Testo Unico Accise

Testo unico del 26/10/1995 n. 504 –

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995

Articolo 1

Ambito applicativo e definizioni

Articolo 2

Fatto generatore ed esigibilita’ dell’accisa

Articolo 3

Accertamento, liquidazione e pagamento

Articolo 4

Art. 4 Abbuoni per perdite, distruzione e cali

Articolo 5

Regime del deposito fiscale

Articolo 6

Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa

Articolo 7

Irregolarita’ nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa

Articolo 7 bis

Art. 7-bis (Disposizioni particolari per la circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti).(1)

Articolo 8

Destinatario registrato(1)

Articolo 8 bis

Art. 8-bis Destinatario certificato

Articolo 9

Speditore registrato

Articolo 9 bis

Art. 9-bis Speditore certificato

Articolo 10

Art. 10 Circolazione di prodotti gia’ immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato

Articolo 10 bis

Altre disposizioni relative alla circolazione di prodotti gia’ immessi in consumo in un altro Stato membro

Articolo 10 ter

Irregolarita’ nella circolazione di prodotti gia’ immessi in consumo in un altro Stato membro

Articolo 11

Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati

Articolo 12

Art. 12 Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa

Articolo 13

Contrassegni fiscali

Articolo 14

Rimborsi dell’accisa

Articolo 15

Recupero dell’accisa e prescrizione del diritto all’imposta

Articolo 16

Privilegio

Articolo 17

Esenzioni

Articolo 18

Poteri e controlli

Articolo 19

Accertamento delle violazioni

Articolo 19 bis

Utilizzo della posta elettronica certificata

Articolo 20

(Art. 31 D.L. n. 331/1993) Mutua assistenza per recupero crediti

Articolo 21

Prodotti sottoposti ad accisa (N.D.R.: Per le aliquote vedi allegato 1 )

Articolo 21 bis

Disposizioni particolari per le emulsioni.

Articolo 22

Impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione.

Articolo 22 bis

Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa.

Articolo 23

Depositi fiscali di prodotti energetici (1)(2)

Articolo 24

(Art. 20 D.L. n. 331/1993) – Impieghi agevolati.

Articolo 24 bis

Denaturazione dei prodotti energetici.

Articolo 24 ter

Gasolio commerciale.

Articolo 25

Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa (Artt.1,3, 4, 5, 7, 16 ed art.23 D.L. n.271/1957 Art.16, comma 9, D.L. n.745/1970 -“Art.14 D.L. n.688/1982 Art.12, comma 2, D.L. n.331/1993 Art.1 legge 15 dicembre 1971, n.1161).

Articolo 26

Disposizioni particolari per il gas naturale.

Articolo 27

Ambito applicativo ed esenzioni. (Art. 1 R.D.L. n. 23/1933 Artt. 1, 4 e 26 D.L. n. 331/1993)

Articolo 28

Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche

Articolo 29

(Art. 25 T.U. spiriti 1924 – Artt. 5 e 6 R.D.L. n. 23/1933 – Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 Art. 20 D.L. n. 142/1950 – Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 (*) – Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 (**) – Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67 Art. 5 legge 28 marzo 1968, n. 415).

Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa.

(N.D.R.: “In relazione ai limiti di applicabilita’ delle norme contenute nel quarto comma v. art. 20, quarto comma, DM 27 marzo 2001, n. 153, in GU, SO, 27/4/2001 n. 97”).

Articolo 30

Circolazione di prodotti alcolici assoggettati ad accisa

(Art. 25 T.U. spiriti 1924 – Art. 5 R.D.L. n. 23/1933 – Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 Art. 20 D.L. n. 142/1950 – Artt. 4 e 13 D.L.n. 3/1956 Art. 9 legge 28 marzo 1968, n. 415 Art. 14-bis D.L.n. 216/1978 Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67).

Articolo 31

(Art. 3 R.D.L. n. 23/1933 – Art. 20 D.L. n. 1200/1948 – Art. 13 D.L.n. 3/1956 – Artt. 10, 11, 12, 13 e 14 D.P.R. 19

aprile 1956, n. 1019)Disposizioni per il condizionamento e per l’etichettatura

Articolo 32

(Art. 25 D.L. n. 331/1993) Oggetto dell’imposizione

Articolo 33

(Art. 6 T.U. spiriti 1924 – Art. 2 legge 11 maggio 1981, n. 213) Accertamento dell’accisa sull’alcole

Articolo 34

(Art. 21 D.L. n. 331/1993) Oggetto dell’imposizione

Articolo 35

Accertamento dell’accisa sulla birra (Artt. 1, 2, 3, 4 D.L.vo 27 novembre 1992, n. 464).

