Regolamento eAD

Regolamento Comunità Europea del 24/07/2009 n. 684 –

Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 197 del 29 luglio 2009 – serie L

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2

Articolo 2 Obblighi inerenti ai messaggi scambiati mediante il sistema informatizzato

Articolo 3

Articolo 3 Formalità da espletare prima che abbia inizio la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa

Articolo 4

Articolo 4 Annullamento del documento amministrativo elettronico

Articolo 5

Articolo 5 Messaggi concernenti un cambiamento di destinazione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa

Articolo 6

Articolo 6 Messaggi concernenti il frazionamento della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa

Articolo 7

Articolo 7 Formalità da espletare alla conclusione della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa

Articolo 8

Articolo 8 Procedure di riserva

Articolo 9

Articolo 9 Abrogazione

Articolo 10

Articolo 10 Entrata in vigore

Allegato 1

ALLEGATO 1 MESSAGGI ELETTRONICI UTILIZZATI AI FINI DELLA CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA IN SOSPENSIONE DALL’ACCISA

Allegato 2

ALLEGATO 2 Elenchi di codici

Preambolo – Preambolo

In vigore dal 18/08/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

  • La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa deve aver luogo sotto scorta del documento amministrativo elettronico di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, per il quale va utilizzato il sistema informatizzato istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.
  • Dal momento che la finalità del sistema informatizzato è permettere di seguire e controllare i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa, è necessario stabilire la struttura e il contenuto dei messaggi

elettronici da utilizzare per tali movimenti.

  • In particolare, visto che i movimenti devono aver luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico, occorre stabilire la struttura e il contenuto dei messaggi che costituiscono tale documento. Si devono inoltre determinare la struttura e il contenuto dei messaggi che costituiscono la nota di ricevimento e la nota di esportazione.
  • A norma della direttiva 2008/118/CE, un documento amministrativo elettronico può essere annullato, la destinazione dei prodotti può essere cambiata e la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa può essere frazionata. È pertanto necessario determinare la struttura e il contenuto dei messaggi concernenti l’annullamento del documento amministrativo elettronico, un cambiamento di destinazione e il frazionamento della circolazione nonché stabilire le norme e le procedure applicabili agli scambi di tali messaggi.
  • Occorre stabilire la struttura dei documenti cartacei di cui agli articoli 26 e 27 della direttiva 2008/118/CE che devono essere utilizzati quando il sistema informatizzato non è disponibile.
  • Poiché le norme stabilite dal presente regolamento devono sostituire quelle prescritte dal regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell’ 11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d’accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo, occorre abrogare detto regolamento.
  • Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

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Articolo 1 – Articolo 1 Oggetto

In vigore dal 18/08/2009

Il presente regolamento stabilisce misure riguardanti:

  1. la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici scambiati mediante il sistema informatizzato di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE ai fini degli articoli da 21 a 25 della stessa direttiva;
  2. le norme e procedure relative agli scambi di messaggi di cui alla lettera a);
  3. la struttura dei documenti cartacei di cui agli articoli 26 e 27 della direttiva 2008/118/CE.

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Articolo 2 – Articolo 2 Obblighi inerenti ai messaggi scambiati mediante il sistema informatizzato

In vigore dal 18/08/2009

I messaggi scambiati ai fini degli articoli da 21 a 25 della direttiva 2008/118/CE sono conformi all’allegato I del presente regolamento per quanto attiene alla loro struttura e al loro contenuto. Ove siano necessari codici per completare alcuni campi di dati nei suddetti messaggi, si utilizzano i codici figuranti nell’allegato II.

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Articolo 3 –

Articolo 3 Formalità da espletare prima che abbia inizio la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa

In vigore dal 18/08/2009

  1. La bozza di documento amministrativo elettronico presentata a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE e il documento amministrativo elettronico a cui è stato attribuito un codice di riferimento amministrativo a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, terzo comma, della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.
  2. La bozza di documento amministrativo elettronico non può essere presentata prima di 7 giorni antecedenti la data indicata su tale documento come data di spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in questione.

