaturati e prodotti non denaturati, riportando anche le rimanenze contabili giornaliere, quando necessarie per il conteggio dei cali ammissibili.

Sullo stesso registro sono riportati anche i cali e le eccedenze che l’operatore abbia riscontrato e comunicato all’UTF a mezzo raccomandata a.r., telefax o per via informatica, contestualmente all’effettuazione della registrazione. Entro il primo giorno feriale, escluso il sabato successivo alla scadenza del termine per il pagamento dell’accisa, che e’ provato, a norma dell’articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1995, n. 334, anche mediante ricevuta di conto corrente postale, viene effettuata la registrazione degli estremi del versamento, la cui ricevuta a quietanza e’ custodita assieme al registro;

  1. un registro delle singole partite ricevute e spedite in sospensione d’accisa nel quale sono riportati anche i dati relativi all’appuramento delle partite spedite nonche’, giornalmente, l’ammontare della cauzione dovuta sulle spedizioni non ancora appurate.
  2. Oltre alla tenuta delle contabilita’ di cui al comma 1, il depositario autorizzato:
  3. fa pervenire o comunque trasmette con raccomandata a.r.

all’UTF entro il quinto giorno successivo al termine di ciascuna quindicina, considerando la seconda quindicina di ciascun mese terminante con la fine del mese, un prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa, distintamente per posizione fiscale, nonche’ del movimento d’imposta e delle relative garanzie; al prospetto e’ allegata la distinta delle partite introdotte ed estratte in sospensione di accisa, con l’indicazione del mittente o del destinatario e con gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento;

  1. fa pervenire o comunque trasmette con rac-comandata a.r.

all’UTF, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine per la corresponsione dell’accisa, fotocopia della ricevuta di versamento dell’imposta.

  1. I depositari autorizzati esercenti impianti di trasformazione tengono, secondo le modalita’ di cui all’articolo 24, le contabilita’ previste dall’articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n. 383, riportando anche i cali e le eccedenze riscontrati e comunicati con le stesse modalita’ di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo; tengono, inoltre, il registro di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo ed adempiono alle incombenze di cui al comma 2 del medesimo. I depositari autorizzati esercenti impianti di solo deposito tengono i registri di cui al comma 1, lettere b) e c) ed adempiono alle incombenze di cui al comma 2.
  2. Il depositario autorizzato di cui al comma 1 redige almeno una volta l’anno:
  3. l’inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti;
  4. il bilancio di materia distintamente per sezione di impianto, con l’indicazione delle rese di lavorazione;
  5. e) il bilancio energetico, con l’indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili attribuibili alle diverse sezioni dell’impianto.

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Articolo 8 – Disposizioni specifiche per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra nonche’ per i piccoli produttori di vino.

In vigore dal 26/06/2001

  1. Per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, e dell’articolo 7, comma 1, lettere a) e b). Il registro di cui alla lettera c) del comma l del predetto articolo 7 e’ tenuto limitatamente ai trasferimenti intracomunitari. Il prospetto di cui alla lettera a) dell’articolo 7, comma 2, e’ presentato, anziche’ quindicinalmente, annualmente, entro il quindicesimo giorno successivo al termine dell’anno cui si riferisce; entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese in cui siano stati effettuati trasferimenti intracomunitari viene presentata una distinta delle partite oggetto delle suddette movimentazioni.
  2. I piccoli produttori di vino di cui all’articolo 37, comma 1, del testo unico assolvono all’obbligo di informare l’UTF competente per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate presentando, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese in cui siano state espletate le suddette operazioni, una distinta delle medesime.

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Articolo 9 – Disposizioni specifiche per la birra.

In vigore dal 26/06/2001

  1. Ai fini dell’applicazione dell’accisa sulla birra, si intende per:
  2. “imballaggio preconfezionato”, l’insieme del prodotto e dell’imballaggio individuale definito dall’articolo 2, comma 1, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, e soggetto alla disciplina metrologica vigente;
  3. “imballaggio”, un numero determinato di imballaggi preconfezionati contenuti in un involucro o comunque assemblati;
  4. “contenitore”, un recipiente diverso dagli imballaggi preconfezionati;
  5. “confezione”, un imballaggio o un contenitore.
  • Per le fabbriche di birra, almeno ventiquattro ore prima dell’inizio della produzione del mosto, anche se destinato all’ottenimento di birra analcolica non tassabile, viene presentata all’UTF la comunicazione di lavorazione di cui all’articolo 5, comma 3, valida al massimo per un mese solare, indicante l’orario di effettuazione e altri elementi d’individuazione delle singole cotte. Con analogo anticipo di almeno ventiquattro ore sono preventivamente comunicati i giorni e gli orari di effettuazione delle operazioni di condizionamento.
  • Qualsiasi prevista variazione degli orari di effettuazione delle singole cotte superiore alle due ore e’ preventivamente segnalata all’UTF, anche a mezzo fonogramma o telefax, ed annotata nel registro di cui al comma 6. Sono del pari denunciate ed annotate previste variazioni dei valori dichiarati dei volumi superiori al dieci per cento e di quelli delle gradazioni superiori ai 4 decimi. Eventuali variazioni degli orari e dei parametri di cui sopra dovute ad eventi imprevedibili o che non sia stato possibile comunicare preventivamente all’UTF sono tempestivamente riportate sul registro di cui al comma 6, evidenziandone le motivazioni e facendo seguire, appena possibile, le relative comunicazioni.
  • La comunicazione dei giorni e degli orari di svolgimento delle operazioni di condizionamento puo’ essere effettuata anche in sede di presentazione della comunicazione di lavorazione oppure per periodi predeterminati o non, con l’obbligo, in quest’ultimo caso, di comunicare preventivamente qualsiasi variazione. Analoghe comunicazioni sono effettuate anche per gli impianti di solo condizionamento. Variazioni imprevedibili sono riportate tempestivamente sul registro di cui al comma 6, evidenziandone le motivazioni e facendo seguire, appena possibile, le relative comunicazioni.
  1. La birra condizionata prodotta o pervenuta nelle fabbriche o negli opifici di condizionamento e’ introdotta dal depositario autorizzato in
    apposito magazzino, costituito da un’area dello stabilimento comunque delimitata, ed e’ da questi presa in carico, distintamente per volume nominale e gradazioni dichiarate delle varie specie di imballaggi e contenitori, nel registro di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), denominato “registro annuale di magazzino”, dove sono pure riportati, con le medesime distinzioni, i quantitativi estratti giornalmente, secondo le varie destinazioni fiscali, nonche’ i quantitativi andati perduti. Sono pure tenuti il registro di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), di carico e scarico delle materie prime e della birra non condizionata introdotta od estratta dal deposito, ed il registro di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), dove sono riportate le partite movimentate in regime sospensivo, e viene compilato il prospetto quindicinale di cui alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo.
  2. In aggiunta ai registri di cui al comma 5, il fabbricante o l’esercente opificio di condizionamento tengono un registro annuale delle lavorazioni, secondo le istruzioni impartite dall’Agenzia, dove sono riportate le varie fasi della produzione e del condizionamento.
  3. Il trasferimento della birra sfusa alle fabbriche o agli opifici di condizionamento viene effettuato in cauzione dell’imposta che sarebbe dovuta sul prodotto qualora lo stesso fosse considerato finito ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del testo unico, assumendo un volume convenzionale in ettolitri pari al peso del prodotto in quintali moltiplicato per un coefficiente di 0,9915. Sulle perdite eccedenti i cali ammissibili di trasporto e’ dovuta l’accisa. Con l’arrivo del prodotto presso l’opificio destinatario e con la restituzione dell’esemplare n. 3 del documento di accompagnamento accise (DAA) di cui all’articolo l del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni, munito delle prescritte annotazioni, viene meno il gravame d’accisa sulla partita trasferita. La movimentazione della birra sfusa e’ contabilizzata in apposita sezione del registro di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c).
  4. Il passaggio alla rilavorazione di birra mai immessa in consumo giacente, in sospensione d’accisa, nel magazzino del prodotto finito, e’ oggetto di verbalizzazione da parte dell’UTF, ai fini dello scarico dal registro annuale di magazzino.
  5. Qualora nei depositi fiscali di birra venga prodotta o condizionata anche birra analcolica non soggetta ad accisa, la fabbricazione, la custodia e la contabilizzazione di tale prodotto sono sottoposte agli stessi adempimenti fiscali previsti per la birra tassabile. Le fabbriche e gli opifici di condizionamento di sola birra analcolica non tassabile presentano all’UTF competente per territorio una comunicazione di tale attivita’.

