Regolamento Circolazione

Regolamento del 25 marzo 1996 n. 210

Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1996

Preambolo

Preambolo.

Articolo 1

Documento di accompagnamento accise.

Articolo 2

Composizione e modalita’ di emissione del DAA.

Articolo 3

Appuramento del DAA

Articolo 4

Obblighi dello speditore

Articolo 5

Obblighi dell’incaricato del trasporto

Articolo 6

Obblighi del destinatario

Articolo 7

Annullamento della spedizione cambio di destinazione e trasporto alla rinfusa

Articolo 8

Trasferimenti ad operatori non registrati e a destinatari che operano tramite il rappresentante fiscale

Articolo 9

Documento di accompagnamento semplificato

Articolo 10

Composizione e modalita’ di emissione del DAS

Articolo 11

Obblighi dello speditore

Articolo 12

Obblighi dell’incaricato del trasporto

Articolo 13

Obblighi del destinatario

Articolo 14

Trasporti collettivi a mezzo di normali imprenditori e ad opera di pubblico servizio

Articolo 15

Reintroduzione di prodotti od accisa assolta nel deposito mittente

Articolo 16

Cambio di destinazione

Articolo 17

Reintroduzione nel deposito mittente o cambio di destinazione di prodotti ad accisa assolta nel caso in cui lo speditore sia un esercente deposito fiscale.

Articolo 18

Trasporto alla rinfusa di oli minerali con autobotti munite di misuratore volumetrico, per carichi predeterminati.

Articolo 19

Forniture di calore in appalto

Articolo 20

Trasporto alla rinfusa di oli minerali con autobotti munite di misuratore volumetrico, per carichi non predeterminati

Articolo 21

Circolazione “biodiesel”

Articolo 22

Trasferimento di oli minerali via mare o a mezzo tubazione

Articolo 23

Cauzioni

Articolo 24

Importazioni ed esportazioni

Articolo 25

Rinvio da altre normative

Articolo 26

Vigilanza e penalita’

Articolo 27

Periodo transitorio (Per il termine del c. 1 dell’ art. 27 e per gli effetti di talune posizioni si veda art. 15 del Reg.

148/92).

Articolo 28

Entrata in vigore

Allegato

Attestazione della prestazione della garanzia o del pagamento dei diritti di accisa

 

Preambolo – Preambolo.

In vigore dal 1 giugno 1996

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l’art. 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede che le norme regolamentari per l’applicazione del testo unico medesimo e, in particolare, per l’applicazione di quelle relative alla circolazione dei prodotti sottoposti ad imposta sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Visti gli articoli 6, comma 3, e 12, comma 1, del suddetto testo unico, che prevedono che la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa avvenga con il documento di accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria e quella dei prodotti assoggettati ad accisa avvenga con un documento di accompagnamento analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria;

Visti gli articoli 6, commi 2, 4, 5 e 6; 8, commi 1, 2 e 3; 21, commi 1, 2, 3 e 5; 24, comma 1; 61, comma 2 e 62, comma 9 del citato testo unico;

Visto l’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 25 gennaio 1996;

Considerato che l’adeguamento al parere del Consiglio di Stato nella parte in cui si chiede un’elencazione esemplificativa dei piu’ ricorrenti tipi di documenti commerciali ammessi in alternativa ai documenti amministrativi non appare necessario, in quanto i suddetti documenti sono quelli previsti dai regolamenti comunitari richiamati nel presente regolamento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell’ art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-1521 del 12 marzo 1996;

A D O T T A

il seguente regolamento:

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Articolo 1 – Documento di accompagnamento accise.

In vigore dal 1 giugno 1996

  1. La circolazione in regime sospensivo degli oli minerali, dell’alcole e delle bevande alcoliche, di cui all’art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d’ora in avanti denominato ‘testo unico’, avviene con scorta del “Documento di Accompagnamento Accise”, d’ora in avanti indicato con la sigla “DAA”, di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92, della Commissione, dell’11 settembre 1992 e successive modificazioni. Esso puo’ consistere:
  2. in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 2719/92;
  3. ovvero in un documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di casella, previste per il documento amministrativo.

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Articolo 2 – Composizione e modalità’ di emissione del DAA.

In vigore dal 25 giugno 1997

  1. Il DAA si compone di quattro esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, cosi’ destinati:
  2. l’esemplare n. 1 viene conservato dallo speditore;
  3. l’esemplare n. 2 scorta la merce e viene conservato dal destinatario;
  4. l’esemplare n. 3 scorta la merce ai fini dell’appuramento di cui all’art. 3;
  5. l’esemplare n. 4 scorta la merce e viene trasmesso dal destinatario all’autorita’ fiscale competente per i controlli sul luogo di destinazione.
  6. Prima della loro compilazione i DAA di tipo amministrativo sono soggetti a bollatura, mediante apposizione del timbro a secco, da parte dell’ufficio tecnico di finanza competente per territorio, d’ora in avanti indicato con la sigla “UTF”.
  7. I modelli da sottoporre a bollatura riportano, su ciascun esemplare, le seguenti indicazioni precompilate:
  8. denominazione del depositario autorizzato;
  9. codice di accisa del deposito fiscale;
  10. numero identificativo del documento, il quale e’ attribuito dal depositario autorizzato secondo una numerazione progressiva, anche sotto forma di codice alfanumerico, in maniera che non vi siano ripetizioni per ciascun deposito fiscale. Per la circolazione di merce nel solo ambito del territorio nazionale il documento riporta, inoltre, la dicitura: “circolazione interna”.
  11. Le indicazioni di cui al comma 3 sono precompilate o direttamente nelle rispettive caselle n. 1, 2 e 3 del DAA oppure sul margine laterale del

documento stesso.

  1. E’ consentito l’impiego di fogli in bianco o parzialmente precompilati, singoli o a striscia continua per la stampa e la compilazione informatizzata del documento; in tal caso, le indicazioni di cui al comma 3 vengono prestampate lungo il margine laterale sinistro di ciascun foglio ed il timbro a secco e’ apposto in maniera da ricoprire almeno parte della stampigliatura. E’, del pari, consentito che il DAA sia approntato in un numero di esemplari superiore ai quattro previsti, purche’ siano contraddistinti dal numero indicativo dell’esemplare e rechino, in maniera indelebile, la scritta “Non valido ai fini del regime delle accise.”. I suddetti esemplari aggiuntivi possono essere anch’essi sottoposti a bollatura, unitamente agli altri esemplari.
  2. Per ottenere la bollatura, gli interessati presentano all’UTF i DAA precompilati unitamente a domanda, in duplice copia, specificando il numero iniziale e finale dei modelli da bollare. I DAA vengono restituiti all’interessato entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di presentazione unitamente ad una delle copie, con l’attestazione dell’avvenuta bollatura, che costituisce documento di carico di apposito registro, da tenersi secondo modalita’ stabilite dall’amministrazione finanziaria. L’altra copia della domanda resta a corredo del registro di cui al comma 7.
  3. L’UTF annota su apposito registro:
  4. la data di bollatura;
  5. gli estremi di identificazione del depositario autorizzato;
  6. l’ubicazione del deposito fiscale;
  7. il numero degli stampati bollati, con l’indicazione dei numeri identificativi iniziali e finali.
  8. I DAA di tipo commerciale sono emessi utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle finanze ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la predisposizione, la fornitura e la contabilizzazione degli stampati si applicano le modalita’ di cui agli articoli 10, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, e 11 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n.    335 del 30 novembre 1978. Gli operatori che ritirano, per la

prima volta, i DAA di tipo commerciale presso una tipografia od un rivenditore
autorizzato cosegnano ai suddetti venditori copia, vistata dell’UTF, della licenza fiscale di esercizio o, in mancanza, di una apposita autorizzazione dell’UTF o della Dogana, che i venditori medesimi conservano a corredo delle proprie contabilita’. I successivi ritiri sono effettuati previa dichiarazione scritta dell’operatore attestante, sotto la propria responsabilita’, la permanenza della validita’ del proprio titolo all’emissione dei suddetti documenti. Le tipografie ed i rivenditori autorizzati effettuano all’UTF competente sul territorio dove sono ubicati gli utilizzatori oppure i rivenditori autorizzati la comunicazione dei DAA forniti a tali soggetti entro il giorno 10 di ciascun mese, per gli stampati forniti nel mese precedente. Sul modello fornito possono non essere prestampate le indicazioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), ferma restando l’apposizione, da parte della tipografia autorizzata, della propria numerazione. E” consentito che il DAA sia approntato con un numero di esemplari superiore ai quattro previsti, secondo la procedura di cui al comma 5. Prima della distribuzione, i DAA di tipo commerciale sono presentati dalle tipografie autorizzate agli UTF, secondo un programma da concordare con i suddetti uffici, per la bollatura, da effettuarsi secondo lemodalita’ di cui ai commi da 2 a 6. La copia della domanda di pertinenza della tipografia, con l’attestazione dell’avvenuta bollatura, viene posta a corredo delle registrazioni tenute dalla tipografia medesima, mentre la contabilizzazione dei DAA bollati viene effettuata dall’UTF su un registro analogo a quello tenuto, ai sensi dell’articolo 7, per i DAA di tipo amministrativo.