Articolo 36

Oggetto dell’imposizione e modalita’ di accertamento (Art. 22 D.L. n. 331/1993)

Articolo 37

Art. 37 Disposizioni particolari per il vin

Articolo 38

Oggetto dell’imposizione e modalita’ di accertamento

(Art. 23 D.L. n. 331/1993)

Articolo 39

Oggetto dell’imposizione e modalita’ di accertamento

(Art. 24 D.L. n. 331/1993)

Articolo 39 bis

Oggetto dell’imposizione

Articolo 39 ter

Prodotti assimilati ai tabacchi lavorati

Articolo 39 quater

Tariffe di vendita

Articolo 39 quinquies

Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico

Articolo 39 sexies

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

Articolo 39 septies

Disposizioni in materia di aggio ai rivenditori

Articolo 39 octies

Aliquote di base e calcolo dell’accisa applicabile ai tabacchi lavorati

Articolo 39 novies

Esenzioni

Articolo 39 decies

Accertamento, liquidazione e pagamento dell’accisa

Articolo 39 undecies

Vigilanza

Articolo 39 duodecies

Contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati (1)

Articolo 39 ter decies

Disposizioni in tema di tabacchi da inalazione senza combustione

Articolo 40

Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici

(Artt. 9, 10, 11, 12 e 14 D.L. n. 271/1957 Art. 20 legge 31 dicembre 1962, n. 1852 Art. 6 D.L. n. 46/1976 – Artt. 22 e 23 R.D.L. n. 334/1939).

Articolo 41

Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche.

(Art. 37, 38 e 42 T.U. spiriti 1924 – Art. 17 T.U. birra 1924)

Articolo 42

(Art. 38-bis T.U. spiriti 1924) Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche Articolo 43

Sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche

(Art. 41 T.U. spriti 1924 – Art. 7 R.D.L. n. 23/1933 Art. 27 R.D.L. n. 1200/1948 Art. 15 legge 28 marzo 1968, n. 417 – Art. 21 T.U. birra 1924).

Articolo 44

(Art. 37 T.U. spiriti 1924 – Art. 17 T.U. birra 1924 Artt. 22 e 23 R.D.L. n. 334 del 1939) Confisca

Articolo 45

(Art. 50 T.U. spiriti 1924) Circostanze aggravanti

Articolo 46

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

(Art. 40 T.U. spiriti 1924)

Articolo 47

Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

(Art. 16, commi 6 e 7, D.L. n. 271/1957 Artt. 304, 305 e 308 D.P.R.23 gennaio 1973, n. 43)

Articolo 48

Irregolarita’ nell’esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa.

(Art. 45 T.U. spiriti 1924 – Art. 23-bis R.D.L. n. 334/1939 – Artt. 10 e 13 D.L. n. 271/1957 Art. 6 legge 15 dicembre 1971, n. 1161 Art. 5, comma 6-bis, D.L. n. 16/1993 (*) – Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561).

Articolo 49

Irregolarita’ nella circolazione

(Artt. 45 e 61 T.U. spiriti 1924 – Artt. 15 e 17 D.L. n. 271/1957 Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993 – Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561).

Articolo 50

Inosservanza di prescrizioni e regolamenti

(Art. 13, comma 5, ed art. 18 D.L. n. 271/1957 Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993)

Articolo 51

(Artt. 22 e 23 D.L. n. 271/1957) Obbligazione civile dell’esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente

Articolo 52

Oggetto dell’imposizione.

Articolo 53

Soggetti obbligati e adempimenti.

Articolo 53 bis

Altri adempimenti.

Articolo 54

(Art. 3 T.U. energia elettrica 1924 – Art. 1 R.D.L. n. 533/1932 (*)) Definizione di officina

Articolo 55

Accertamento e liquidazione dell’accisa.

Articolo 56

Versamento dell’accisa.

Articolo 57

Privilegi e prescrizione.

Articolo 58

(Artt. 7, 9 e 11 T.U. energia elettrica 1924) Poteri e controlli

Articolo 59

Sanzioni

(Art. 20 T.U. energia elettrica 1924 Art. 2 legge 28 dicembre 1993, n 562)

Articolo 60

Addizionali dell’accisa.