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Articolo 10 – Contabilita’ degli UTF.

In vigore dal 26/06/2001

  1. Gli UTF tengono, previo riscontro contabile del prospetto di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), sulla base dei verbali di cui all’articolo 5, comma 4, dei verbali o delle dichiarazioni di denaturazione di cui all’articolo 6, comma 4, della dichiarazione di cui all’articolo 16 e di eventuale altra documentazione, secondo modalita’ stabilite dall’Agenzia, scritturazioni contabili dalle quali devono risultare, per ogni deposito fiscale, il carico e lo scarico dei prodotti finiti sottoposti ad accisa ed i relativi movimenti di imposta e di garanzie nonche’ gli estremi dei versamenti effettuati e dei provvedimenti che danno luogo a rimborsi di imposta.
  2. Le scritturazioni di cui al comma l sono tenute, nei casi previsti, su registri a rigoroso rendiconto, e, negli altri casi, su registri vidimati
    dalla direzione compartimentale. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia puo’ essere anche prevista la tenuta informatizzata delle contabilita’.
  3. Per il vino e per le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, in vigenza dell’aliquota d’accisa zero, le contabilizzazioni previste dal comma l sono tenute dall’UTF limitatamente alla registrazione annuale della produzione ed a quella dei trasferimenti intracomunitari.

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Articolo 11 – Garanzia per l’esercizio del credito.

In vigore dal 26/06/2001

  1. Nel caso di prodotti custoditi nei magazzini suggellati dall’UTF ai sensi dell’articolo 5, comma 5, al fine di consentire l’esercizio del credito il suddetto uf-ficio, a richiesta del depositario autorizzato, rilascia al-l’istituto esercente il credito un certificato attestante l’esistenza, in magazzino, del prodotto posto a garanzia del credito medesimo. L’estrazione di tale prodotto e’ vincolata alla restituzione del certificato o, in mancanza, all’assenso del creditore con atto recante la sua firma autenticata da un notaio.

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Articolo 12 – Accertamento dell’alcole etilico.

In vigore dal 26/06/2001

  1. I misuratori di cui al comma 1 dell’articolo 33 del testo unico, da utilizzare ai fini dell’accertamento dell’alcole etilico, sono di tipo volumetrico e sono muniti di prelevatori automatici per la raccolta di un campione, d’ora in avanti denominato “saggio”, aventi capacita’ tale da garantire il funzionamento continuativo per un periodo di almeno quindici giorni. L’impianto di produzione e’ dotato del recipiente collettore di cui al comma 4 del predetto articolo 33, montato su bilico o tarato, con capacita’ minima tale da consentire lo stoccaggio della produzione di almeno tre giorni e massima fino ad un limite stabilito dall’UTF tenendo presenti le esigenze della sicurezza fiscale; la determinazione dell’alcole raccolto nello stesso e’ effettuata riportandone il volume alla temperatura di 20oC. La determinazione a mezzo misuratore volumetrico e quella a mezzo recipiente collettore, quest’ultima d’ora in avanti denominata “determinazione diretta”, sono effettuate dal personale finanziario in contraddittorio con il fabbricante.
  2. Puo’ prescindersi dall’installazione del prelevatore automatico di cui al comma 1, nel caso di produzione delle cosiddette “teste e code” o di impianti di portata massima non superiore a 300 litri/ora;

in tali evenienze, come titolo alcolometrico volumico del saggio e’ assunta la media ponderale delle gradazioni relative alle operazioni di determinazione diretta cui il saggio medesimo si riferisce.

  1. L’impianto di produzione completo del misuratore, del prelevatore automatico di campioni e del recipiente collettore viene suggellato secondo le modalita’ stabilite dall’Agenzia.
  2. In caso di guasti al misuratore o di rottura di suggelli applicati sia al misuratore medesimo sia ad altre parti dell’apparecchio di distillazione
    ed in caso di rotture dell’apparecchio di distillazione o di parti di esso, ne viene fatta immediata denuncia all’ufficio finanziario di fabbrica o, in mancanza, all’UTF; se l’alcole fuoriesce dall’apparecchio prima di arrivare al recipiente collettore o se fuoriesce dal recipiente collettore medesimo, viene sospesa la lavorazione. Quando non si verifica alcuna fuoriuscita di alcole, come pure in occasione di riparazioni o di cambio del misuratore, la quantificazione della produzione e’ effettuata mediante determinazione diretta, per il tempo strettamente necessario all’espletamento della riparazione o della sostituzione e, comunque, per non piu’ di due mesi, trascorsi i quali la lavorazione viene sospesa. Qualora si siano verificate perdite di alcole, la determinazione e’ effettuata in base alla potenzialita’ dell’impianto e ad ogni altro elemento utile per la valutazione della produzione.
  3. La determinazione dei quantitativi di alcole prodotti dagli impianti aventi i requisiti di cui all’articolo 33, comma 2, del testo unico, i cui esercenti abbiano fatto richiesta all’UTF di essere assoggettati a tassazione forfetaria, qualora non sia applicabile la procedura prevista dal comma 3 del suddetto articolo e’ effettuata sulla base di elementi tecnici ed operativi rilevati dall’UTF e debitamente verbalizzati. L’accisa viene liquidata dall’UTF sulla base della comunicazione di lavorazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del presente regolamento e notificata all’esercente con la procedura di cui all’articolo 14, comma 1, del testo unico; in alternativa, l’esercente puo’ allegare alla suddetta comunicazione, al momento della sua presentazione, fotocopia della documentazione attestante il pagamento dell’accisa. L’esercente tiene il registro di carico e scarico delle materie prime di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) e prende in carico la produzione effettiva, da esso stesso accertata, su apposito registro, allo scarico del quale riporta le partite estratte dall’impianto, con riferimento agli estremi dei documenti di accompagnamento, nonche’, mensilmente, i quantitativi destinati al proprio uso familiare, trasferiti, senza emissione di documenti, nella propria abitazione, qualora la stessa possa essere considerata pertinenza della fabbrica; qualora non si verifichi la suddetta condizione, la detenzione nell’abitazione e’ soggetta alla disciplina di carattere generale prevista, per i depositi per uso privato, dall’articolo 20, comma 4, del presente regolamento.

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Articolo 13 – Accertamento del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

In vigore dal 26/06/2001

  1. In vigenza dell’aliquota d’accisa zero, l’accertamento della produzione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra presso i depositi fiscali e’ effettuata dall’UTF sulla base del prospetto annuale di cui all’articolo 8, comma 1.
  2. Le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, se non vengono destinate all’alimentazione umana, sono soggette alla disciplina di cui ai commi 7 e 9 dell’articolo 23.

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Articolo 14 – Accertamento dei prodotti alcolici intermedi.

In vigore dal 26/06/2001

  1. I fabbricanti dei prodotti alcolici intermedi indicano, nella comunicazione di cui all’articolo 5, comma 3, che puo’ riferirsi anche a periodi inferiori ad un mese, le singole partite che si intendono produrre, nonche’ i giorni in cui sono effettuate le relative lavorazioni. Per ogni partita ottenuta redigono poi, secondo le istruzioni impartite dall’Agenzia, apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali da porre a corredo delle registrazioni contabili e l’altro da allegare al prospetto di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), con l’indicazione delle materie prime impiegate e dei quantitativi di prodotto sfuso ottenuti. Sulla base del predetto verbale l’UTF effettua l’accertamento fiscale della produzione; esegue inoltre, ai fini del controllo della fabbricazione, esperimenti di lavorazione.

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Articolo 15 – Accertamento della birra.

In vigore dal 26/06/2001

  1. L’accertamento dei quantitativi di birra prodotti ed immessi in magazzino e’ effettuato mensilmente dall’UTF sulla base di apposita dichiarazione, redatta conformemente alle istruzioni dell’Agenzia, da presentarsi entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce e nella quale sono riportati, con riferimento ai prospetti di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), i quantitativi di birra prodotti, quelli introdotti in regime sospensivo, quelli estratti secondo le varie destinazioni fiscali nonche’ il conteggio dell’imposta dovuta, alle previste scadenze, sui quantitativi immessi in consumo e sui cali eccedenti le tolleranze stabilite dall’articolo 35, comma 5, del testo unico.
  2. La determinazione, ai fini della definizione del canone di abbonamento, dei quantitativi di birra prodotti dagli impianti aventi i requisiti di cui all’articolo 35, comma 4, del testo unico, e’ effettuata sulla base di elementi tecnici ed operativi rilevati dall’UTF e debitamente verbalizzati. La convenzione di abbonamento e’ riferita all’anno solare e la corresponsione dell’accisa convenuta e’ effettuata, in due rate eguali, entro il primo mese di ciascun semestre. Per gli impianti attivati entro il primo semestre dell’anno, la prima rata e’ versata entro lo stesso mese di stipula della convenzione; per quelli attivati nel secondo semestre entrambe le rate, unificate, sono corrisposte entro lo stesso mese di stipula della convenzione.