  1. I depositari autorizzati che impiegano DAA di tipo commerciale in luogo di quello di tipo amministrativo ne danno preventiva notizia all’UTF e depositano presso tale ufficio un “fac-simile” del documento medesimo.
  2. In caso di cambio di ragione sociale, la nuova denominazione viene stampigliata sugli esemplari di DAA, gia’ in possesso del depositario autorizzato, per consentirne l’utilizzazione; in caso di cessazione, i modelli di DAA non utilizzati sono distrutti o annullati alla presenza di un funzionario dell’UTF. Delle operazioni effettuate viene redatto verbale in duplice copia, una delle quali e’ consegnata all’interessato per essere posta a corredo delle proprie contabilita’ e l’altra acquisita agli atti dell’UTF e, se trattasi di DAA di tipo amministrativo, posta a corredo del registro di cui al comma 7, per le conseguenti annotazioni.
  3. I DAA sono posti in uso in ordine progressivo; nel caso in cui vengano utilizzate contemporaneamente piu’ macchine stampanti, i DAA sono posti in uso in gruppi consecutivi di 100. I DAA sono compilati secondo le indicazioni riportate nelle singole caselle con le seguenti modifiche od eccezioni, che relativamente alla lettera a), riguardano solo la circolazione interna: a) e’ omessa la compilazione delle caselle 12, 13, 14, 15 e 21; puo’ essere omessa la compilazione delle caselle 5 e 6; nella casella 18 e’ omessa l’indicazione della densita’ a 15 C relativamente agli oli combustibili, ai gas di petrolio liquefatti e al gas metano, mentre per gli altri oli minerali in luogo della densita’ a 15 C e’ indicato il peso specifico a 15 C, corretto per tener conto della spinta dell’aria; nella casella 19, in caso di trasferimento di gas di petrolio liquefatti, il codice NC e’ limitato alle

prime quattro cifre;      in caso di trasferimento di metano a mezzo carri

bombolai, non    viene compilata la casella 22 e il quantitativo trasportato e’

espresso nella casella 20 in metri cubi alla temperatura di 15 C ed alla pressione normale;

  1. nella casella 9 viene indicato, oltre al nome del vettore, anche il nome della persona che, per conto del vettore, esegue il trasporto, d’ora in avanti denominata ”incaricato del trasporto”. Per i trasferimenti via mare vengono indicati gli elementi identificativi della nave; per i trasferimenti a mezzo tubazione viene apposta la dicitura ”via oleodotto”;
  2. nella casella 16 sono riportate la data e l’ora d’inizio della spedizione, facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all’ora, se costituiti da unita’;
  3. nella casella 17 la durata del viaggio, comprensiva anche delle soste programmate, e’ espressa in ore, per i viaggi che terminano entro la giornata in cui sono iniziati, ed in giorni, negli altri casi;
  4. nella casella B vengono indicati, oltre al cambio del luogo di consegna, anche l’eventuale cambio del destinatario, gli scarichi parziali o l’eventuale rientro in deposito.
  5. In alternativa alla bollatura presso l’UTF, possono essere utilizzati, con le modalita’ stabilite dall’amministrazione finanziaria, altri idonei sistemi di validazione, anche su richiesta degli operatori interessati.

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Articolo 3 – Appuramento del DAA

In vigore dal 25 giugno 1997

  1. Il buon fine di ogni spedizione di prodotti in regime sospensivo e’ appurato dallo speditore con la ricezione del terzo esemplare del DAA contenente, nell’apposita casella C, l’attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante.
  2. L’attestazione di cui al comma 1 e’ soggetta al visto dell’ufficio finanziario competente sull’impianto destinatario, e cioe’, a seconda dei casi, dell’UTF, dell’ufficio finanziario di fabbrica o della dogana, per i trasferimenti di merce aventi termine nel territorio dello Stato, e, se previsto, dell’autorita’ fiscale del Paese comunitario di destinazione. Il visto apposto dall’ufficio finanziario sull’esemplare n. 3 del DAA ha valore di presa d’atto e di attestazione di conformita’ del suddetto esemplare con l’esemplare n. 4.

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Articolo 4 – Obblighi dello speditore

In vigore dal 25 giugno 1997

  1. Per ogni trasferimento di merce in regime sospensivo lo speditore e’ tenuto:
  2. ad annotare giornalmente sul registro di carico e scarico tenuto ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera c), del testo unico, il numero del documento di accompagnamento, il giorno di partenza, i dati relativi al soggetto ed all’impianto destinatari, la qualita’ e la quantita’ di merce spedita;
  3. a porre a corredo di tale registro l’esemplare n. 1 del DAA emesso;
  4. a contabilizzare l’ammontare della cauzione relativa alla singola spedizione e a tenere in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le spedizioni non ancora appurate;
  5. ad appurare il buon esito della spedizione. In caso di mancato appuramento lo speditore, nel termine di tre mesi dalla data di spedizione, comunica all’ufficio finanziario competente sul proprio impianto il mancato arrivo dell’esemplare n. 3 del DAA.
  6. Ai soli fini dello svincolo della quota di cauzione impegnata, lo speditore puo’ appurare il buon esito della spedizione in base ad una copia dell’esemplare n. 3 del DAA trasmessogli immediatamente dal destinatario via fax. Restano in tal caso fermi, ai fini probatori, gli obblighi di cui all’art. 3, comma 1.
  7. Lo speditore che disponga di un sistema elettronico o automatico di elaborazione puo’ essere dispensato dall’UTF dall’obbligo di firmare il DAA ed autorizzato ad apporre, in sua vece, il timbro speciale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (CEE) n. 2225 / 1993 della Commissione del 27 luglio 1993, previa presentazione della dichiarazione prevista dal suddetto regolamento.

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Articolo 5 – Obblighi dell’incaricato del trasporto

In vigore dal 1 giugno 1996

  1. Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, l’incaricato del trasporto ha l’obbligo di custodire gli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA e di esibirli, assieme alla merce trasportata, ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo. L’incaricato del trasporto, inoltre, riporta sui predetti esemplari del DAA, utilizzando la casella 11 o, se insufficiente, un foglio contenente gli estremi del DAA, da allegare al DAA medesimo,

qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante il mezzo o il vettore.

  1. In caso di furto, smarrimento o distruzione del DAA, l’incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, effettua immediata denuncia al piu’ vicino comando territoriale della Guardia di finanza o, in mancanza, al piu’ vicino organo di polizia, indicando, perche’ siano riportati a verbale, tutti gli elementi necessari ad identificare la partita trasportata, il mittente ed il destinatario. Se il luogo di consegna e’ in territorio nazionale, copia della denuncia scorta la merce fino all’arrivo; prima della discarica viene richiesto l’intervento dell’ufficio finanziario competente sull’impianto destinatario, che, esperiti i riscontri ritenuti opportuni, consente la consegna della merce. Effettuato poi il confronto fra i dati riportati nella denuncia di cui sopra e quelli risultanti dall’esemplare n. 1 del DAA richiesto in copia allo speditore, il predetto ufficio provvede a trarre da quest’ultima tre copie, recanti l’annotazione “duplicato”, che sostituiscono gli esemplari n. 2, 3 e 4 andati perduti. Nel caso si tratti di trasferimento verso un Paese comunitario, copia della denuncia scorta la merce fino all’UTF piu’ facilmente raggiungibile, che provvede, con la procedura sopra descritta, a rilasciare all’incaricato del trasporto i duplicati degli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA per consentirgli la prosecuzione del viaggio e ne da’ comunicazione all’ufficio competente per l’impianto speditore. Se la perdita del DAA relativo ad un trasferimento iniziato in territorio nazionale avviene in un Paese comunitario, fatta salva la procedura prevista, per tale evenienza, dal suddetto Paese, il depositario autorizzato mittente richiede all’ufficio finanziario competente sul proprio impianto il rilascio di tre duplicati dell’esemplare di DAA in suo possesso, previa presentazione di una dichiarazione di chi ha subito la perdita del documento, corredata, se del caso, della traduzione in lingua italiana. Del rilascio di tale duplicato viene data comunicazione all’autorita’ incaricata della cooperazione

amministrativa. In caso di perdita, in un Paese comunitario, del DAA relativo ad un partita destinata ad un operatore italiano, la suddetta partita potra’ attraversare il territorio nazionale solo se scortata da duplicato del suddetto documento.

  1. Nel caso si verifichi una perdita di prodotto soggetto ad accisa durante il trasferimento, l’incaricato del trasporto ne da’ immediata notizia all’UTF competente sul luogo dove e’ stata constatata la perdita, che appone un’attestazione sull’esemplare n. 3 del DAA.