Articolo 61

Disposizioni generali

(Artt. 29 e 32 D.L. n. 331/1993)

Articolo 62

Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti

Articolo 62 bis

Imposta di fabbricazione sui fiammiferi

Articolo 62 ter

Tariffe di vendita dei fiammiferi

Articolo 62 quater

Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.(4)

Articolo 62 quinquies

Art. 62-quinquies. – (Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo)

Articolo 63

Licenze di esercizio e diritti annuali

(Art. 4 T.U. spiriti, art. 2 T.U. birra, art. 6 T.U. energia elettrica, approvati con D.M. 8 luglio 1924 – Art. 2 R.D.L. n.23/1933 Art. 4 R.D.L. n. 334/1939 – Artt. 4, 5 e 7, allegato H, del D.L.Lgt. 26 aprile 1945, n. 223 – Art. 7 D.L. n. 707/1949 (*) – Art. 10 D.L. n. 50/1950 (**) – Art. 3 D.L. n. 271/1957 D.P.C.M. 21 dicembre 1990).

Articolo 64

(Art. 36 D.L. n. 1200/1948 – Art. 4 D.L. n. 331/1993) Prestazione della cauzione Articolo 65

Adeguamenti alla normativa comunitaria

(Art. 34 D.L. n. 331/1993)

Articolo 66

(Art. 2 D.L. n. 282/1986 (*) – Art. 32, comma 2, D.L. n. 331/1993) Regime di vigilanza per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico

Articolo 67

Norme di esecuzione e disposizioni transitorie

(Artt. 3, comma 1, 4, comma 3, lettera b), 6, commi 2 e 7, 12, comma 1, 14, comma 3, 16, comma 3, 17, commi 3 e 7, 20, comma 1,26, comma 2, 29, comma 7 e art. 33 D.L. n. 331/1994 – Art. 64 T.U. spiriti, art. 31 T.U. birra – Art. 27 T.U. energia elettrica – Art. 33 R.D.L. n. 334/39 Art. 25-bis D.L. n.271/1957 Art.6 D.L.vo 27 novembre 1992, n.464).

Articolo 68

Disposizioni finali

Allegato 1

ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO.

(N.D.R.: Ai sensi dell’art.14, comma 1 del Decreto legge 08 agosto 2013 n. 91 a decorrere dal 1 gennaio 2014 l’aliquota dell’imposta di consumo sugli “oli lubrificanti” e’ fissata in euro 787,81 per mille chilogrammi;

le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

  1. per l’anno 2014

Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro;

  1. a decorrere dall’anno 2015

Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro.

Ai sensi dell’art.1, comma 116 legge 23 dicembre 2005 n 266 a decorrere dal 1 gennaio 2006 l’aliquota dell’imposta di consumo sugli “oli lubrificanti” e’ fissata in euro 842 per mille chilogrammi.

Ai sensi dell’art.1, comma 329 legge 27 dicembre 2006 n.296 l’aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione e’ ridotta a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto.

Vedasi l’art.2 DLG 2 febbraio 2007 n.26 recante “disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili” a decorrere dal 1 gennaio 2008.)

Tabella A

Impieghi degli oli minerali che comportano l’esenzione dell’accisa o l’applicazione di una aliquota ridotta, sotto l’osservanza delle norme prescritte.

Articolo 1 – Ambito applicativo e definizioni

In vigore dal 14/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 05/11/2021 n. 180 Articolo 1

  1. Il presente testo unico disciplina l’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.
  2. Ai fini del presente testo unico si intende per:
  3. accisa: l’imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell’energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico;
  4. Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli preposti alla gestione dell’accisa sui prodotti energetici, sull’energia elettrica, sui tabacchi lavorati, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche, e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III;
  5. prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise;
  6. prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d’imposta non e’ stato ovvero e’ stato assolto;
  7. deposito fiscale: l’impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione finanziaria;
  8. depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;

f-bis) prodotti non unionali: le merci definite all’articolo 5, punto 24) del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell’Unione, d’ora in avanti indicato come CDU;

  1. regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell’esigibilita’ dell’accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d’imposta;
  2. (lettera abrogata) procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo: una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell’entrata nel territorio doganale della Comunita’, la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonche’ uno dei regimi di cui all’articolo 84, paragrafo 1), lettera a), di detto regolamento;
  3. importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l’immissione di prodotti in libera pratica a norma dell’articolo 201 del CDU;

i-bis) ingresso irregolare: l’ingresso nel territorio dell’Unione europea di prodotti che non sono vincolati al regime di immissione in libera pratica ai sensi dell’articolo 201 del CDU e per i quali e’ sorta un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento o sarebbe sorta se i prodotti fossero stati soggetti a dazi doganali;