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Articolo 16 – Disposizioni per i fabbricanti ed i detentori di apparecchi di distillazione.

In vigore dal 26/06/2001

  1. I fabbricanti, gli importatori ed i commercianti di apparecchi di distillazione atti alla produzione di alcole etilico o di loro parti essenziali, intendendosi per parti essenziali quelle elencate nell’articolo 41, comma 2, del testo unico, presentano denuncia di attivita’ all’UTF, che
    li iscrive in apposito elenco. I suddetti operatori annotano, in un registro vidimato dal predetto ufficio, la movimentazione di tali apparecchi o delle loro parti essenziali identificati mediante un numero di matricola apposto sui medesimi, riportando nominativo ed indirizzo del commerciante cui sono ceduti per la rivendita o dell’acquirente. Se l’apparecchio o le sue parti essenziali non sono destinati alla produzione di alcole etilico, l’acquirente presenta una dichiarazione scritta attestante tale circostanza; la dichiarazione e’ posta a corredo del registro, che, dopo la fine di ciascun anno, viene consegnato all’UTF, che provvede alla sua custodia. Analoga dichiarazione e’ presentata, all’UTF, da coloro che si approvvigionano, per uso proprio, dei suddetti apparecchi o di loro parti direttamente da fornitori operanti in altri Paesi comunitari. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia puo’ essere previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione scritta per gli acquirenti di particolari categorie di apparecchi, subordinatamente alla condizione che gli apparecchi medesimi rechino una targhetta riportante il divieto dall’impiego per la produzione di alcole. E’ facolta’ dell’UTF disporre, anche per il tramite della Guardia di finanza, verifiche presso gli acquirenti, al fine di controllare la regolarita’ dell’utilizzazione degli apparecchi sopracitati.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i piccoli apparecchi dotati di matraccio di capacita’ inferiore a 3 litri, sempreche’ siano destinati ad usi diversi dalla produzione dell’alcole etilico e rechino in maniera inamovibile e indelebile l’avvertenza che la produzione abusiva di alcole etilico e’ perseguibile in base alle leggi fiscali, ai piccoli alambicchi utilizzati per la determinazione del tenore alcolico dei vini o per altre esperienze di laboratorio ed agli apparecchi di distillazione incorporati in strumenti per la rilevazione di dati chimici o fisici. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere identificate altre categorie di apparecchi di distillazione da escludere dal campo di applicazione del suddetto comma 1.
  3. Gli apparecchi di distillazione o le loro parti essenziali, destinati alla produzione di alcole etilico, sono identificati a mezzo di una piastrina apposta dall’UTF. A tal fine i fabbricanti, gli importatori ed i commercianti dei suddetti apparecchi o di loro parti essenziali, in caso di vendita di un apparecchio o delle sue parti essenziali, informano, con un anticipo di almeno 10 giorni, sia l’UTF che ha rilasciato il registro, che provvede all’applicazione della piastrina, sia l’UTF competente per la localita’ dove l’apparecchio verra’ installato. A tale ultimo ufficio e’ presentata, entro 10 giorni dalla ricezione, analoga denuncia da parte dei detentori dei suddetti apparecchi, ivi compresi gli istituti scientifici che li utilizzano per la produzione di alcole da destinare, secondo quantitativi determinati dai competenti UTF ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, negli usi esenti di cui all’articolo 27, comma 3, lettera h) del testo unico. Sono pure tenuti alla presentazione di denuncia all’UTF, entro il predetto termine di dieci giorni dalla ricezione, ai fini dell’applicazione della piastrina, coloro che si approvvigionano delle suddette apparecchiature direttamente da fornitori operanti in altri Paesi comunitari.
  4. Gli utilizzatori degli apparecchi o di parti degli apparecchi di cui ai commi 1 e 3, destinati o meno alla produzione di alcole etilico, che abbiano presentato la dichiarazione o la denuncia prescritte nei suddetti commi, comunicano all’UTF, entro quindici giorni dall’accaduto, la distruzione, la disattivazione o la cessione delle suddette attrezzature, indicando, in tale ultimo caso, gli estremi del cessionario e l’impiego a cui il medesimo ha dichiarato di volerli destinare.

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Articolo 17 – Verifica del processo di lavorazione e controlli fiscali.

 

  1. Durante le fasi di fabbricazione e di trasformazione dei prodotti soggetti ad accisa, l’UTF ha facolta’ di controllare la regolarita’ dei processi di lavorazione, con riferimento alle risultanze della verifica tecnica degli impianti e della comunicazione preventiva relativa alle operazioni in atto.
  2. I controlli di cui al comma 1 comportano, tra l’altro, l’effettuazione di tutte o di talune delle seguenti operazioni:
  3. riscontro del regolare funzionamento degli strumenti e degli apparecchi di misura installati;
  4. riscontro del regolare suggellamento, se previsto, degli impianti e delle apparecchiature tecniche di accertamento;
  5. riscontro delle grandezze di stato concernenti le materie in circolo, rilevanti ai fini fiscali;
  6. rilevazione, anche a scandaglio, delle giacenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti ed eventuale prelevamento di campioni;
  7. accertamento del regolare andamento del processo di lavorazione, con riferimento alle potenzialita’ degli impianti ed al bilancio quantitativo e qualitativo di una o piu’ sezioni di trattamento;
  8. rilievo dei consumi energetici e loro confronto con le richieste energetiche dei processi di lavorazione in atto;
  9. determinazione di rese anche parziali di lavorazione e di eventuali parametri d’impiego;
  10. esami e riscontri di registri contabili e della relativa documentazione tenuti per fini commerciali, amministrativi e fiscali.
  11. I controlli di cui al comma 1 devono risultare in apposito verbale, redatto in contraddittorio con l’operatore, e sono intesi essenzialmente a verificare che:
  12. le quantita’ e le qualita’ dei prodotti ottenuti siano congrue con i parametri d’impiego e le rese di lavorazione, nonche’ con le indicazione degli strumenti di misura;
  13. siano regolarmente tenute le contabilita’ inerenti alle materie prime, ai semilavorati ed ai prodotti finiti ottenuti, pervenuti o estratti;
  14. i versamenti d’imposta siano stati regolarmente effettuati;
  15. la cauzione prestata sia congrua con l’attivita’ effettivamente svolta;
  16. i cali scaricati dal depositario autorizzato, senza corresponsione dell’imposta, rientrino nei limiti ammissibili.
  17. Oltre che presso i depositi fiscali, sono effettuati controlli anche presso operatori economici comunque sottoposti al regime delle accise sui prodotti alcolici.
  18. Le disposizioni in materia di accesso alle attrezzature informatiche, di cui all’articolo 26, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, si applicano anche per i controlli eseguiti presso gli operatori che movimentano prodotti alcolici in regime sospensivo.
  19. Nei depositi fiscali affidati alla vigilanza della dogana, quest’ultima, per le incombenze di rilevanza tecnica, richiede l’intervento dell’UTF.
  20. Per l’effettuazione dei controlli previsti dal presente articolo, l’UTF si avvale delle facolta’ accordategli dall’articolo 18 del testo unico. Controlli analoghi sono effettuati dagli appartenenti alla Guardia di finanza, nell’ambito delle facolta’ loro concesse dal medesimo articolo.

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Articolo 18 – Inventari.