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Articolo 6 – Obblighi del destinatario

In vigore dal 1 giugno 1996

  1. Per i trasferimenti di merci in regime sospensivo aventi termine nel territorio dello Stato il destinatario e’ tenuto:
  2. ad assumere in carico la merce lo stesso giorno dell’introduzione in deposito, annotando nel registro tenuto ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera c), ovvero dell’art. 8, comma 2, del testo unico, i dati relativi al
    depositario autorizzato e al deposito fiscale mittente; il numero di riferimento del DAA e la data di emissione; la qualita’ e la quantita’ della merce pervenuta;
  3. a porre a corredo del suddetto registro l’esemplare n. 2 del DAA;
  4. a compilare l’attestato di ricevimento della merce, nella apposita casella c) degli esemplari n. 2, 3 e 4 del documento di accompagnamento, con l’indicazione della qualita’ e quantita’ di merce pervenuta. L’attestato deve essere completo di data, timbro personale e firma del destinatario o di chi lo rappresenta;
  5. a dare immediata comunicazione all’ufficio finanziario competente sul proprio impianto delle differenze riscontrate, in misura superiore alle tolleranze ammesse dalla normativa doganale, tra la quantita’ di prodotto indicata nel DAA e quella effettivamente pervenuta; la constatazione di tale differenza e’ attestata sul DAA sia dal destinatario sia dall’incaricato del trasporto. Nella certificazione di ricezione va in ogni caso indicata la differenza riscontrata, sia in valore assoluto che come percentuale del carico, anche se rientrante nelle suddette tolleranze;
  6. a presentare gli esemplari n. 3 e n. 4 del DAA, completi degli elementi di cui alle lettere c) e d), all’ufficio finanziario competente sul proprio impianto, che trattiene per se’ l’esemplare n. 4, apponendovi un’attestazione di conformita’ con l’esemplare n. 3, e restituisce quest’ultimo con l’apposizione del visto amministrativo di cui all’art. 3, comma 2. Tale adempimento e’ effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento della merce, quando nell’ambito del deposito fiscale destinatario sia presente l’ufficio finanziario di fabbrica o la dogana, entro dieci giorni, e, comunque, non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello dell’arrivo, negli altri casi. Nel caso in cui si siano verificate perdite superiori alle tolleranze ammesse dalla normativa doganale, l’ufficio finanziario riporta sull’esemplare n. 3 del DAA l’ammontare dell’accisa abbuonata ed il conteggio di quella che deve invece essere corrisposta. Se le perdite sono state constatate in un altro Paese comunitario, copia dell’esemplare n. 3 e’ trasmesso dall’ufficio finanziario all’autorita’ fiscale competente sull’impianto mittente;
  7. a rinviare allo speditore, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della merce, l’esemplare n. 3 del DAA completo di attestato di ricevimento e di visto amministrativo.
  8. Dagli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e’ esonerato l’operatore non registrato, salvo che egli sia gia’ obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di conservazione dell’esemplare n. 2 del DAA per i cinque anni successivi, unitamente alla documentazione relativa all’operazione effettuata.

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Articolo 7 – Annullamento della spedizione cambio di destinazione e trasporto alla rinfusa

In vigore dal 25 giugno 1997

  1. Qualora il trasporto di una partita per la quale e’ stato emesso il DAA non venga piu’ effettuato, lo speditore provvede ad annullare i quattro esemplari del DAA, apportando sugli stessi le necessarie annotazioni, ed a porli a corredo del registro di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), procedendo alle conseguenti rettifiche.
  2. E’ consentito al mittente o ad un suo rappresentante cambiare il luogo di consegna della merce od il destinatario. In tal caso lo speditore da’ immediata comunicazione, a mezzo fax o analoghi mezzi di teletrasmissione, della modifica all’ufficio finanziario competente per il proprio deposito, ed il nuovo luogo di consegna od il nuovo destinatario sono subito riportati sul DAA.
  3. Se una partita scortata da DAA viene rifiutata dal destinatario o deve, per qualsiasi motivo, essere reintrodotta nel deposito mittente, ne viene dato
    immediato avviso all’ufficio finanziario competente sull’impianto speditore e sono effettuate le dovute annotazioni sul suddetto documento, che sara’ utilizzato dal mittente per la ripresa in carico della partita. Se solo una frazione della partita trasferita e’ scaricata, viene avvertito l’UTF competente per l’impianto del destinatario e vengono effettuate le opportune annotazioni sul DAA; la frazione non scaricata viene rinviata al deposito mittente o trasferita ad altro impianto abilitato a riceverla, con la scorta dello stesso DAA, mentre la parte scaricata viene assunta provvisoriamente in carico in base a dichiarazione firmata dall’incaricato del trasporto e dal destinatario. La presa in carico definitiva e’ effettuata in base ad un DAA ”non scorta merce”, emesso dal mittente entro il quinto giorno successivo a quello dello scarico parziale del prodotto.
  4. Nel caso di trasporto alla rinfusa, via mare, di partite di prodotti in regime sospensivo destinate a depositi diversi, ciascuna scortata dal proprio DAA, il riscontro dell’eventuale superamento delle tolleranze stabilite dalla normativa doganale e’ effettuato rapportando i cali complessivamente verificatisi presso i singoli destinatari all’ammontare complessivo delle partite trasferite alla rinfusa. Qualora i trasferimenti siano effettuati fra impianti nazionali, possono essere emessi un DAA “cumulativo”, a scorta del quantitativo complessivamente trasportato, e tanti DAA “non scorta merce” quanti sono i destinatari, sui quali e’ omessa l’indicazione della quantita’ da scaricare; gli estremi del DAA “cumulativo” e dei DAA “non scorta merce” sono riportati su una distinta allegata al DAA “cumulativo”. Effettuato lo scarico di ciascuna partita il relativo DAA “non scorta merce” viene completato dal destinatario con l’indicazione del quantitativo scaricato. Gli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA “cumulativo” sono consegnati all’ultimo destinatario, che provvede ad allegare l’esemplare n. 2 all’esemplare n. 2 del proprio DAA “non scorta merce” e a presentare gli esemplari n. 3 e 4 all’ufficio finanziario competente sul proprio impianto, per le incombenze previste dall’art. 6, comma 1, lettera e). L’appuramento e’ effettuato dallo speditore sulla base dell’esemplare n. 3 del DAA “cumulativo” e degli esemplari n. 3 del DAA “non scorta merce”, da allegare al medesimo. Copie degli esemplari n. 4 del DAA “cumulativo” e di quelli “non scorta merce” sono trasmessi dagli uffici finanziari competenti sugli impianti destinatari a quello competente sull’impianto speditore, per gli opportuni riscontri.

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Articolo 8 – Trasferimenti ad operatori non registrati e a destinatari che operano tramite il rappresentante fiscale

In vigore dal 1 giugno 1996

  1. Nel caso di trasferimenti di merce in sospensione di accisa ad un operatore non registrato, la merce e’ scortata, oltre che dal DAA, anche dalla dichiarazione prevista dall’art. 8, comma 3, del testo unico attestante la prestazione di una garanzia per i diritti di accisa nel territorio nazionale oppure il pagamento dell’importo equivalente.
  2. La dichiarazione di cui al comma 1 viene redatta su modello conforme all’allegato al presente decreto, vistata dall’UTF su richiesta dell’interessato e dietro presentazione della documentazione relativa alla prestazione della cauzione od al pagamento dell’imposta.
  3. La procedura di cui al presente articolo e’ applicata anche ai trasferimenti di merce in sospensione d’accisa destinata a soggetti che operano attraverso il rappresentante fiscale.

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Articolo 9 – Documento di accompagnamento semplificato

In vigore dal 25 giugno 1997

  1. La circolazione degli oli minerali, dell’alcole e delle bevande alcoliche ad accisa assolta, di cui all’art. 12 del testo unico, e dell’alcole denaturato con denaturante generale, fatto salvo quanto disposto al comma 2, avviene con scorta del “Documento di Accompagnamento Semplificato”, d’ora in avanti indicato con la sigla “DAS”, di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92, della Commissione, del 17 dicembre 1992. Esso puo’ consistere:
  2. in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 3649/92;
  3. ovvero in un documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di riquadro, previste per il documento amministrativo.
  4. Per i trasferimenti ad altri Paesi comunitari di prodotti ad accisa assolta l’emissione del DAS e’ prescritta per qualsiasi quantitativo, a meno che non si tratti di prodotti acquistati e trasportati dai privati, nei limiti previsti dall’art. 11 del testo unico. Non e’ del pari prescritta, entro i suddetti limiti, la scorta del DAS per i prodotti acquistati in altri paesi membri da privati e da essi trasportati. Nelle movimentazioni fra operatori nazionali il DAS sostituisce le bollette di legittimazione mod. C 39 e C 62, il documento di cui all’art. 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, ed i certificati di provenienza mod. H-ter 7, H-ter 16 e H-ter 16- bis in tutti i casi in cui tali documenti sono previsti. Per gli altri casi di trasferimenti di prodotti ad accisa assolta, ivi compresi i prodotti di cui all’art. 62, commi 1, 2 e 6, nonche’ dei prodotti di cui all’art. 21, comma 2, del testo

unico e delle profumerie alcoliche, fatte salve le disposizioni in materia di tutela agricola, puo’ essere utilizzato il DAS in sostituzione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quando tale documento sia previsto. Ai fini della circolazione, le merci contenenti alcole o prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208, esenti, denaturati o non denaturati, non sono considerate sottoposte al regime delle accise.

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Articolo 10 – Composizione e modalita’ di emissione del DAS

In vigore dal 25 giugno 1997

  1. Il DAS si compone di tre esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, cosi destinati:
  2. l’esemplare n. 1 viene conservato dallo speditore;
  3. l’esemplare n. 2 scorta la merce e viene conservato dal destinatario;
  4. l’esemplare n. 3 scortala merce nei casi in cui debba procedersi all’appuramento di cui all’art. 11, comma 2 ed all’art. 13, comma 3.
  5. Prima della loro compilazione i DAS di tipo amministrativo sono soggetti a bollatura, mediante apposizione del timbro a secco, da parte dell’UTF competente per territorio; i modelli da sottoporre a bollatura devono riportare, su ciascun esemplare, precompilati nei riquadri n. 1 e n. 2 oppure sul margine laterale del documento, la denominazione dello speditore, il numero di licenza o l’eventuale codice di accisa ed il numero identificativo del documento. Per l’attribuzione del numero identificativo del documento, per l’approntamento con un numero di esemplari superiori ai tre previsti, per la bollatura e la contabilizzazione presso l’UTF, per la circolazione nel solo territorio nazionale, per l’impiego di fogli in bianco o parzialmente prestampati per la compilazione o la stampa informatizzata, per la messa in uso dei modelli, per il cambio della ragione sociale e per l’eventuale utilizzazione di altri sistemi di validazione si seguono le medesime procedure previste, per i DAA di tipo amministrativo, dall’articolo 2, commi da 3 a 7 e

da 10 a 12.