  1. destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall’Amministrazione finanziaria a ricevere, nell’esercizio della sua attivita’ economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti dal territorio di un altro Stato membro o dal territorio dello Stato;
  2. speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata dall’Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell’esercizio della sua attivita’ economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell’immissione in libera pratica in conformità dell’articolo 201 del CDU;

m-bis) speditore certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall’Amministrazione finanziaria a spedire, nell’esercizio della sua attivita’ economica, prodotti sottoposti ad accisa gia’ immessi in consumo nel territorio dello Stato al fine del loro trasporto verso il territorio di un altro Stato membro;

m-ter) destinatario certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall’Amministrazione finanziaria a ricevere, nell’esercizio della sua attivita’ economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato membro e spediti nel territorio dello Stato;

  1. n) sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2020, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa;

n-bis) e-DAS: il documento amministrativo elettronico semplificato di cui all’articolo 35 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019.

  1. Ai fini dell’applicazione del presente testo unico:
  2. si intende per “territorio dello Stato”: il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno;
  3. si intende per territorio dell’Unione europea: il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunita’ europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate nella lettera a):
  • per la Repubblica francese: i territori francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
  • per la Repubblica federale di Germania: l’isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;
  • per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
  • per la Repubblica di Finlandia: le isole Aland;
  • le isole Anglo-normanne;
  1. c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:
  • del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;
  • di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania;
  • dell’isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord;
  • della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l’osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni;
  • delle zone di sovranita’ del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro.

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Articolo 2 – Fatto generatore ed esigibilita’ dell’accisa

In vigore dal 14/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 05/11/2021 n. 180 Articolo 1

  1. Per i prodotti sottoposti ad accisa l’obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l’estrazione dal sottosuolo qualora l’accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione o del loro ingresso irregolare nel territorio dello Stato.
  2. L’accisa e’ esigibile all’atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche:
  3. lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo;
  4. l’ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell’abbuono di cui all’articolo 4;

b-bis) in caso di irregolarita’ durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altro soggetto che ha garantito il pagamento o nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilita’ dell’imposta;

  1. relativamente all’importazione e all’ingresso irregolare di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di ingresso irregolare, in solido, chiunque abbia partecipato a tale ingresso;

4) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente: «4-bis. In tutti i casi in cui vi siano piu’ soggetti tenuti al pagamento dell’accisa, i medesimi sono responsabili in solido del debito d’imposta.

  1. l’importazione di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all’atto dell’importazione, al regime sospensivo o l’ingresso irregolare dei medesimi prodotti nel territorio dello Stato, a condizione che, nei predetti casi, l’obbligazione doganale non sia stata estinta ai sensi di quanto previsto dall’articolo 124, paragrafo 1, lettere e), f), g) e k), del CDU;
  2. la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata applicata una accisa conformemente alle disposizioni di cui al presente testo unico.
  3. L’accisa e’ esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un’aliquota ridotta o di una esenzione.
  4. E’ obbligato al pagamento dell’accisa:
  5. il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o i soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilita’ dell’imposta;
  6. il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’articolo 8;
  7. relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.

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Articolo 3 – Accertamento, liquidazione e pagamento

In vigore dal 19/05/2020

Modificato da: Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 Articolo 162

  1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantita’ e qualita’. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa e’ quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunita’ europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).
  2. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell’accisa si applicano le disposizioni previste per le controversie doganali dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e le stesse sono risolte dalla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle dogane; le controversie concernenti i tabacchi lavorati sono risolte dalla Direzione generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in conformita’ alle disposizioni di cui agli articoli 39-bis e 39-ter.
  3. La liquidazione dell’imposta si effettua applicando alla quantita’ di prodotto l’aliquota d’imposta vigente alla data di immissione in consumo e, per i tabacchi lavorati, con le modalita’ di cui all’articolo 39-decies; per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non puo’ essere determinato, le aliquote vigenti all’atto della loro constatazione.
  4. I termini e le modalita’ di pagamento dell’accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Fino all’adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalita’ di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell’accisa e’ effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1 al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non e’ ammesso il versamento unitario ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non puo’ prevedere termini di pagamento piu’ ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo si applica l’indennita’ di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine, non e’ consentita l’estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all’estinzione del debito d’imposta. Per i prodotti d’importazione l’accisa e’ riscossa con le modalita’ e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non puo’ essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L’imposta e’ dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari.(1)(2)

4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in documentate e riscontrabili condizioni oggettive e temporanee di difficolta’ economica puo’ presentare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito d’imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell’avvenuto integrale pagamento dell’importo gia’ sottoposto a rateizzazione. L’Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell’accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell’accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno e non superiore a ventiquattro. Sulle somme
per le quali e’ autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell’articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell’integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all’indennita’ di mora di cui al comma 4, nonche’ della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in cui si verifichino errori di limitata entita’ nel versamento delle rate.