  1. Gli inventari periodici di cui all’articolo 18, comma 1, del testo unico sono effettuati nei depositi fiscali di alcole etilico e di prodotti intermedi con cadenza annuale. Per le partite sottoposte ad invecchiamento l’inventario puo’ essere effettuato al momento dell’ultimazione dell’estrazione dal magazzino di ogni singola partita. Per gli inventari effettuati presso gli opifici di trasformazione sono ritenute valide le gradazioni dei semilavorati e dei prodotti finiti dichiarate dal fabbricante e, per i prodotti condizionati, quelle riportate sulle etichette, ferma restando la possibilita’ di procedere a controlli analitici a scandaglio. Analogamente, per quanto concerne il volume dei prodotti condizionati, viene assunto il valore nominale riportato sull’etichetta.
  2. Gli inventari periodici presso le fabbriche di birra sono effettuati con cadenza semestrale e comportano l’effettuazione delle seguenti operazioni:
  3. rilevazione delle giacenze effettive delle materie prime e del prodotto finito e confronto con le giacenze contabili;
  4. confronto fra i dati riportati nelle dichiarazioni mensili di produzione e di estrazione con quelli risultanti sui registri tenuti dal fabbricante;
  5. esame del registro di magazzino e di quello delle lavorazioni e confronto con i dati di misuratori e contatori;
  6. determinazione delle rese di lavorazione, come rapporto fra i quantitativi di materia prima impiegata e gli ettolitri-grado complessivamente prodotti, ivi compresi quelli afferenti alla birra analcolica non tassabile;
  7. se ritenuto opportuno, ogni altro controllo sulla regolarita’ dell’esercizio e sul buon esito dei trasferimenti in cauzione, ivi compreso il controllo della gradazione saccarometrica effettiva del prodotto finito.
  8. Per l’espletamento degli inventari periodici presso gli opifici di condizionamento della birra, da eseguirsi con la medesima cadenza prevista per le fabbriche, vengono effettuate le operazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e), del comma 2, mentre, per quanto concerne la lettera d), viene fatto il confronto fra i quantitativi di prodotto sfuso pervenuti, quelli passati all’imbottigliamento secondo le indicazioni dei contatori ed il prodotto finito ottenuto. Semestralmente e’ pure eseguito l’inventario dei prodotti finiti presso i depositi fiscali diversi dalle fabbriche e dagli opifici di condizionamento.
  9. Ai fini del controllo della gradazione saccarometrica media effettiva della birra finita, si definisce come lotto l’insieme degli imballaggi di una determinata tipologia presenti in magazzino al momento della verifica ed assunti in carico sul registro di magazzino. Il numero di campioni di imballaggi preconfezionati da inviare all’analisi viene fissato in 20, da prelevare non piu’ di uno per imballaggio. Dai medesimi imballaggi sono prelevati anche i campioni di riserva. La medesima definizione di lotto vale anche per i contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati. In tal caso sara’ effettuata la campionatura dell’1 per cento per singola specie, con un minimo di 2 campionature ed un massimo di 10. Se il controllo della gradazione saccarometrica e’ effettuato sui recipienti ancora sulle linee di condizionamento o sulla birra sfusa che alimenta le suddette linee, il campione medio deve essere rappresentativo di almeno un’ora di produzione.
  10. Presso i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, in vigenza dell’aliquota zero, in luogo degli inventari di cui al comma 1 sono effettuati riscontri, anche sulla base delle scritturazioni prescritte dalle norme di tutela agricola, da quelle sulla produzione e sul commercio o da ogni altra normativa, ogni volta che sussistono specifici motivi o, a scandaglio, secondo le direttive dell’Agenzia; gli interventi sono particolarmente finalizzati al controllo delle incombenze connesse alle movimentazioni intracomunitarie.
  11. Oltre agli inventari periodici di cui al comma 1, sono effettuati inventari straordinari, secondo criteri stabiliti dall’Agenzia.
  12. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 47, comma 1, del testo unico,

 

vengono considerati come regolari immissioni in consumo gli scarichi dal registro di carico e scarico, effettuati secondo le modalita’ dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del presente regolamento, dei cali, eccedenti quelli previsti dall’articolo 4 del testo unico, su cui venga corrisposta l’imposta nei termini prescritti. La determinazione dei cali effettivi, in sede d’inventario, e’ effettuata con riferimento all’intero periodo preso a base dell’inventario medesimo, senza tener conto, al suddetto fine, dei cali eventualmente scaricati dall’esercente. Nella medesima sede e’ effettuato il conguaglio dell’accisa eventualmente corrisposta.

  1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 47, comma 2, del testo unico, sono ammesse le seguenti tolleranze sulle eccedenze riscontrate nel corso di inventari di depositi fiscali:
  2. nei depositi fiscali di birra, una tolleranza rispetto alla giacenza contabile di ciascuna specie di imballaggio o contenitore non superiore allo 0,30 per cento del numero di ciascun tipo di imballaggio o contenitore estratto nei trenta giorni precedenti a quello dell’inventario;
  3. nei depositi fiscali di alcole etilico e di prodotti alcolici intermedi, una tolleranza del 2 per cento rispetto al carico del magazzino, definito come somma della giacenza al momento della precedente verifica e dei prodotti successivamente introdotti.

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Articolo 19 – Consegna ed utilizzazione dei contrassegni.

In vigore dal 26/06/2001

  1. I contrassegni di Stato di cui all’articolo 13, comma 1, del testo unico sono forniti agli uffici del Dipartimento dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato secondo le disposizioni del Capo VI del decreto del Ministro delle finanze 19 maggio 1943, recante istruzioni di contabilita’ per l’amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione. La corresponsione del prezzo dei contrassegni da parte degli utilizzatori e’ effettuata sull’apposito capitolo di entrata, anche a mezzo di conto corrente postale.
  2. L’applicazione dei contrassegni sui recipienti contenenti i prodotti determinati con il decreto di cui all’articolo 13, comma 2 del testo unico e’ effettuata con le modalita’ tecniche stabilite dall’Agenzia, che puo’ anche consentire, nel caso di recipienti di capacita’ fino a 5 centilitri, che il contrassegno sia applicato, anziche’ sui recipienti, sulla confezione che li contiene.

L’applicazione dei contrassegni e’ effettuata presso:

  1. i depositi fiscali nazionali abilitati alla custodia dei prodotti da contrassegnare;
  2. i depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari che agiscano per proprio conto;
  3. i depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari che agiscano per conto di operatori nazionali;
  4. gli impianti di Paesi terzi che agiscano per conto di importatori nazionali;
  5. gli impianti di condizionamento di prodotti assoggettati ad accisa;
  6. le dogane attraverso le quali avviene l’importazione ed i depositi doganali.
  7. La consegna dei contrassegni e’ effettuata dall’UTF o, nei casi di cui al comma 2, lettere d) ed f), dalla direzione della circoscrizione doganale, a richiesta scritta degli interessati, previa esibizione della documentazione comprovante la corresponsione del prezzo dei contrassegni e, nei casi previsti dall’articolo 13, commi 5 e 7, del testo unico, l’avvenuta prestazione della cauzione, di importo pari al 100 per cento dell’accisa
    gravante sui prodotti da contrassegnare. Se l’importatore nazionale di cui al comma 2, lettera d) e’ l’esercente di un deposito fiscale nazionale abilitato all’applicazione dei contrassegni, la consegna dei contrassegni da inviare presso gli impianti ubicati nei Paesi terzi puo’ essere effettuata anche dall’UTF, che ne da’ opportuna comunicazione alla direzione della competente circoscrizione doganale. Ogni operazione e’ verbalizzata in apposita nota di consegna, in doppio esemplare, uno dei quali di pertinenza dell’interessato, da cui risultano gli estremi del ricevente, dei contrassegni ceduti e dei versamenti effettuati nonche’, nei casi previsti, della cauzione prestata ed e’ contabilizzata dall’UTF o dalla circoscrizione doganale secondo le istruzioni dell’Agenzia, anche ai fini dell’incameramento della cauzione in caso di mancata applicazione dei contrassegni nei termini previsti dai commi 5 e 7 dell’articolo 13 del testo unico.
  8. I contrassegni divenuti inservibili per deterioramento o rottura sono riconsegnati all’UTF o alla direzione della circoscrizione doganale, che redigono una nota di riconsegna in doppio esemplare, uno dei quali di pertinenza del cedente, e procedono alla distruzione dei contrassegni medesimi, anche presso l’impianto utilizzatore, previa verbalizzazione, per evitare l’incameramento della quota di cauzione afferente. Per i contrassegni andati distrutti nel corso della lavorazione e non singolarmente recuperabili o individuabili, ove non si abbiano elementi per sospettare un’illecita sottrazione, l’accertamento della mancata applicazione, da far risultare nella nota di riconsegna, e’ effettuato limitatamente agli ammanchi congruenti con i risultati dei riscontri dell’UTF. Sono pure distrutti i contrassegni riconsegnati perche’ non ne e’ piu’ prevista l’utilizzazione. Per la distruzione dei contrassegni in possesso degli uffici dell’Agenzia e divenuti inservibili sono osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69 del decreto del Ministro del tesoro 10 maggio 1989, recante istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori.
  9. Qualora, nei casi di cui al comma 2, lettere a) ed f), venga utilizzata, per il ritiro dei contrassegni, da effettuare rispettivamente presso l’UTF o la circoscrizione doganale territorialmente competenti, una cauzione prestata in via permanente, ai fini del riconoscimento della quota parte della cauzione ancora disponibile e’ presentata, dall’operatore, una dichiarazione riportante, con riferimento ai verbali di consegna nonche’ alle registrazioni contabili di cui al comma 12, il numero dei contrassegni precedentemente ritirati che sono stati applicati o che vengono restituiti contestualmente alla presentazione della dichiarazione medesima perche’ divenuti inservibili o perche’ non ne e’ prevista l’applicazione nei termini di cui all’articolo 13, comma 5, del testo unico ovvero di cui e’ stata riconosciuta la distruzione nel corso della lavorazione.
  10. La consegna dei contrassegni ai depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari di cui al comma 2, lettera b) e’ effettuata per il tramite dei rispettivi rappresentanti fiscali di cui all’articolo 9 del testo unico, che li acquistano presso gli UTF dipendenti dalla direzione compartimentale che ha rilasciato il codice d’accisa. La merce contrassegnata e’ scortata da DAA su cui sono riportati anche la serie e gli estremi numerici dei contrassegni applicati. Qualora, nel suddetto documento di accompagnamento, risultasse difficoltoso, a causa di distruzioni avvenute nel corso delle lavorazioni, riportare gli estremi dei singoli contrassegni applicati, possono, in alternativa, indicarsi, oltre al numero ed alla taglia dei contrassegni, gli estremi della nota di consegna della partita di cui i medesimi facevano parte. Ricevuta la merce, i rappresentanti fiscali richiedono agli UTF competenti sul luogo dove i prodotti contrassegnati vengono consegnati ai suddetti rappresentanti fiscali il rilascio di una certificazione, da cui risultino la quantita’ e tipologia della merce ed i dati identificativi dei contrassegni, rilevati dai DAA; prima del rilascio della certificazione, gli UTF possono effettuare riscontri fisici, a scandaglio, sui contrassegni applicati e sulla relativa numerazione. Sulla base della suddetta certificazione l’UTF che aveva rilasciato i contrassegni svolge le incombenze relative allo svincolo della quota parte di cauzione afferente ai contrassegni applicati. La cauzione non e’ incamerata in caso di distruzione debitamente verbalizzata dall’autorita’ fiscale del Paese comunitario,