  1. I DAS sono compilati secondo le indicazioni riportate nei singoli riquadri; nel riquadro 5 sono indicati, oltre al nome del vettore, anche il nome dell’incaricato del trasporto, come definito dall’articolo 2, comma 11, lettera b), nonche’ la data e l’ora d’inizio del trasporto, facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all’ora, se costituiti da unita’. Per i trasferimenti fra soggetti operanti nel territorio nazionale: a) viene omessa la compilazione dei riquadri 3, 11, 13 e B, tranne il caso, per il riquadro 13, di trasferimenti di carburante destinato a distributori automatici ovvero di oli minerali commercializzati a volume ambiente; in tale evenienza nel suddetto riquadro e’ riportato, in luogo del prezzo di fattura, il volume alla temperatura ambiente. Viene pure omessa, nel riquadro 15, l’annotazione relativa al rinvio dell’esemplare n. 3. Il riquadro n. 6 e’ riservato alle annotazioni;
  2. l’indicazione del numero della partita IVA viene omessa nel riquadro 1. In caso di estrazione effettuata per conto di un committente, il numero della partita IVA da riportare nel riquadro 4 e’ quello del committente, di cui deve essere indicato anche il nome, preceduto dalle parole: ”per conto”; nei DAS di tipo commerciale il nome del committente ed il suo numero di partita IVA possono essere riportati in un apposito riquadro;
  3. nel riquadro 8 viene omessa l’indicazione della densita’ a 15 C, relativamente agli oli combustibili ed ai gas petroliferi liquefatti; per gli altri oli minerali invece della densita’ a 15 C va indicato il peso specifico a 15 C, corretto per tener conto della spinta dell’aria;
  4. puo’ omettersi l’indicazione, nel riquadro 9, del codice NC, quando la denominazione commerciale del prodotto, riportata nel riquadro 8, sia sufficiente anche alla determinazione del suo regime fiscale;
  5. per gli oli minerali puo’ omettersi la compilazione del riquadro 10.
  6. I DAS di tipo commerciale sono emessi utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Si applicano le disposizioni previste, per i DAA di tipo commerciale, dall’art. 2, commi da 8 a 12.

4-bis. Nei casi di trasferimenti particolari, per i quali il DAS non possa essere emesso dall’operatore, tale documento e’ emesso dall’UTF, su stampato fornito dall’operatore medesimo, previa esibizione della documentazione giustificativa della detenzione del prodotto.

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Articolo 11 – Obblighi dello speditore

In vigore dal 25 giugno 1997

  1. Per ogni trasferimento di merci ad imposta assolta lo speditore e’ tenuto: a) ad annotare giornalmente, nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c) od all’articolo 12, comma 1, del testo unico, il giorno di partenza, i quantitativi complessivamente spediti nella giornata con la scorta del DAS, distintamente per qualita’ della merce, ed i numeri d’identificazione dei DAS emessi. Analoghe annotazioni vengono effettuate per le partite estratte con la scorta di documenti commerciali;
  2. b) a porre a corredo del suddetto registro gli esemplari n. 1 dei DAS e le matrici dei documenti commerciali emessi;
  3. c) nel caso di trasferimenti di prodotti ad accisa assolta da una localita’ all’altra del territorio nazionale, con attraversamento del territorio di un altro Paese comunitario, a presentare, prima della spedizione, apposita dichiarazione all’UTF.
  4. Nel caso in cui i trasferimenti di cui al comma 1 siano effettuati verso un Paese comunitario, lo speditore e’ tenuto a prestare, anche in solido con il destinatario, la cauzione prevista dall’art. 7, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, a garanzia del
    pagamento dell’accisa nel Paese comunitario di destinazione. Qualora intenda chiedere il rimborso dell’accisa nazionale assolta, e’ pure tenuto:
  5. a presentare, anteriormente alla spedizione, una dichiarazione ai fini del rimborso, dimostrando l’avvenuto pagamento dell’accisa;
  6. ad appurare il buon esito della spedizione mediante ricezione dell’esemplare n. 3 del DAS contenente, nell’apposito riquadro B, l’attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante. Tale esemplare deve essere corredato da un documento comprovante, da parte dell’autorita’ fiscale del Paese comunitario di destinazione, l’avvenuta presa in carico delle merci e dei relativi diritti d’accisa, che puo’ anche consistere in un’attestazione apposta dalla suddetta autorita’ sull’esemplare n. 3 del DAS, o che riporti l’indirizzo del competente ufficio fiscale del Paese comunitario di destinazione, la data di accettazione della dichiarazione da parte di tale ufficio nonche’ il numero di riferimento o di registrazione della medesima. In caso di mancato appuramento lo speditore, nel termine di due mesi dalla data di spedizione, comunica al competente UTF il mancato arrivo dell’esemplare n. 3 del DAS.
  7. Lo speditore che disponga di un sistema elettronico o automatico di elaborazione puo’ essere dispensato dall’UTF, limitatamente ai trasferimenti aventi termine in territorio nazionale, dall’obbligo di firmare il DAS ed autorizzato ad apporre, in sua vece, anche prestampato, il timbro speciale di cui all’articolo 4, comma 3, a condizione che abbia preventivamente presentato una dichiarazione con la quale si assume la responsabilita’ di tutti i rischi connessi ai trasferimenti effettuati con i DAS recanti il suo timbro speciale. In tal caso, nel riquadro 15, in luogo della firma deve essere apposta l’annotazione ”Dispensa dalla firma”.

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Articolo 12 – Obblighi dell’incaricato del trasporto

In vigore dal 1 giugno 1996

  1. Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, l’incaricato del trasporto ha l’obbligo di custodire l’esemplare n. 2 e, se compilato, quello n. 3 del DAS, unitamente agli allegati previsti dagli articoli 14, comma 2, 18, comma 3 e 20, comma 4, e di esibirli, assieme alla merce trasportata, ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo. L’incaricato del trasporto e’, inoltre, tenuto a riportare sui predetti esemplari del DAS, utilizzando il riquadro 5 o, se insufficiente, un foglio contenente gli estremi del DAS, da allegare al DAS medesimo, qualsiasi

informazione supplementare relativa        al trasporto, compresa ogni variazione

riguardante il mezzo ed il vettore.

  1. In caso di furto, smarrimento o distruzione del DAS, l’incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, effettua immediata denuncia al piu’ vicino comando territoriale della Guardia di finanza o, in mancanza, al piu’ vicino organo di polizia, indicando, perche’ siano riportati a verbale, tutti gli elementi necessari ad identificare la partita trasportata, il mittente ed il destinatario. Se trattasi di circolazione interna, copia della denuncia scorta la merce fino all’arrivo e tiene luogo del DAS ai fini dell’assunzione in carico; il destinatario segnala comunque il fatto al competente UTF, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Nel caso si tratti di merce proveniente da un Paese comunitario, prima della discarica viene richiesto l’intervento dell’UTF competente che, esperiti i riscontri ritenuti opportuni, consente la consegna della merce. Effettuato poi il confronto fra i dati riportati nella denuncia di cui sopra e quelli risultanti dall’esemplare n. 1 del DAS richiesto in copia allo speditore, il predetto ufficio provvede a trarre da quest’ultima due copie, recanti l’indicazione “duplicato”, che, previa vidimazione, sostituiscono gli esemplari n. 2 e n. 3 andati perduti. Nel caso si tratti di trasferimento verso un Paese comunitario, copia della denuncia scorta la merce fino all’UTF
    piu’ facilmente raggiungibile, che provvede, con la procedura sopra descritta, a rilasciare all’incaricato del trasporto i duplicati degli esemplari n. 2 e n. 3 per consentirgli la prosecuzione del viaggio e ne da’ comunicazione all’ufficio competente per l’impianto speditore. Se la perdita del DAS relativo ad un trasferimento iniziato in territorio nazionale avviene in un Paese comunitario, fatta salva la procedura prevista, per tale evenienza, dal suddetto Paese, l’esercente del deposito mittente richiede all’UTF competente per il proprio impianto il rilascio di due duplicati dell’esemplare di DAS in suo possesso, previa presentazione di una dichiarazione di chi ha subito la perdita del documento, corredata, se del caso, della traduzione in lingua italiana. In caso di perdita, in un Paese comunitario, del DAS relativo ad un partita destinata ad un operatore italiano, la suddetta partita potra’ attraversare il territorio nazionale solo se scortata da duplicato del suddetto documento.

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Articolo 13 – Obblighi del destinatario

In vigore dal 1 giugno 1996

  1. Per i trasferimenti di merci ad imposta assolta aventi termine nel territorio dello Stato il destinatario e’ tenuto:
  2. ad assumere in carico la merce annotando nel registro tenuto a sensi dell’art. 12, comma 1, del testo unico, nello stesso giorno della ricezione, i dati relativi all’impianto speditore, il numero di riferimento del DAS e la data di emissione, la qualita’ e la quantita’ della merce pervenuta;
  3. a porre a corredo dello stesso registro l’esemplare n. 2 del DAS;
  4. nel caso di ricezione di prodotti, provenienti dal territorio nazionale, che abbiano attraversato il territorio di un altro Paese comunitario, a comunicare all’UTF l’avvenuta ricezione, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione medesima.
  5. Dagli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono esonerati gli operatori non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico.