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Articolo 4 –

Articolo 4 Annullamento del documento amministrativo elettronico

In vigore dal 18/08/2009

  1. Lo speditore che intende annullare il documento amministrativo elettronico in conformità dell’articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 2008/118/CE compila i campi della bozza di messaggio di annullamento e la presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. La bozza di messaggio di annullamento è conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 2, del presente regolamento.
  2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di annullamento.

Se i dati sono validi, le suddette autorità aggiungono la data e l’ora della convalida nel messaggio di annullamento, comunicano tali informazioni allo speditore e inoltrano il messaggio di annullamento alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione Se i dati non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.

  1. Quando ricevono il messaggio di annullamento, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione lo inoltrano al destinatario se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.

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Articolo 5 –

Articolo 5 Messaggi concernenti un cambiamento di destinazione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa

In vigore dal 18/08/2009

  1. Lo speditore che intende cambiare la destinazione in conformità dell’articolo 21, paragrafo 8, della direttiva 2008/118/CE o inserire i dati relativi alla destinazione in conformità dell’articolo 22, paragrafo 2, della stessa compila i campi della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione e la presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. La bozza di messaggio di cambiamento di destinazione è conforme ai requisiti figuranti nell’ allegato I, tabella 3, del presente regolamento.
  2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione.

Se i dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:

  1. aggiungono nel messaggio di cambiamento di destinazione la data e l’ora della convalida e un numero progressivo e ne informano lo speditore;
  2. aggiornano il documento amministrativo elettronico originale sulla base delle informazioni contenute nel messaggio di cambiamento di destinazione.

Se l’aggiornamento prevede un cambiamento dello Stato membro di destinazione o del destinatario, l’articolo 21, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2008/118/CE si applica al documento amministrativo elettronico aggiornato.

  1. Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 2, lettera b), prevede un cambiamento dello Stato membro di destinazione, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione menzionato nel documento amministrativo elettronico originale.

Queste ultime informano del cambiamento di destinazione il destinatario menzionato nel documento amministrativo elettronico originale utilizzando una “notifica di cambiamento di destinazione” conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 4, del presente regolamento.

  1. Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 2, lettera b), prevede un cambiamento del luogo di consegna indicato nel gruppo di dati 7 del documento amministrativo elettronico, ma né un cambiamento dello Stato membro di destinazione né un cambiamento di destinatario, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione menzionato nel documento amministrativo elettronico originale.

Queste ultime inoltrano al destinatario il messaggio di cambiamento di destinazione

  1. Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.
  2. Se il documento amministrativo elettronico aggiornato prevede un nuovo destinatario nello stesso Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico originale, le autorità competenti di tale Stato membro informano del cambiamento di destinazione il destinatario menzionato nel documento amministrativo elettronico originale utilizzando una “notifica di cambiamento di destinazione” conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 4, del presente regolamento.

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Articolo 6 –

Articolo 6 Messaggi concernenti il frazionamento della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa

In vigore dal 18/08/2009

  1. Lo speditore che intende frazionare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in conformità dell’articolo 23 della direttiva 2008/118/CE compila i campi della bozza di messaggio di operazione di frazionamento per ciascuna destinazione e la presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. La bozza di messaggio di operazione di frazionamento è conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 5, del presente regolamento.
  2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di operazione di frazionamento.

Se i dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:

  1. creano un nuovo documento amministrativo elettronico per ciascuna destinazione, che sostituisce il documento amministrativo elettronico originale;
  2. creano per il documento amministrativo elettronico originale una “notifica di frazionamento” conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 4, del presente regolamento;
  3. inoltrano la notifica di frazionamento allo speditore e alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione menzionato nel documento amministrativo elettronico originale.

L’articolo 21, paragrafo 3, terzo comma, e l’articolo 21, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2008/118/CE si applicano a ciascun nuovo documento amministrativo elettronico di cui alla lettera a).