secondo criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4.

  1. La consegna dei contrassegni da inviare ai depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari di cui al comma 2, lettera c), da indicare nella richiesta prevista al comma 3, dai quali si intendano ritirare prodotti gia’ contrassegnati, e’ effettuata solo nei confronti di depositari autorizzati, operatori registrati di cui all’articolo 8 del testo unico o rappresentanti fiscali, che li ritirano presso gli UTF territorialmente competenti. Per la spedizione della merce, che sara’ ricevuta presso i suddetti soggetti o presso depositi fiscali od operatori registrati dagli stessi designati nella cennata richiesta, e lo svincolo della cauzione si segue la procedura di cui al comma 6, a meno che non si tratti di partite ricevute con continuita’ presso lo stesso deposito fiscale cui sono stati consegnati i contrassegni, a fronte di una garanzia prestata in via permanente. In tal caso il depositario autorizzato tiene in evidenza, in un registro analogo a quello di cui al comma 12, il movimento dei suddetti contrassegni e della relativa garanzia, con riferimento anche ai DAA che hanno scortato la merce ai cui contenitori i contrassegni sono stati applicati.
  2. Gli importatori che, a norma del comma 2, lettera d), intendono acquistare contrassegni da far applicare in impianti ubicati in Paesi terzi indicano, nella domanda da presentare alla direzione della circoscrizione doganale competente per la dogana attraverso la quale si vuole effettuare l’importazione, anche la denominazione di tale dogana, e, per i prodotti di cui all’articolo 32 del testo unico, prestano la prevista cauzione commisurata alla gradazione effettiva e, comunque, per un contenuto alcolico effettivo non inferiore a 40 gradi. Lo svincolo della cauzione e’ effettuato previo riscontro documentale, da parte della dogana presso cui si svolgono le operazioni di importazione, dell’avvenuta applicazione dei contrassegni. I suddetti riscontri possono essere effettuati dall’UTF, nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1.
  3. La consegna dei contrassegni agli impianti di condizionamento di prodotti assoggettati ad accisa di cui al comma 2, lettera e), e’ effettuata dall’UTF territorialmente competente previa esibizione della documentazione contabile da cui risulti la disponibilita’ del prodotto da contrassegnare.
  4. L’UTF puo’ consentire, su motivata richiesta, il cambio di destinazione dei contrassegni consegnati ad un operatore, purche’ il nuovo impiego avvenga per un’attivita’ ricadente sotto la responsabilita’ dell’operatore medesimo.
  5. L’abbuono o la restituzione dell’accisa sui prodotti contrassegnati trasferiti in altri Paesi comunitari o esportati sono subordinati alla distruzione, alla presenza dell’UTF o della dogana, dei contrassegni applicati. In alternativa alla distruzione, l’Agenzia puo’ consentire che i contrassegni vengano annullati, secondo sistemi ritenuti idonei.
  6. Presso gli impianti nazionali dove sono applicati i contrassegni di Stato e’ tenuto, con le modalita’ stabilite dall’Agenzia, un apposito registro di carico e scarico in cui sono fatte risultare le operazioni relative alla movimentazione dei contrassegni medesimi, nonche’ la situazione attinente alle garanzie in atto. Al registro sono allegati gli esemplari delle note di consegna o di riconsegna, di cui ai commi 3 e 4, di pertinenza dell’operatore. Viene tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico dei prodotti contrassegnati, secondo modalita’ stabilite dall’Agenzia. La custodia e la contabilizzazione dei prodotti contrassegnati altrove, introdotti negli impianti di cui al presente comma, sono effettuate distintamente da quelle dei prodotti contrassegnati negli impianti medesimi.
  7. In occasione degli inventari periodici di cui all’articolo 19 e delle verifiche presso gli impianti di condizionamento o di deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e, comunque, ogni qualvolta ritenuto opportuno, e’ effettuato anche il controllo della regolare utilizzazione dei contrassegni. Controlli sui contrassegni applicati sono effettuati anche presso gli esercizi di vendita.

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Articolo 20 – Denuncia di deposito e rilascio della licenza.

In vigore dal 26/06/2001

  1. Chiunque intende esercire, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del testo unico, un impianto di trasformazione, di condizionamento o di deposito di alcole etilico e bevande alcoliche assoggettati ad accisa, almeno 60 giorni prima di iniziare l’attivita’ presenta all’UTF competente per territorio apposita denuncia, contenente la denominazione della ditta, la sua sede, la partita IVA, il codice fiscale e le generalita’ del rappresentante legale e dell’eventuale rappresentante negoziale, il comune, la via ed il numero civico o la localita’ in cui si trova l’istituendo deposito, nonche’ la capacita’ di stoccaggio del medesimo. Se trattasi di un impianto di trasformazione, la denuncia riporta anche le seguenti indicazioni:
  2. i numeri di telefono e di fax;
  3. la descrizione delle apparecchiature, dei processi di lavorazione e della potenzialita’ degli impianti;
  4. la descrizione e le caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature per la produzione, l’acquisizione e la misurazione dell’energia;
  5. la quantita’ massima dei prodotti assoggettati ad accisa che in qualsiasi momento si potra’ trovare nel deposito;
  6. la descrizione degli strumenti installati per la misurazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
  7. le procedure operative di carattere tecnico-contabile che si intendono attivare per la gestione del deposito.
  8. Con le stesse modalita’ di cui al comma 1 vengono presentate le denunce di attivazione dei depositi di alcole denaturato con denaturante generale nonche’ degli esercizi di vendita di alcole etilico e di bevande alcoliche, di cui all’articolo 29, comma 2, del testo unico. Agli effetti della suddetta norma, costituisce esercizio di vendita anche l’insieme degli apparecchi automatici, non installati in apposito locale adibito esclusivamente alla vendita al minuto, gestiti da un medesimo soggetto nell’ambito di uno stesso comune.
  9. Ricevute le denunce di cui al commi l e 2, l’UTF, accertato che non sussistano i motivi ostativi di cui all’articolo 29, comma 4, del testo unico e che sia stato corrisposto il diritto di cui all’articolo 63, comma 2, lettera d) del testo unico medesimo, effettuata, relativamente agli impianti di trasformazione e di deposito per usi diversi da quelli privati di cui al comma 1, la verifica tecnica, rilascia la licenza di esercizio valida ai soli fini fiscali e vidima i registri di carico e scarico, nei casi previsti dal citato articolo 29, comma 4. Resta ferma l’esclusiva responsabilita’ dell’operatore qualora svolga l’attivita’ senza essere in possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie.
  10. Oltre ai casi previsti dagli articoli 27, comma 2, e 29, commi 3 e 4, del testo unico e dal decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219, sono esclusi dall’obbligo della denuncia e della tenuta del registro di carico e scarico i depositi e gli esercizi di vendita delle merci, diverse dai prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208 nonche’ dalle profumerie alcoliche, contenenti alcole o bevande alcoliche, esenti, denaturati o non denaturati. L’esclusione dalla denuncia di cui all’articolo 29, comma 3, lettera a) del testo unico e’ estesa anche agli esercenti il deposito di prodotti alcolici confezionati in recipienti muniti di contrassegno di Stato, anche se di capacita’ superiore a 5 litri. L’esclusione dalla tenuta del registro di carico e scarico prevista, per gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici, dal comma 4 del citato articolo 29 e’ estesa anche agli esercenti la vendita all’ingrosso, qualora non soggetti alla denuncia di deposito, ai sensi del comma 3, del medesimo articolo. Il limite di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico e’ elevato a 50 litri idrati per i depositi di alcole e di bevande alcoliche presso privati, a condizione che i suddetti prodotti siano destinati ad uso familiare e non
    formino oggetto di alcuna attività’ di vendita; i titolari di tali depositi