Resta in ogni caso fermo l’obbligo di conservazione dell’esemplare n. 2 del DAS per i cinque anni successivi, unitamente alla documentazione relativa all’operazione effettuata.

  1. Nel caso in cui il destinatario, diverso dal depositario autorizzato, in applicazione dell’articolo 10 del testo unico, intenda ricevere merce gia’ immessa in consumo in un altro Paese comunitario, presenta all’UTF competente per territorio nel luogo di ricevimento dei prodotti, prima della spedizione della merce, apposita dichiarazione, utilizzando il modello di cui all’art. 8, e garantisce il pagamento dell’accisa, che e’ effettuato il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del prodotto. Se all’arrivo della merce riscontra differenze superiori alle tolleranze ammesse dalla normativa doganale, ne da’ immediata comunicazione all’UTF. Il destinatario appone, altresi’, nell’esemplare n. 3 del DAS, l’attestazione di ricezione della merce e di corresponsione della relativa accisa, sottoponendola, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, al visto dell’UTF; l’attestato deve essere completo di data, timbro personale e firma del destinatario o di chi lo rappresenta. Il destinatario provvede pure alla restituzione allo speditore del suddetto esemplare, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della merce.

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Articolo 14 – Trasporti collettivi a mezzo di normali imprenditori e ad opera di pubblico servizio

In vigore dal 1 giugno 1996

  1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 6 del presente articolo, nel caso di trasporto collettivo, sia in proprio che da parte di normali imprenditori, di piu’ partite di prodotti ad accisa assolta, per ognuna delle quali non si fa luogo, in relazione alla sua entita’, all’emissione del DAS e destinate a consumatori vari, il carico deve essere scortato da un DAS “collettivo” quando la somma delle partite di uno stesso tipo di prodotto supera il limite per il quale e’ prevista l’emissione del DAS.
  2. Sul DAS “collettivo”, in luogo dell’unico destinatario, e’ apposta l’indicazione: “destinatari vari, come da distinta allegata”.

In tale distinta sono riportati gli estremi del DAS “collettivo” e, a fianco del nome di ciascun destinatario, la corrispondente quantita’ di prodotto trasportato.

  1. L’incaricato del trasporto collettivo depenna dalla distinta di cui al comma 2 le singole partite di prodotto man mano che viene provveduto alla consegna ed attesta, con l’apposizione, sull’esemplare del DAS in suo possesso, del proprio timbro personale, della propria firma e della data, che il trasporto e’ stato effettuato.
  2. L’esemplare n. 2 del DAS “collettivo” e’ riconsegnato dal trasportatore al mittente per essere contrapposto all’esemplare n. 1.
  3. Nel caso di trasporto promiscuo di partite per le quali si fa luogo all’emissione del DAS con altre per le quali, singolarmente, in relazione alla loro entita’, la suddetta emissione non e’ richiesta, queste ultime sono scortate dal DAS “collettivo” di cui al comma 1, qualsiasi sia il loro quantitativo complessivo.
  4. Nei trasporti collettivi per conto di speditori vari, ciascuna partita di prodotto e’ scortata da DAS, indipendentemente dalla quantita’.
  5. Non si rende necessario il rilascio del DAS allorche’ il trasporto di piu’ partite di prodotti ad accisa assolta, dirette a consumatori diversi, per ciascuna delle quali, in relazione alla sua entita’, non si fa luogo all’emissione del DAS, viene eseguito ad opera di servizio pubblico ferroviario, postale, tranviario o di linea.
  6. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano nei casi in cui vengono emessi DAS singoli, anche se non obbligatori in relazione all’entita’ di ciascuna partita.

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Articolo 15 – Reintroduzione di prodotti od accisa assolta nel deposito mittente

In vigore dal 25 giugno 1997

  1. Qualora il trasporto di una partita di prodotti ad accisa assolta per cui e’ stato emesso il DAS non venga piu’ effettuato, il mittente provvede ad

annullare i vari      esemplari del DAS, apportando sugli stessi le opportune

annotazioni ed a      porli a corredo del registro di cui all’art. 11, comma 1,

lettera a), procedendo alle conseguenti rettifiche.

  1. Qualora si renda necessario il rientro della merce presso il mittente, l’incaricato del trasporto annota sul DAS, prima dell’inizio del viaggio di ritorno, le cause e l’orario d’inizio del viaggio di ritorno. In tale evenienza il mittente riassume in carico sul registro di magazzino la merce evidenziando le partite reintrodotte e facendo riferimento agli estremi del DAS.
  2. Nel caso in cui una partita di prodotti ad accisa assolta per la quale e’ stato emesso il DAS venga rifiutata dal destinatario e il mittente intenda reintrodurla in magazzino, si applica la procedura di cui al comma 2 e la relativa annotazione sull’esemplare n. 2 del DAS viene controfirmata dal destinatario.
  3. Qualora il quantitativo da reintrodurre in deposito non abbia richiesto, per la sua entita’, l’emissione del DAS, la riassunzione in carico e’
    giustificata con il documento commerciale che scorta la merce su cui viene apposta un’annotazione, controfirmata, se trattasi di merce rifiutata, dal destinatario, relativa alla causale della restituzione nonche’ alla qualita’ e alla quantita’ del prodotto restituito. Tale documento e’ posto a corredo del registro di carico e scarico.
  4. La reintroduzione nel deposito speditore di una frazione di partita di prodotto ad imposta assolta, non potuta scaricare, per la quale, in relazione all’entita’, non si e’ resa necessaria l’emissione del DAS, e’ consentita con la scorta di una apposita dichiarazione scritta rilasciata dal destinatario, a richiesta del trasportatore, da cui sia possibile rilevare:
  5. il nome ed il cognome del destinatario dal quale il prodotto viene rifiutato;
  6. il nome ed il cognome dello speditore e l’esatta ubicazione del deposito mittente;
  7. la quantita’ e la qualita’ della quota parte di prodotto scaricata;
  8. la data del rilascio della dichiarazione;
  9. il motivo per cui non si e’ potuto completare lo scarico.

Detta dichiarazione e’, a cura del trasportatore, completata con l’ora d’inizio del viaggio di ritorno ed e’ consegnata al mittente, il quale la utilizza, in luogo del DAS, come documento giustificativo della presa in carico del quantitativo di prodotto restituito dal destinatario.

  1. Nel caso in cui la partita commissionata sia scortata da DAS e ne debba essere reintrodotta in deposito una parte, l’incaricato del trasporto indica sull’esemplare n. 2 qualita’ e quantita’ del prodotto effettivamente scaricato, rilasciando, nel contempo, al destinatario apposita dichiarazione da utilizzare, in luogo del DAS, per la presa in carico provvisoria del prodotto, nella quale, in aggiunta agli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed e) della analoga dichiarazione di cui al comma 5, sono inseriti gli estremi del DAS ed alla lettera c) sono indicate qualita’ e quantita’ della merce scaricata. La quota parte di prodotto respinta viene scortata dall’esemplare n. 2 del DAS fino al rientro nel deposito del mittente;

quest’ultimo la riassume in carico contrapponendo gli esemplari n. 1 e 2 del DAS e provvede a trasmettere a mezzo raccomandata, entro il primo giorno non festivo successivo al rientro del prodotto, un nuovo DAS “non scorta merce” per la regolarizzazione della presa in carico da parte del destinatario della merce effettivamente scaricata. La dichiarazione utilizzata per la presa in carico provvisoria e’ posta a corredo delle contabilita’ del destinatario.

  1. Qualora una partita di prodotto ad accisa assolta, per la cui movimentazione si renda dovuta l’emissione del DAS, giacente presso un impianto di utilizzazione, debba essere reintrodotta in un deposito commerciale, nel caso in cui l’utilizzatore non sia abilitato all’emissione del suddetto documento lo stesso e’ emesso dal destinatario, che vi appone le annotazioni relative al motivo della reintroduzione. L’esemplare n. 1 e’ posto, dal destinatario, a corredo delle proprie contabilita’; l’esemplare n. 2 ed una copia dell’esemplare n. 1 vengono sottoscritti, prima dell’inizio del trasporto, anche dall’esercente dell’impianto utilizzatore, che trattiene la copia dell’esemplare n. 1, da custodire a termini di legge e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno, mentre l’esemplare n. 2, a trasporto effettuato, viene custodito unitamente all’esemplare n. 1.

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Articolo 16 – Cambio di destinazione

In vigore dal 1 giugno 1996

  1. Nei casi di cui all’art. 15, commi da 2 a 6, qualora il mittente non

intenda riprendere     in  carico la merce e preferisca avviarla ad un altro

destinatario, fermi restando i divieti previsti dalla normativa vigente, si applicano le      procedure di cui ai predetti commi con le stesse condizioni e

modalita’ di cui ai commi 2, 3 e 6 del medesimo art. 15. In tale evenienza e’
il nuovo destinatario a doversi assumere gli obblighi relativi alla presa in carico del prodotto; il cambio del destinatario deve essere annotato, a cura dell’incaricato del trasporto, sull’esemplare del DAS o, in mancanza di questo, del documento commerciale che accompagna il prodotto nonche’, a cura del mittente, sull’esemplare in suo possesso. Questi, nel caso in cui venga avviato ad un altro destinatario solo una quota parte del carico, annota anche la qualita’ e la quantita’ sia della merce regolarmente giunta a destinazione sia di quella trasferita al nuovo destinatario, le cui generalita’ e l’ubicazione del relativo impianto devono essere indicate, a cura dell’incaricato del trasporto, oltreche’ sull’esemplare n. 2 del DAS, anche nelle dichiarazioni di cui all’art. 15. La procedura di cui all’art. 15, commi 4 e 5, puo’ essere adottata solo se il nuovo destinatario puo’ assumere in carico partite non scortate dal DAS.