  1. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico originale inoltrano la notifica di frazionamento al destinatario menzionato nel documento amministrativo elettronico originale se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.
  2. Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di operazione di frazionamento non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.

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Articolo 7 – Articolo 7 Formalità da espletare alla conclusione della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa

In vigore dal 18/08/2009

La nota di ricevimento presentata a norma dell’articolo 24 della direttiva 2008/118/CE e la nota di esportazione presentata a norma dell’articolo 25 della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 6, del presente regolamento.

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Articolo 8 –

Articolo 8 Procedure di riserva

In vigore dal 18/08/2009

  1. Il documento cartaceo di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE reca il titolo “Documento di accompagnamento di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa”. Le informazioni richieste sono presentate sotto forma di dati nello stesso modo in cui figurano nel documento amministrativo elettronico. Tutti i dati nonché i gruppi e i sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.
  2. Le informazioni di cui all’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE che lo speditore deve comunicare alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione sono presentate sotto forma di dati nello stesso modo in cui figurano, a seconda dei casi, nel messaggio di cambiamento di destinazione o nel messaggio di operazione di frazionamento. Tutti i dati nonché i gruppi e i sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 3 o, se del caso, tabella 5, del presente regolamento.
  3. I documenti cartacei di cui all’articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/118/CE recano il titolo “Nota di ricevimento di riserva/Nota di esportazione di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa”. Le informazioni richieste sono presentate sotto forma di dati nello stesso modo in cui figurano, a seconda dei casi, nella nota di ricevimento o nella nota di esportazione. Tutti i dati nonché i gruppi e i sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 6, del presente regolamento.

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Articolo 9 – Articolo 9 Abrogazione

In vigore dal 18/08/2009

Il regolamento (CEE) n. 2719/92 è abrogato a decorrere dal 1o aprile 2010. Esso continua tuttavia ad applicarsi alla circolazione di prodotti di cui all’articolo 46 della direttiva 2008/118/CE.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

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Articolo 10 – Articolo 10 Entrata in vigore

In vigore dal 18/08/2009

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1 aprile 2010, ad eccezione dell’articolo 6 che si applica dal 1 gennaio 2012.

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Allegato 1 – ALLEGATO 1 MESSAGGI ELETTRONICI UTILIZZATI AI FINI DELLA CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA IN SOSPENSIONE DALL’ACCISA

In vigore dal 09/01/2022 con effetto dal 01/01/2022

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 17/12/2021 n. 2265 Articolo 1

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(1) Ai sensi dell’articolo 1, Reg. UE17/12/2021 n. 2265,

la tabella 1 del presente allegato I al regolamento (CE) n. 684/2009 è così modificata:

(1) nella riga del dato «l» del gruppo di dati “17”, i punti 3 e 4 della colonna F sono sostituiti dai seguenti:

“3. Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, è aggiunta la dichiarazione relativa allo stato dell?operatore a norma dell?articolo 4, dell?articolo 5, paragrafo 1, e dell?articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2021/2266 della Commissione se si intende chiedere un?aliquota d?accisa ridotta nello Stato membro di destinazione.

  1. Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti certificati, è aggiunta la dichiarazione relativa al tipo di bevanda alcolica autorizzata nel certificato a norma dell?articolo 2, del regolamento di esecuzione 2021/2266 se si intende chiedere un?aliquota d?accisa ridotta nello Stato membro di destinazione.”;

(2) nella riga relativa al dato «n» del gruppo di dati “17”, il testo della colonna F è sostituito dal seguente:

“Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, è indicato il quantitativo di produzione annuo di cui all?articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2021/2266nel caso in cui si intenda chiedere un?aliquota d?accisa ridotta nello Stato membro di destinazione. Il valore di questo dato deve essere superiore a zero.”.

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Allegato 2 – ALLEGATO 2 Elenchi di codici

In vigore dal 18/08/2009

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Documentazione

Reg CE 684/2009