(1) In deroga alle presenti disposizioni vedi anche artt. 131 e 132 del D.L. 34 19/05/2020.

(2) Ai fini della determinazione dei termini di pagamento di cui al comma 4, articolo 3 del presente articolo fare riferimento anche all’articolo 1 del decreto 4 dicembre 2020 emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze

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Articolo 4 –

Art. 4 Abbuoni per perdite, distruzione e cali

In vigore dal 14/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 05/11/2021 n. 180 Articolo 1

  1. In caso di perdita irrimediabile, totale o parziale, o di distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, e’ concesso l’abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall’Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti e’ avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti che determinano la perdita irrimediabile o la distruzione totale dei prodotti, imputabili esclusivamente al soggetto obbligato a titolo di colpa non grave e quelli, determinanti la suddetta perdita o distruzione, che siano imputabili a terzi e non siano altresi’ imputabili a titolo di dolo o colpa grave al soggetto obbligato, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.
  2. In caso di perdita parziale inerente alla natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, avvenuta durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui e’ gia’ sorta l’obbligazione tributaria, l’abbuono della relativa imposta e’ concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 67, comma 1.
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.
  4. Nel caso in cui, durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea, si verifichi una perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti, l’abbuono della relativa imposta e’ concesso, salvo che l’Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di sospettare frodi o irregolarita’, se l’entita’ della medesima perdita e’ inferiore alla soglia comune di riferimento individuata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019. Sulla parte di prodotto mancante, eccedente quella determinata con riferimento alla predetta soglia comune, e’ dovuta l’accisa. Nelle more dell’individuazione delle soglie comuni di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55.
  5. Ai fini del presente testo unico si considera che un prodotto abbia subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa.
  6. Ai tabacchi lavorati non si applicano i commi 2 e 3.

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Articolo 5 – Regime del deposito fiscale

In vigore dal 14/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 05/11/2021 n. 180 Articolo 1

  1. La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria.
  2. Il regime del deposito fiscale e’ autorizzato dall’Amministrazione finanziaria nei limiti e alle condizioni stabilite dall’autorizzazione. Per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, l’esercizio del deposito fiscale e’ subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all’articolo 63. Per i tabacchi lavorati, l’esercizio del deposito fiscale e’ subordinato all’adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. A ciascun deposito fiscale e’ attribuito un codice di accisa.(1)
  3. Il depositario e’ obbligato:
  4. fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell’imposta che grava sulla quantita’ massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacita’ di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l’importo della cauzione non puo’ essere inferiore all’ammontare dell’imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, lettera a). Sono esonerate dall’obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. L’Amministrazione finanziaria ha facolta’ di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilita’. Tale esonero puo’ essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca;
  5. a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l’esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
  6. a tenere una contabilita’ dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;
  7. ad introdurre nel deposito fiscale e a iscrivere nella contabilita’ di cui alla lettera c), al momento della presa in consegna di cui all’articolo 6, comma 6, tutti i prodotti ricevuti sottoposti ad accisa;
  8. a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.
  9. I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria e, salvo quelli che movimentano tabacchi lavorati, si intendono compresi nel circuito doganale; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell’operativita’ dell’impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l’arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l’attivita’ di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell’orario ordinario d’ufficio.
  10. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l’inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonche’ del divieto di estrazione di cui all’articolo 3, comma 4, indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio.
  11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.
  • Le disposizioni al comma 2 del presente articolo così come modificate dall’art.1, DLG 5/11/2021 n.180 hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.