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Articolo 17 – Reintroduzione nel deposito mittente o cambio di destinazione di prodotti ad accisa assolta nel caso in cui lo speditore sia un esercente deposito fiscale.

In vigore dal 25 giugno 1997

  1. Nei casi di cui agli articoli 15 e 16, qualora lo speditore sia un esercente di deposito fiscale, si applicano le medesime procedure con l’obbligo aggiuntivo, da parte del mittente, in caso di rientro della merce, di comunicare, prima della reintroduzione in deposito, il cambio di destinazione a mezzo fax o altro sistema di teletrasmissione all’ufficio finanziario competente sull’impianto o deposito mittente.
  2. Qualora un prodotto gia’ immesso in consumo, su richiesta di un operatore nell’esercizio della sua attivita’ economica, debba essere reimmesso in regime sospensivo per essere avviato ad un deposito fiscale, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del testo unico, prima della spedizione ne e’ data comunicazione all’UTF ed e’ presentata domanda di rimborso dell’accisa assolta; il trasferimento al deposito fiscale viene effettuato con la scorta di un DAA emesso dal depositario autorizzato ricevente. Nel predetto documento deve risultare che trattasi di reimmissione in deposito fiscale di prodotto gia’ immesso in consumo, per la cui movimentazione non si rende dovuta la prestazione della garanzia. L’esemplare n. 1 del DAA viene posto, unitamente all’esemplare n. 2, a corredo delle contabilita’ del depositario autorizzato ricevente, mentre l’esemplare n. 3 viene restituito al mittente per essere custodito a termini di legge, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno. Il rimborso dell’accisa e’ effettuato solo dopo la conclusione del trasferimento, con l’applicazione, salvo prova contraria, della aliquota d’accisa piu’ bassa fra quelle in vigore nei dodici mesi precedenti il giorno di conclusione del trasferimento.

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Articolo 18 – Trasporto alla rinfusa di oli minerali con autobotti munite di misuratore volumetrico, per carichi predeterminati.

In vigore dal 25 giugno 1997

  1. Nel caso di trasporto alla rinfusa, effettuato con autobotti fornite di idoneo misuratore volumetrico, di piu’ partite di oli minerali, per ognuna delle quali si rende dovuta l’emissione del DAS, destinate a consumatori diversi, l’incaricato del trasporto viene munito, dal mittente, di tanti DAS quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico dell’autobotte, da accertarsi in partenza mediante pesatura o con altri sistemi idonei di
    Se le partite sono destinate ad impianti di distribuzione automatica di carburanti, il misuratore volumetrico e’ dotato anche di dispositivo impressore dei volumi erogati.
  2. Per consentire all’incaricato del trasporto di effettuare le singole consegne mediante misurazione volumetrica con il misuratore applicato all’autobotte, il quantitativo da consegnare a ciascun destinatario e’ espresso nel relativo DAS, oltre che in peso anche nel corrispondente volume ambiente.
  3. L’incaricato del trasporto deve essere altresi’ fornito di una distinta dei DAS affidatigli, nella quale sono riportati gli elementi d’identificazione dei singoli DAS, nonche’ le letture, iniziali e finali, del contatore totalizzatore del misuratore applicato all’autobotte, corrispondenti ai quantitativi di prodotto da erogare ai singoli destinatari, i quali appongono la loro firma leggibile, seguita dalla data, in margine alla distinta in parola, in segno di ricevuta della merce e del documento di accompagnamento. In alternativa all’indicazione delle letture iniziali e finali del contatore totalizzatore, se l’autobotte e’ munita di dispositivo impressore dei volumi erogati, alla distinta puo’ essere allegata, per ciascuna partita scaricata, il relativo scontrino, recante le indicazioni di cui al comma 4, firmato dall’incaricato del trasporto.
  4. Se la quantita’ scaricata non dovesse corrispondere a quella indicata nel relativo DAS l’esercente dell’ultimo impianto destinatario, dopo l’assunzione in carico della quantita’ risultante dal predetto DAS, scarica, per calo di trasporto, o assume in carico, rispettivamente, le eventuali deficienze od eccedenze rilevate all’atto della discarica, secondo le indicazioni del misuratore volumetrico o risultanti dallo scontrino emesso dall’apposito dispositivo impressore dei volumi, se installato. Lo scontrino viene emesso in due esemplari sui quali sono riportati il numero d’identificazione del misuratore o la targa dell’autobotte, la numerazione progressiva dell’impressore e la lettura del contatore, all’inizio e alla fine dell’erogazione; un esemplare dello scontrino, firmato dall’incaricato del trasporto e completato con l’indicazione del quantitativo complessivamente trasportato, resta a corredo del registro di carico e scarico dell’impianto destinatario mentre l’altro esemplare, con la firma del destinatario, e’ allegato alla distinta. In mancanza del dispositivo impressore, lo scontrino e’ sostituito da una dichiarazione rilasciata dall’incaricato del trasporto. La suddetta procedura per l’assunzione in carico delle eccedenze e per lo scarico delle deficienze e’ valida per le sole differenze attribuibili alle variazioni termiche che possono verificarsi fra il momento del carico e quello dello scarico ed alle tolleranze degli strumenti di misura. Se le differenze non rientrano nei suddetti limiti, l’esercente dell’ultimo impianto destinatario ne da’ immediata comunicazione all’UTF.
  5. A trasporto ultimato, la distinta e’ riconsegnata al mittente, che la allega ai relativi esemplari n. 1 dei DAS.
  6. Qualora una o piu’ partite vengano rifiutate o scaricate solo in parte e pertanto risulti la necessita’ di reintrodurre in deposito la rimanenza di prodotto, viene seguita la procedura di cui all’art. 15, commi 3 e 6.

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Articolo 19 – Forniture di calore in appalto

In vigore dal 25 giugno 1997

  1. I titolari di licenza fiscale per l’esercizio di depositi di oli minerali ad accisa assolta, di cui all’art. 25, comma 1, del testo unico, che intendono destinare, quali conduttori in appalto di impianti di riscaldamento a sistema centrale, oli da gas all’alimentazione degli impianti medesimi, muniscono il personale incaricato del trasporto di tanti DAS quanti sono gli impianti da rifornire, indipendentemente dal quantitativo trasportato. Sui DAS viene indicato come destinatario il conduttore in appalto e come localita’ di
    consegna il luogo di effettiva destinazione. A trasporto effettuato, gli esemplari n. 2 del DAS sono custoditi presso il conduttore in appalto, in allegato alle proprie contabilita’ od al registro di carico e scarico dell’impianto destinatario, se previsto dall’art. 25, comma 3, del testo unico, tenuto presso il conduttore medesimo.
  2. Se il conduttore in appalto non e’ munito della licenza fiscale di cui al comma 1, viene considerato come assuntore della funzione di intermediario, vale a dire di commissionario ovvero di mandatario senza rappresentanza. In tal caso sul DAS viene indicato come destinatario il suddetto conduttore in appalto, specificandone anche la sede, mentre come localita’ di destinazione viene riportata quella dell’impianto ricevente. Se l’impianto destinatario non e’ obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico, l’esemplare n. 2 del DAS viene custodito, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, presso la sede del conduttore in appalto.

2-bis. La procedura per la fornitura di calore in appalto, di cui ai commi 1 e 2, si applica anche al caso di impiego di olio combustibile. Qualora, per cessazione dell’appalto o per altro motivo, si debbano trasportare giacenze di prodotto da un utilizzatore ad un altro e si renda necessaria l’emissione di un DAS, tale documento e’ emesso dall’UTF, con la procedura di cui all’articolo 10, comma 4-bis.

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Articolo 20 – Trasporto alla rinfusa di oli minerali con autobotti munite di misuratore volumetrico, per carichi non predeterminati