non sono soggetti alla tenuta del registro di carico e scarico ma conservano, per un periodo di cinque anni, i documenti di accompagnamento delle partite ricevute.

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Articolo 21 – Regime della circolazione.

In vigore dal 26/06/2001

  1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, la movimentazione dei prodotti alcolici soggetti ad accisa nonche’ di quelli assoggettati ad accisa o denaturati con denaturante generale e sottoposti ai vincoli di circolazione di cui all’articolo 30 del testo unico e’ effettuata con le modalita’ previste dal decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modifiche; la movimentazione degli alcoli denaturati con denaturanti speciali e’ effettuata con le modalita’ di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2 e ove non diversamente disposto, per la movimentazione dei prodotti alcolici assoggettati ad accisa e non sottoposti ai vincoli di cui all’articolo 30 del testo unico si rende applicabile l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472.
  2. L’esclusione dai vincoli di circolazione per i prodotti alcolici assoggettati ad accisa prevista dall’articolo 30, comma 2, lettera a), del testo unico e’ estesa ai prodotti alcolici confezionati in recipienti, muniti di contrassegno di Stato, anche se di capacita’ superiore ai 5 litri. Sono escluse dai vincoli di circolazione e non sono considerate, ai fini della circolazione, sottoposte al regime delle accise le merci, diverse dai prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208, contenenti alcole o bevande alcoliche, esenti, denaturati o non denaturati.
  3. In vigenza dell’aliquota d’accisa zero, la movimentazione fra depositi fiscali nazionali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra non e’ subordinata all’emissione del documento di accompagnamento accise (DAA) di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 210/1996.
  4. In caso di reintroduzione nel deposito fiscale mittente di partite o frazioni di partite di birra e di prodotti alcolici contrassegnati, assoggettate ad accisa, idonee al consumo e successivamente rifiutate dal destinatario, vengono seguite le procedure previste rispettivamente ai commi 4 e 5 dell’articolo 15 del decreto del Ministro delle finanze n. 210/1996 e successive modifiche, senza l’obbligo di effettuazione della comunicazione preventiva di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto medesimo. Sulla bolla di accompagnamento dei beni viaggianti e sul documento commerciale che scortano, rispettivamente, la birra ed i prodotti alcolici contrassegnati rifiutati e che vengono utilizzati per la ripresa in carico sono riportati anche gli estremi della fattura di acquisto o, nel caso della birra, anche quelli della bolla di accompagnamento relativa al viaggio di andata. I quantitativi reintrodotti vengono scomputati da quelli immessi in consumo nel periodo preso a base per la corresponsione dell’imposta, nel quale e’ avvenuta la reintroduzione, o, in caso di differenza negativa, anche da quelli immessi in consumo nei periodi immediatamente successivi.
  5. La procedura per la concessione della restituzione dell’accisa afferente alla birra divenuta non idonea al consumo umano avviata alla rilavorazione od alla distruzione, di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, si applica anche alla birra che, per motivi diversi dall’inidoneita’ al consumo umano, sia avviata alla rilavorazione in un deposito fiscale, promiscuamente con semilavorati o con prodotto non ancora accertato, secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n 383. Alla suddetta procedura sono apportate le seguenti

modifiche:

  1. la birra e’ immessa in apposito magazzino ed e’ presa in carico, sulla base della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, su un registro di carico e scarico, tenuto con le stesse modalita’ del registro di magazzino di cui all’articolo 9, comma 5;
  2. almeno 5 giorni prima del passaggio alla rilavorazione od alla distruzione, da effettuarsi durante l’orario ordinario di apertura degli uffici dell’Agenzia, con esclusione del sabato ma fatta salva la previsione dell’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, viene presentata all’UTF apposita dichiarazione, contenente una dettagliata descrizione delle confezioni del prodotto da rilavorare o da distruggere, con riferimento ai relativi documenti di accompagnamento, redatta secondo le istruzioni impartite dall’Agenzia; un secondo esemplare della dichiarazione e’ custodito presso l’impianto;
  3. ai fini della verbalizzazione delle operazioni da parte dell’UTF, da effettuarsi sul secondo esemplare della dichiarazione, per passaggio alla rilavorazione o alla distruzione si intende lo sconfezionamento del prodotto con la riduzione allo stato sfuso nonche’ il successivo invio dello stesso alla miscelazione od agli apparecchi di rilavorazione o a quelli di distruzione. Qualora, nel giorno e nell’orario indicati nella dichiarazione, non fosse presente personale dell’UTF, viene dato egualmente corso alle operazioni ed il rappresentante della ditta attesta, sotto la propria responsabilita’, in calce al secondo esemplare della dichiarazione, l’avvenuta effettuazione delle operazioni medesime;
  4. successivamente al passaggio alla rilavorazione od alla distruzione, viene presentata all’UTF domanda di restituzione dell’accisa afferente alla birra rilavorata od a quella distrutta perche’ divenuta non idonea al consumo umano, unitamente al secondo esemplare della dichiarazione, munito della verbalizzazione o dell’attestazione di cui alla lettera c).

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Articolo 22 – Vigilanza sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico.

In vigore dal 26/06/2001

  1. Il regime di vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico e isopropilico previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e confermato dall’articolo 66, comma 1, del testo unico, si applica secondo le modalita’ di cui al decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, con le seguenti modifiche ed integrazioni:
  2. i fabbricanti, i commercianti e gli utilizzatori che, per i quantitativi detenuti, non siano soggetti alla licenza prevista dagli articoli 2, quinto comma, 4, quinto comma, e 5, ultimo comma, del decreto, da intendersi ora riferita all’articolo 25, commi 1 e 2, del testo unico, tranne che per quanto riguarda il limite della capacita’ di stoccaggio per cui non e’ prescritto il rilascio della licenza agli utilizzatori, che resta fissato in 10 metri cubi, sono iscritti dall’UTF in apposito registro;
  3. ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 novembre 1995, n. 516, le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto non si applicano alle aziende che utilizzano l’alcole metilico per i soli processi di saldatura, secondo categorie e per quantitativi, comunque non superiori ai 60 litri annui, stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze 12 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996. Le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto non si applicano neppure per i privati consumatori non esercenti attivita’ commerciale, industriale, artigianale od agricola; che utilizzino gli alcoli di che trattasi in recipienti sigillati di capacita’ non superiore a 500 millilitri;
  4. non sono sottoposti alla tenuta del registro di carico e scarico di cui all’articolo 5 del decreto i laboratori di analisi e di ricerca che utilizzano gli alcoli in questione, quali reagenti, confezionati in recipienti sigillati di capacita’ non superiore a 2,5 litri;
  5. rientrano tra i trasferimenti di cui all’articolo 7, primo comma, del decreto anche quelli dei prodotti condizionati fra i depositi commerciali dove e’ stato effettuato il condizionamento e gli altri depositi commerciali.
  6. I prodotti di cui al comma 1 di provenienza comunitaria sono scortati dalla documentazione commerciale, valida anche ai fini della presa in carico, da cui risultino il mittente, il destinatario, la quantita’ e la qualita’ della merce e la data della spedizione. In mancanza della predetta documentazione o se la stessa non contiene le suddette indicazioni, la merce e’ scortata da una dichiarazione del mittente, riportante le indicazioni medesime. Il destinatario comunica all’UTF la ricezione delle partite di tali prodotti entro i tre giorni successivi a quello di arrivo. In caso di trasferimento nel territorio di altro Paese comunitario, la merce e’ scortata dalla sola documentazione commerciale, da cui risultino il mittente, il destinatario, la qualita’ e quantita’ della merce nonche’ il codice della nomenclatura combinata. La circolazione dei prodotti d’importazione e’ effettuata con le modalita’ di cui al penultimo ed ultimo comma dell’articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1986; la movimentazione nazionale e’ effettuata con la scorta del documento di accompagnamento serie C mod 63 e secondo la disciplina di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1989, con le seguenti integrazioni e modifiche:
  7. in caso di furto, smarrimento o distruzione del documento di accompagnamento, l’incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, effettua immediata denuncia al piu’ vicino comando territoriale della Guardia di finanza o, in mancanza, al piu’ vicino organo di polizia, indicando, perche’ siano riportati a verbale, tutti gli elementi necessari a identificare la partita trasportata, il mittente e il destinatario. Copia della denuncia scorta la merce fino all’arrivo e tiene luogo della bolletta serie C mod. 63 ai fini dell’assunzione in carico. Il destinatario segnala comunque il fatto agli UTF competenti sul proprio impianto e su quello speditore, entro il primo giorno lavorativo, escluso il sabato, successivo a quello di ricezione;
  8. l’ultimo comma dell’articolo 3 del citato decreto ministeriale e’ cosi’ sostituito:

“L’incaricato del trasporto annota sulla bolletta di accompagnamento ogni variazione che intervenga durante il viaggio. Le variazioni riguardanti il destinatario sono comunicate dal mittente all’UTF competente per il proprio impianto entro il primo giorno lavorativo, escluso il sabato, successivo a quello di arrivo a destinazione e sono annotate, entro lo stesso termine, sulla matrice del documento di accompagnamento.”.

  1. I punti di immissione nelle reti di metanodotti e nelle tubazioni di collegamento con i pozzi di estrazione di idrocarburi liquidi o gassosi di alcole metilico trasportato con autocisterne per operazioni di pulizia o lavaggio o per evitare o rimuovere occlusioni non sono soggetti a licenza fiscale o a tenuta di registro di carico e scarico ma a denuncia d’impiego, soggetta a verifica facoltativa da parte dell’UTF, nella quale e’ indicato anche l’impianto dove saranno custoditi la copia della denuncia medesima ed i documenti di trasporto. Il giorno e l’ora d’immissione nel metanodotto sono comunicati con telescritto, telegramma o telefax all’UTF, con almeno tre giorni d’anticipo. Se l’alcole metilico e’ trasportato, anziche’ con autobotti, in uno o piu’ contenitori di capacita’ singola non superiore a 30 litri, estratti da un deposito della ditta esercente il metanodotto, per i punti d’immissione si prescinde dalla denuncia d’impiego. La compilazione del documento di trasporto e la contabilizzazione dell’alcole metilico travasato nel metanodotto sono effettuati secondo modalita’ stabilite dall’Agenzia.

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Articolo 23 – Vigilanza sulle materie prime alcoligene.

In vigore dal 26/06/2001

  1. Le materie prime alcoligene assoggettate alla disciplina del presente articolo sono i liquidi fermentescibili, definiti al comma 2, ed i fermentati alcolici non sottoposti al regime delle accise, definiti al comma 3.
  2. I liquidi fermentescibili assoggettati alla disciplina del presente articolo sono i seguenti:
  3. succhi e sciroppi di frutta ed altri liquidi zuccherini provenienti da sostanze vegetali, esclusi i succhi non fermentati di agrumi;
  4. melasso e sughi zuccherini, diluiti.
  5. I fermentati alcolici assoggettati alla disciplina del presente articolo sono i seguenti:
  6. liquidi ottenuti dalla fermentazione di sostanze cellulosiche od amidacee, idrolizzate;
  7. qualsiasi altro fermentato liquido.
  8. Chiunque intende esercire stabilimenti per la produzione o il condizionamento di liquidi fermentescibili o esercitare il commercio di detti prodotti sfusi o condizionati in recipienti di capacita’ superiore ai 10 litri presenta denuncia all’UTF almeno venti giorni prima di iniziare l’attivita’. Denuncia analoga e’ presentata da chiunque intende esercire stabilimenti per la produzione di fermentati alcolici diversi da quelli sottoposti ad accisa o esercitarne il commercio. La denuncia, corredata della planimetria dei locali nonche’ dello schema degli impianti, e’ redatta in doppio esemplare e riporta le seguenti indicazioni:
  9. la ditta e chi la rappresenta;
  10. il comune, la via e il numero civico;
  11. le qualita’ delle materie prime da impiegare e dei prodotti che si intendono ottenere;
  12. la potenzialita’ degli impianti di produzione.
  13. Effettuata la verifica degli impianti di cui al comma 4, e controllata l’esecuzione delle eventuali opere e l’adozione delle eventuali misure prescritte, in base ad istruzioni dell’Agenzia, ai fini dell’espletamento di un’efficace vigilanza fiscale, l’UTF iscrive l’esercente in apposito registro e provvede all’approvazione ed alla vidimazione dei registri di carico e scarico delle materie prime, dei liquidi fermentescibili e dei fermentati alcolici, nei quali vengono riportati i dati relativi alla produzione, al condizionamento nonche’ alla movimentazione delle suddette sostanze, secondo le istruzioni impartite dall’Agenzia. Almeno cinque giorni prima di iniziare le lavorazioni, l’esercente di impianti di produzione di liquidi fermentescibili o di fermentati alcolici effettua apposita comunicazione all’UTF, soggetta alla disciplina di cui all’articolo 5, comma 3, indicando i periodi continuativi di lavorazione, la quantita’ e qualita’ delle materie prime da lavorare, le qualita’ e quantita’ dei prodotti da ottenere.
  14. I liquidi fermentescibili che non siano soggetti ad aggiunte di sostanze rivelatrici in applicazione di altre normative sono additivati, al momento della produzione ed a cura del fabbricante nazionale, con grammi 10 di cloruro di litio e grammi 1 di uranina per 100 chilogrammi di prodotto.

Il suddetto obbligo non sussiste, oltre che nei casi previsti dal comma 9, anche relativamente ai liquidi fermentescibili destinati, senza subire processi che prevedano operazioni di distillazione, al consumo umano diretto od alla produzione di sostanze alimentari, ivi compresi gli aceti. Con disposizione del direttore dell’Agenzia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, possono essere indicati altri casi di esclusione dalla predetta additivazione o puo’ essere disposto che tale operazione venga effettuata con formulazioni diverse da quelle previste nel presente comma.