In vigore dal 1 giugno 1996

  1. Nel caso di trasporto alla rinfusa, effettuato con autobotti munite di idoneo misuratore volumetrico, di piu’ partite di oli minerali non predeterminate, il mittente munisce l’incaricato del trasporto di un DAS “collettivo”, rilasciato per l’intera quantita’ trasportata, e di tanti altri DAS quanti sono gli impianti da rifornire, qualunque sia la quantita’ da consegnare.
  2. Sul DAS “collettivo”, in luogo del nome dell’unico destinatario, va apposta l’annotazione “Destinatari diversi, come da distinta allegata”.
  3. I singoli DAS che traggono origine da quello collettivo sono compilati integralmente tranne per quanto concerne il quantitativo del prodotto da consegnare. Su ciascuno di tali documenti viene, inoltre, apposta la dicitura: “non scorta merce”.
  4. Sulla distinta da allegare al DAS “collettivo”, sulla quale sono indicati gli estremi del medesimo, sono elencati i vari DAS “non scorta merce”, riportandone, in apposite “finche”, tutte le indicazioni relative, lasciando in bianco soltanto la quantita’ da erogare e le letture, iniziali e finali, del contatore totalizzatore applicato all’autobotte, relative alle singole erogazioni. La lettura iniziale del contatore al momento in cui l’autobotte esce dal deposito, viene, pero’, trascritta dal mittente sia sul DAS “collettivo”, sia sulla distinta.
  5. L’incaricato del trasporto, al momento dell’effettuazione dei singoli rifornimenti, completa i relativi DAS “non scorta merce” dell’elemento mancante, rilevandolo dal contatore, azzerabile, delle erogazioni parziali, inserito nella testata contometrica del misuratore, e li consegna ai rispettivi destinatari. L’incaricato medesimo riporta, poi, nelle relative “finche” di cui al comma 4, i litri di prodotto consegnato, con riferimento alle letture iniziali e finali del contatore totalizzatore riferibili alle singole erogazioni, convalidando le scritturazioni con la propria firma.
  6. Il DAS “collettivo” e l’annessa distinta, su cui l’incaricato del trasporto deve attestare, apponendovi la propria firma, che il trasporto e’ avvenuto, vengono consegnati, dall’incaricato medesimo, al mittente per gli adempimenti di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo.
  7. A trasporto effettuato, il mittente riporta sul DAS “collettivo” nonche’
    sull’allegata distinta, in corrispondenza delle indicazioni del numero segnato dal contatore totalizzatore, all’uscita della autocisterna dal deposito, il numero segnato dallo stesso contatore a consegne ultimate ed esegue la differenza, ponendola a confronto con il volume di prodotto caricato. Qualora il volume complessivo di prodotto erogato dal misuratore corrisponda, tenuto conto delle tolleranze dovute a variazioni di temperatura o a tolleranze degli strumenti di misura, a quello del carico indicato nel DAS “collettivo”, contrappone l’esemplare n. 2 di tale documento al corrispondente esemplare n. 1. Se la differenza dei volumi supera dette tolleranze, ne e’ data immediata comunicazione all’UTF.
  8. Qualora risulti una differenza di prodotto non consegnato, la reintroduzione in deposito e’ effettuata con riferimento al DAS “collettivo” emesso per l’intero carico originario. A tal fine l’incaricato del trasporto attesta sulla distinta allegata al DAS “collettivo” che il trasporto si e’ concluso con una rimanenza di prodotto, nell’autocisterna, da reintrodurre nel deposito mittente, facendo seguire la dichiarazione dalla propria firma, previa indicazione della data e dell’ora d’inizio del viaggio di ritorno. Il mittente, a sua volta, deve allegare il DAS “collettivo” al registro di carico e scarico a giustificazione della quantita’ di prodotto reintrodotta in deposito, dopo aver provveduto a completare il DAS medesimo con le seguenti attestazioni:
  9. data e ora del rientro dell’autocisterna in deposito;
  10. rimanenza del carico reintrodotto in deposito;
  11. numero d’ordine della registrazione a carico di tale rimanenza nel predetto registro di carico e scarico.
  12. In ogni caso, il mittente completa l’esemplare n. 1 dei DAS “non scorta merce” con l’indicazione delle quantita’ di prodotto rilevate dalla distinta di cui al comma 4.
  13. La procedura prevista nel presente articolo si applica anche ai casi di trasporto alla rinfusa di gas petroliferi liquefatti destinati ad impianti di distribuzione stradale, effettuati con autobotti non munite di misuratore volumetrico, a condizione che sia possibile accertare mediante pesatura, prima e dopo ciascuna discarica, i quantitativi scaricati in ciascun impianto di distribuzione.

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Articolo 21 – Circolazione “biodiesel”

In vigore dal 25 giugno 1997

  1. La circolazione del prodotto denominato “biodiesel” soggetto alla disciplina di cui all’art. 21, comma 6, del testo unico, avviene, nel territorio nazionale, con la scorta del DAA, se con destinazione ad un deposito fiscale, o del DAS, contenente anche l’indicazione del trattamento fiscale cui e’ stato assoggettato, se destinato a depositi diversi da quelli

fiscali. Se    trattasi di miscela di ”biodiesel” con oli minerali, nei

suddetti documenti    e’ riportata      anche l’indicazione della percentuale di

miscelazione, come    previsto, per     le miscele con gasolio, dal decreto del

Ministro delle finanze 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1994.

  1. Il “biodiesel” proveniente da altro Paese comunitario perviene al soggetto autorizzato ad effettuarne la prima immissione in consumo nel territorio nazionale con la scorta della documentazione prevista nel Paese di provenienza.
  2. Il “biodiesel” trasferito ad altri Paesi comunitari, se destinato all’autotrazione, e’ scortato dal DAA o dal DAS a seconda che circoli in regime sospensivo o ad accisa assolta; se e’, invece, destinato alla combustione, e’ scortato da documentazione commerciale da cui risulti il destinatario, oppure, se richiesto da tali Paesi, dal DAA o dal DAS, a seconda che abbia o meno corrisposto l’imposta in Italia.

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Articolo 22 – Trasferimento di oli minerali via mare o a mezzo tubazione

In vigore dal 1 giugno 1996

  1. Il trasferimento di partite di oli minerali soggetti ad accisa fra depositi fiscali, a mezzo tubazione, deve essere preventivamente comunicato agli uffici finanziari competenti sugli impianti speditore e destinatario, e il DAA viene compilato al termine del trasferimento, dopo l’accertamento, presso l’impianto speditore, del quantitativo trasferito. La trasmissione del suddetto documento al destinatario e’ effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del trasferimento. E’ consentito l’accertamento, presso il destinatario, con le modalita’ stabilite dall’amministrazione finanziaria, di quota parte della partita in trasferimento, ai fini della presa in carico e del successivo utilizzo; resta fermo che l’appuramento del DAA e’ effettuato al momento della ricezione dell’ intera partita. L’amministrazione finanziaria puo’ consentire che le informazioni sul tipo e la quantita’ delle partite trasferite a mezzo tubazione siano scambiate fra

gli esercenti gli      impianti e gli uffici finanziari interessati tramite

procedure informatizzate sostitutive del DAA; le suddette procedure possono essere applicate anche ai trasferimenti intracomunitari, previo accordo con i Paesi comunitari interessati, da stipularsi ai sensi dell’art. 3 del regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell’11 settembre 1992.

  1. Le disposizioni di cui al comma 1, relative alla preventiva comunicazione dei trasferimenti ed alla         compilazione   e trasmissione del documento di

accompagnamento si applicano      anche per       i trasferimenti di oli minerali

soggetti ad accisa effettuati via mare nonche’ per quelli di oli minerali ad accisa assolta, fermi restando i divieti previsti dalla normativa vigente, effettuati via mare od a mezzo tubazione. In tale ultima evenienza, nel caso di trasferimento fra impianti nazionali, a mezzo tubazione, di partite di oli minerali ad accisa assolta, per un quantitativo tale da essere stoccato in piu’ di un serbatoio dell’impianto destinatario oppure superiore ai 1.000 metri cubi, e’ consentita l’emissione di DAS “parziali” “non scorta merce” durante il trasferimento e senza la sua interruzione, per l’assunzione in carico dei quantitativi man mano pervenuti presso l’impianto destinatario. Al termine del trasferimento viene emesso un DAS per il quantitativo complessivamente trasferito. Sui DAS “parziali” e’ riportata la dicitura “Quantitativo parziale di un trasferimento in corso”, mentre sul DAS emesso al termine del trasferimento viene fatto riferimento ai suddetti DAS “parziali”. La predetta procedura e’ attuata per trasferimenti che si completano nel corso di uno stesso mese.

  1. In caso di circolazione intracomunitaria per via marittima o fluviale di oli minerali in regime sospensivo, il depositario autorizzato puo’ non compilare le caselle n. 4, 7, 7a, 13 e 17 del DAA relative al destinatario se, al momento della spedizione del prodotto, questi non sia ancora definitivamente noto, purche’ effettui all’ufficio finanziario competente sul proprio impianto la comunicazione del nome e dell’indirizzo del destinatario, del suo codice d’accisa e del Paese di destinazione non appena noti o al piu’ tardi quando i prodotti raggiungono la destinazione finale.
  2. Se, per eccezionali condizioni meteomarine, dopo la caricazione, anche parziale, di partite di oli minerali destinate ad impianti nazionali, non e’ possibile consegnare all’incaricato del trasporto gli esemplari di sua spettanza dei DAA o dei DAS, e’ consentito il trasporto senza la scorta dei suddetti documenti, previa comunicazione da parte dello speditore, a mezzo fax od altro mezzo di teletrasmissione agli uffici finanziari competenti sul proprio impianto e su quello destinatario, facente riferimento anche alla corrispondenza intercorsa con le autorita’ portuali. Resta fermo l’obbligo, da parte dello speditore, dell’inoltro al destinatario, con il mezzo piu’ rapido, degli esemplari dei documenti di pertinenza di quest’ultimo.
  3. Le disposizioni di cui all’art. 795 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, si applicano anche alle merci soggette ad accisa quando, mentre si trovano in circolazione intracomunitaria in regime sospensivo, ne viene decisa l’esportazione.

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Articolo 23 – Cauzioni

In vigore dal 1 giugno 1996

  1. Le cauzioni previste dal presente regolamento vengono prestate nella misura e con le modalita’ stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1994, con le seguenti modifiche ed integrazioni:
  2. nel caso di garanzia per il pagamento dell’accisa nazionale dovuta da operatori professionali o da soggetti che operano tramite rappresentante fiscale, nonche’ di quella dovuta per i trasferimenti, in regime sospensivo, di prodotti alcolici contrassegnati, la misura della cauzione e’ pari al cento per cento dell’accisa gravante su ogni partita trasferita;
  3. per i trasferimenti fra impianti ubicati nel territorio nazionale, la garanzia ha validita’ solo nei confronti dell’amministrazione finanziaria italiana;
  4. in luogo del depositario autorizzato mittente, la garanzia puo’ essere prestata dal trasportatore o dal proprietario della merce;
  5. l’amministrazione finanziaria ha la facolta’ di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili o di notoria solvibilita’ l’esonero dall’obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti, sia nazionali che intracomunitari, di oli minerali, effettuati per via marittima o a mezzo tubazioni.

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Articolo 24 – Importazioni ed esportazioni

In vigore dal 25 giugno 1997

  1. In caso di trasferimento di merce d’importazione in regime di sospensione della sola accisa dalla dogana a depositi fiscali o ad operatori professionali, il DAA e’ emesso dalla dogana su stampati presentati dagli interessati e viene allibrato dalla medesima in un registro simile a quello di cui all’art. 2, comma 7. Gli estremi del DAA emesso sono annotati sulla bolletta d’importazione, alla quale viene contrapposto l’esemplare n. 3, dopo l’appuramento da parte del destinatario. Analoga procedura viene seguita nel caso d’inoltro a destino di prodotti per i quali, all’atto dell’importazione, viene assolta l’accisa, con la sostituzione al DAA del DAS, quando sia prevista l’emissione di tale documento. Nel caso in cui l’intero carico sia inviato al destinatario con la scorta della bolletta di pagamento dei diritti di confine, tale bolletta sostituisce il DAS, purche’ integrata dalla dogana con tutte le indicazioni previste per il suddetto documento.
  2. La dogana di uscita alla quale pervengono merci in esportazione in regime di abbuono scortate dal DAA trattiene gli esemplari n. 2 e 4 e restituisce subito al mittente l’esemplare n. 3, munito della certificazione che le merci hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario. Se le merci sono esportate in regime di restituzione, la dogana di uscita trattiene l’esemplare n. 2 del DAS e lo allega alle contabilita’ relative all’operazione di esportazione.
  3. Non e’ prescritta l’emissione del DAA per la circolazione di prodotti
    soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono immessi in una zona franca o in un deposito franco o quando sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell’art. 84, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario.
  4. I prodotti soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato insediato in un determinato Paese comunitario, per essere esportati attraverso uno o piu’ altri Paesi comunitari, possono circolare in regime sospensivo, con la scorta del DAA, da appurare mediante certificazione, da parte della dogana di uscita dalla Comunita’, che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario.

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Articolo 25 – Rinvio da altre normative

In vigore dal 1 giugno 1996

  1. La disciplina, di carattere generale, stabilita dal presente regolamento si applica in tutti i casi in cui altri provvedimenti legislativi o regolamentari prevedano l’utilizzazione di DAA o di DAS, fatte salve le specifiche prescrizioni eventualmente stabilite dai citati provvedimenti.

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Articolo 26 – Vigilanza e penalita’

In vigore dal 1 giugno 1996

  1. Il personale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ed i militari della Guardia di finanza, ai fini della vigilanza sull’osservanza della normativa vigente, procedono a verifiche e riscontri, compreso il prelievo di campioni, sia presso gli impianti interessati ai trasferimenti sia, su strada e nelle acque interne e territoriali, nei riguardi dei mezzi di trasporto o delle imbarcazioni utilizzati per i trasferimenti medesimi.
  2. I controlli di cui al comma 1 sono estesi anche alla circolazione dei prodotti destinati ad usi esenti o non tassati ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa non armonizzata, anche se scortati dalla sola documentazione commerciale.
  3. Qualora ricorrano gravi e predeterminati motivi di cautela fiscale, da formalizzare agli atti, gli organi di cui al comma 1 possono apporre sigilli al carico, annotando sui documenti di accompagnamento le operazioni compiute.

In tale circostanza le verifiche sono completate presso il destinatario, al momento della conclusione del trasporto, previo riscontro dell’integrita’ dei suggelli.

  1. Indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale per le violazioni costituenti reato, qualora non siano applicabili sanzioni previste da altra specifica normativa, l’inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e’ punita con la pena pecuniaria prevista dall’art. 50, comma 1, del testo unico.
  2. Per eseguire controlli e riscontri sulla movimentazione delle merci gli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ed i comandi della Guardia di finanza possono avvalersi delle strutture informatiche in dotazione dei soggetti che commerciano i prodotti di cui al capo II del presente regolamento e collegarsi direttamente con le stesse; tali soggetti sono obbligati a presentare, secondo le modalita’ stabilite

dall’amministrazione finanziaria, elenchi, elaborati eventualmente con sistemi informatizzati, concernenti le movimentazioni, nonche’ a produrre a richiesta,
eventualmente su supporti informatici, gli elementi tecnici necessari alla misurazione dei prodotti medesimi. Fatte salve le particolari disposizioni relative agli impianti di fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa, i soggetti che spediscono partite di prodotto ad accisa assolta, individuati sulla base di criteri selettivi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, che devono, in ogni caso, prevedere una rotazione dei soggetti in questione, sono, altresi’, tenuti a far pervenire all’UTF competente per territorio, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a tre mesi per anno, comunicazione preventiva di ciascuna partita estratta dagli impianti medesimi.

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Articolo 27 – Periodo transitorio (Per il termine del c. 1 dell’ art. 27 e per gli effetti di talune posizioni si veda art. 15 del Reg. 148/92).

In vigore dal 1 giugno 1996 – con effetto dal 25 giugno 1998

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i trasferimenti fra operatori nazionali ricadenti nelle previsioni di cui all’art. 1, comma 1, ed all’art. 9, comma 1, il DAA sostituisce le bollette di cauzione mod. C 21 e mod. H-ter 18 ed il DAS i certificati di

provenienza mod.     H-ter 7, H-ter 16 e H-ter 16-bis, il documento di cui

all’art. 2 della legge 15               dicembre 1971, n. 1161 e le bollette di

legittimazione mod.    C 39 e C 62, le cui rispettive discipline, per quanto

attiene ai citati trasferimenti, vengono pertanto a decadere dalla suddetta data. E’ tuttavia consentito, fino ad esaurimento delle scorte e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e nel rispetto della disciplina stabilita dal medesimo, l’utilizzazione degli stampati delle bollette di cauzione mod. C 21 e mod. H-ter 18 in luogo del DAA, e degli stampati dei certificati di provenienza mod. H-ter 7, H-ter 16 e H-ter 16-bis, del documento di cui all’art. 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161 e delle bollette di legittimazione mod. C 39 e mod. C 62 in luogo del DAS, purche’ siano muniti rispettivamente della stampigliatura “Vale come DAA” o “Vale come DAS”.

  1. Nel caso, di cui al comma 1, di utilizzazione degli stampati dei modelli C 21 ed H-ter 18, il certificato di scarico ed il riscontrino sono utilizzati al posto rispettivamente degli esemplari n. 3 e 4 del DAA e sul modello devono essere riportati anche i codici di accisa dello speditore e del destinatario; nel caso di utilizzazione degli stampati dei modelli H-ter 16 e H-ter 16-bis vengono annullati i riscontrini n. 1 e 2 e vengono omesse le indicazioni della validita’ e dell’itinerario di massima; nel caso di utilizzazione degli stampati del modello H-ter 7 viene annullato il secondo esemplare dell’originale destinato all’UTF; nel caso di utilizzazione degli stampati dei modelli C 39 e C 62 vengono annullati il riscontrino e, relativamente al mod. C 62, la figlia III, e viene omessa l’indicazione della validita’. In tutti i casi previsti dal presente comma, le matrici restano a corredo del registro di carico e scarico dello speditore.

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Articolo 28 – Entrata in vigore

In vigore dal 1 giugno 1996

  1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Allegato – Attestazione della prestazione della garanzia o del pagamento dei diritti di accisa

In vigore dal 1 giugno 1996

MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento delle Dogane e II. II.
DIREZIONE CENTRALE DELL’IMPOSIZIONE DIRETTA
SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

Direzione Compartimentale di …………………..

U.T.F. di ……………………………………

ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA O DEL PAGAMENTO
DEI DIRITTI DI ACCISA
(ai sensi dell’art. 18 paragrafo 3,
direttiva n. 92/12 CEE del 25.02.92)

  • – Destinatario della merce
  • – Indirizzo
  • – Codice Fiscale / Part. IVA ……….. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  • – Codice di accisa (eventuale) ……… | | | | | | | | | | | | | |
  • – Speditore della merce
  • – Nazione di provenienza
  • – Indirizzo
  • – Codice di accisa / Codice IVA …. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DESCRIZIONE DELLA MERCE

1)____________________________________

2)____________________________________

Accisa da garantire o da pagare—— > In cifre L—————————————

in lettere (

)

PRESTAZIONE DI GARANZIA

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Si attesta che il destinatario della merce sopra indicato ha prestato garanzia ha effettuato il pagamento della relativa accisa a mezzo………………. presso ………………..  e. pertanto se ne

autorizza la fornitura.

Il presente certificato viene rilasciato in duplice copia di cui una da allegare al documento di accompagnamento della merce.

Il destinatario dovra’ presentare all’ufficio che rilascia il presente certificato la terza e la quarta copia del suddetto documento, entro il decimo giorno successivo alla ricezione della merce e comunque non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di ricezione, per l’opposizione del visto sulla prescritta certificazione di scarico.

Il Funzionario ………………………….

EMESSO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO n……………. del. …………………………………………………

LO SPEDITORE ………………………………..

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Documentazione

DM 210/1996