  1. I fermentati di cui al comma 3, ad eccezione di quelli destinati alla produzione di aceti, se non soggetti ad aggiunte di sostanze rivelatrici in
    applicazione di altre normative, sono additivati, a cura del fabbricante nazionale, con 10 grammi di cloruro di litio e grammi 1 di uranina per ogni 100 chilogrammi di prodotto; l’addizione non viene effettuata se i fermentati provengono da liquidi fermentescibili gia’ addizionati di tali sostanze ai sensi del comma 6 o se si verificano le ipotesi di cui al comma 9. In caso di applicazione dell’articolo 13, comma 2, per i vinelli di vinaccia e per ogni altra bevanda fermentata di origine vinica si prescinde dall’aggiunta di uranina. Con disposizione del direttore dell’Agenzia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, possono essere indicati casi di esclusione dalla predetta additivazione o puo’ essere disposto che tale operazione venga effettuata con formulazioni diverse da quelle previste nel presente comma.
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 9 nonche’ dalle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti nel settore vitivinicolo, i liquidi fermentescibili ed i fermentati alcolici, anche se provenienti da altri Paesi comunitari, destinati agli stabilimenti di produzione od agli esercizi commerciali di cui al comma 4 od alle distillerie circolano con la scorta di documenti commerciali, da cui risultino il mittente, il destinatario, la qualita’ e quantita’ della merce, la sua gradazione alcolica, se trattasi di fermentati, nonche’ la data di spedizione. In mancanza della predetta documentazione o se la stessa non contiene le suddette indicazioni, la merce e’ scortata da una dichiarazione del mittente, riportante le indicazioni medesime. Per i liquidi fermentescibili destinati al consumo umano diretto o alla produzione di sostanze alimentari la scorta della predetta documentazione si rende dovuta anche quando siano movimentati, allo stato sfuso od in recipienti di capacita’ superiore ai 10 litri, per destinazioni diverse da quelle di cui al primo periodo del presente comma. La documentazione di scorta e’ allegata ai registri fiscali del destinatario o, in mancanza, e’ custodita dallo stesso fino alla scadenza del quinto anno successivo a quello in cui e’ stata effettuata la movimentazione. Il destinatario nazionale di merce comunitaria comunica all’UTF la ricezione delle partite entro i tre giorni successivi a quello dell’arrivo.
  3. Si prescinde dall’additivazione di cui ai commi 6 e 7 quando i liquidi fermentescibili sono trasformati in fermentati che vengono sottoposti a distillazione nello stesso stabilimento di produzione, con l’osservanza delle prescrizioni impartite dall’Agenzia, ovvero quando i liquidi fermentescibili ed i fermentati alcolici sono trasferiti dallo stabilimento di produzione a quello di distillazione con la scorta del documento di accompagnamento semplificato (DAS) di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, compilato conformente alle istruzioni impartite dall’Agenzia. L’emissione del DAS si rende dovuta anche per il trasferimento dei suddetti prodotti da impianti nazionali ad opifici di produzione di aceti.
  4. I funzionari dell’Agenzia e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta’ di accedere in qualsiasi momento nei locali dove si detengono o si manipolano materie prime alcoligene. Essi hanno facolta’ di prendere visione delle registrazioni e contabilita’ inerenti all’esercizio dell’industria e del commercio dei generi sopraindicati, di eseguire riscontri e ricerche e gli interessati hanno l’obbligo di assisterli in tali operazioni. Gli ufficiali di polizia tributaria, agli effetti del presente articolo, possono avvalersi della facolta’ prevista dall’articolo 33, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

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Articolo 24 – Tenuta e conservazione dei registri.

In vigore dal 26/06/2001

  1. I registri previsti dal presente regolamento sono approntati dalle
    ditte interessate conformemente a istruzioni fornite dall’Agenzia e sottoposti, prima del loro uso, a vidimazione da parte dell’UTF o della dogana, per gli impianti vigilati da quest’ultima. Le operazioni d’introduzione, estrazione e accertamento fiscale sono registrate entro le ore 10 del giorno successivo a quello in cui sono state effettuate, fatta salva l’applicazione di eventuali termini piu’ ampi previsti dalle norme in materia di tutela agricola, per quanto concerne i prodotti vitivinicoli, oppure da decreti del direttore dell’Agenzia. Alla fine dell’esercizio finanziario i registri sono chiusi e le giacenze finali sono riportate sui registri dell’anno successivo. L’esercente custodisce i registri e la documentazione posta a corredo dei medesimi nei cinque anni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario.
  2. I registri di cui al comma 1 possono essere costituiti da schede o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, preventivamente approvati dall’UTF o dalla dogana competenti. Ad evitate duplicazioni di registrazioni, piu’ registri possono essere accorpati in uno solo mentre, per una maggiore facilita’ di lettura, un registro puo’ essere suddiviso in piu’ sezioni.
  3. I registri ed i documenti di accompagnamento sono scritturati senza correzioni o raschiature; le parole e i numeri errati sono annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili e le annotazioni esatte sono riportate in corrispondenza.

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Articolo 25 – Termini per le incombenze dell’amministrazione.

In vigore dal 26/06/2001

  1. I responsabili dei procedimenti di cui al presente regolamento ed i termini per la conclusione dei medesimi sono quelli indicati nel regolamento medesimo o, in mancanza, nell’area n. 1 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678. I suddetti termini possono essere superati solo se la ditta non ha fornito le indicazioni prescritte e se l’inizio dell’attivita’ e’ stata subordinata all’attuazione di determinate prescrizioni da parte dell’UTF.
  2. La documentazione costituente allegato alle istanze previste dal presente regolamento non e’ prodotta qualora gia’ in possesso della pubblica amministrazione, fermo restando l’obbligo di indicarne gli eventuali estremi.

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Articolo 26 – Disposizioni transitorie e finali.

In vigore dal 26/06/2001

  1. Le prescrizioni relative alla capacita’ dei prelevatori di campione e del recipiente collettore, di cui all’articolo 12, comma 1, non si applicano relativamente agli impianti di distillazione in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Analogamente, qualora, per i depositi fiscali di alcole etilico, di birra o di prodotti intermedi, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non fosse possibile realizzare l’assetto previsto dall’articolo 3, comma 1, l’attivita’ continuera’ ad essere consentita, con l’osservanza delle

prescrizioni gia’ in atto.

  1. Nelle more dell’emanazione del decreto previsto dall’articolo 13, comma 2, del testo unico, i contrassegni di Stato continuano ad applicarsi allo spirito puro, ai liquori, alle acquaviti, agli estratti per essenze per preparazione liquori, ai vini aromatizzati ed ai vini liquorosi, nei casi prescritti e secondo le caratteristiche, i tagli ed i prezzi vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.
  2. In relazione all’evoluzione tecnologica dei processi produttivi e della strumentazione utilizzata per la misurazione dei prodotti, nonche’ in considerazione dei sistemi informatici e telematici in dotazione agli operatori economici ed alla amministrazione finanziaria, con provvedimento del direttore dell’Agenzia da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale vengono rideterminate e aggiornate le modalita’ tecniche di accertamento e di contabilizzazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime delle accise o a vigilanza fiscale.
  3. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni di cui al presente regolamento sono eseguiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Le ditte in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento producono l’eventuale documentazione, integrativa di quella gia’ in possesso dell’UTF, prevista dal regolamento medesimo entro novanta giorni dalla richiesta del predetto ufficio.
  4. Le piastrine di cui all’articolo 16, comma 3, applicate agli apparecchi di distillazione o alle loro parti essenziali, non destinati alla produzione di alcole etilico, sono restituite all’UTF entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento o, decorso tale termine, entro sessanta giorni dalla richiesta del suddetto ufficio.

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Articolo 27 – Abrogazione di norme.

In vigore dal 26/06/2001

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati

i seguenti decreti del Ministro delle finanze:

  1. decreto 20 dicembre 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 1959, recante disposizioni concernenti l’aggiunta di sostanze rivelatrici ai fermentati alcolici diversi dal vino;
  2. decreto 24 gennaio 1922, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1922, concernente l’introduzione di un nuovo apparecchio di misurazione per l’accertamento dell’imposta sulla birra;
  3. decreto 15 giugno 1927, n. 6353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 28 settembre 1927, recante la data di attuazione del sistema di accertamento mediante gli apparecchi misuratori Erhard-Schau nelle fabbriche di birra e fissazione di norme per l’accertamento medesimo;
  4. decreto 24 luglio 1930, n. 5591, determinante una misura maggiore di abbuono nella liquidazione d’imposta sul mosto di birra;
  5. decreto 31 maggio 1935, n. 690, recante istruzioni per l’applicazione e l’uso del misuratore Erhard-Schau nelle fabbriche di birra;
  6. decreto 6 giugno 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del

21 giugno 1963, che ha determinato nella misura del 14% l’abbuono sul mosto di birra ai fini della liquidazione dell’imposta di fabbricazione a decorrere dal 1 luglio 1963;

  1. decreto 10 agosto 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 settembre 1972, che ha determinato nella misura del 10% l’abbuono del mosto di birra ai fini della liquidazione dell’imposta di fabbricazione a decorrere dal 1 gennaio 1973;
  2. decreto 12 febbraio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 28 febbraio 1981, recante nuove modalita’ d’impiego degli apparecchi

Erhard-Schau per l’accertamento dell’imposta di fabbricazione sulla birra;

  1. decreto 21 settembre 1988, n. 437, recante disposizioni, per le ditte produttrici di bevande alcoliche, per l’applicazione dell’articolo 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1984, n. 408;
  2. l) decreto 4 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 1992, recante l’elenco dei Paesi terzi alle Comunita’ europee ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo 34 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990), concernente l’acquisto dei contrassegni di Stato da applicare ai recipienti delle bevande alcoliche prima della loro presentazione in dogana per l’importazione;
  3. m) decreto 11 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 17 dicembre 1992, recante modalita’ operative per l’applicazione del decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464, concernente modifiche al sistema di accertamento dell’imposta di fabbricazione sulla birra.

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Articolo 28 – Entrata in vigore.

In vigore dal 26/06/2001

  1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Documentazione

DM 153/2001