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Articolo 6 – Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa

In vigore dal 14/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 05/11/2021 n. 180 Articolo 1

  1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territorio dell’Unione europea, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un paese o un territorio terzo, puo’ avvenire:
  2. per i prodotti provenienti da un deposito fiscale verso:
  • un altro deposito fiscale;
  • un destinatario registrato;
  • un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio dell’Unione europea;
  • i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1;
  • l’ufficio doganale presso il quale i prodotti, dopo essere stati svincolati per l’esportazione, sono vincolati ad un regime di transito esterno;
  1. per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a).
  2. Ai fini del presente articolo, per luogo di importazione si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all’articolo 201 del CDU.
  3. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1, lettera b), all’atto della loro immissione in libera pratica.
  4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato e’ tenuto a fornire garanzia del pagamento dell’accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia puo’ essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da piu’ soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, lettera b-bis). In alternativa la garanzia puo’ essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformita’ alle disposizioni unionali e, per i trasferimenti intraunionali, deve avere validita’ in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. E’ disposto lo svincolo della cauzione quando e’ data la prova della presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell’uscita degli stessi dal territorio dell’Unione europea, con le modalita’ rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7, 7-bis e 12; per i prodotti trasferiti verso la destinazione di cui al comma 1, lettera a), numero 5), provenienti da un deposito fiscale o da uno speditore registrato, lo svincolo della cauzione e’ disposto quando e’ fornita la prova che i medesimi prodotti sono stati vincolati al regime di transito esterno con le modalita’ previste dal comma 7-bis, secondo periodo. L’Amministrazione finanziaria ha facolta’ di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilita’ l’esonero dall’obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti sia nazionali sia intraunionali, previo accordo con gli Stati membri interessati, di prodotti energetici effettuati per via marittima. Non e’ fornita garanzia per i trasferimenti di prodotti energetici attraverso condutture fisse salvo che l’Amministrazione finanziaria la richieda per casi particolari debitamente motivati.
  5. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento e’ esibito su richiesta alle autorita’ competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest’ultimo.
  6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7, 7-bis e 12, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza e’ attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all’Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest’ultimo validata. La trasmissione della predetta nota e’ effettuata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario.(1)

6-bis. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la presa in consegna di cui al medesimo comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l’iscrizione nella contabilita’ del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualita’ e quantita’ dei prodotti scaricati.

  1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati ad essere esportati si conclude nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio dell’Unione europea. Per i prodotti di cui al comma 1, lettera a), numero 5), la predetta circolazione si conclude nel momento in cui gli stessi sono vincolati al regime di transito esterno.

7-bis. Nel caso di cui al comma 7, primo periodo, l’Ufficio doganale di esportazione compila una nota di esportazione che attesta che i prodotti hanno lasciato il territorio dell’Unione europea, sulla base delle informazioni in suo possesso o di quelle ricevute dall’ufficio doganale di uscita dei prodotti se diverso dall’Ufficio doganale di esportazione. Nel caso di cui al comma 7, secondo periodo, l’Ufficio doganale di esportazione compila una nota di esportazione che attesta che i prodotti sono stati vincolati al regime di transito esterno sulla base delle informazioni in suo possesso o di quelle ricevute dall’ufficio doganale che ha vincolato i prodotti al medesimo regime, se diverso dall’Ufficio doganale di esportazione.

  1. Qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, le merci circolano con la scorta di un documento di riserva contenente gli stessi elementi previsti dal documento amministrativo elettronico e conforme al regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore nel sistema informatizzato non appena quest’ultimo sia nuovamente disponibile. Il documento amministrativo elettronico sostituisce il documento di riserva di cui al primo periodo, copia del quale e’ conservata dallo speditore e dal destinatario nazionale, che devono riportarne gli estremi nella propria contabilita’.
  2. Qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale, quest’ultimo presenta all’Ufficio competente dell’Amministrazione finanziaria un documento di riserva contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 6, attestante l’avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato sia nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il documento di riserva di cui al primo periodo.
  3. Il documento di riserva di cui al comma 9 e’ presentato dal destinatario nazionale all’Ufficio competente dell’Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di spedizione all’inizio della circolazione, non ha ancora attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al documento relativo alla spedizione stessa; non appena quest’ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al comma 6, che sostituisce il documento di riserva di cui al comma 9.
  4. In assenza della nota di ricevimento non causata dall’indisponibilita’ del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci spedite dal territorio nazionale puo’ essere effettuata, in casi eccezionali, dall’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell’attestazione delle Autorita’ competenti dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell’Autorita’ competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa.
  5. In assenza della nota di esportazione non causata dall’indisponibilita’ del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci puo’ essere effettuata, in casi eccezionali, dall’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del visto dell’Autorita’ competente dello Stato membro in cui e’ situato l’ufficio doganale di uscita o sulla base delle informazioni ricevute dall’Autorita’ competente dello Stato membro in cui e’ situato l’ufficio doganale presso il quale i prodotti sono stati svincolati per l’esportazione e vincolati al regime di transito esterno.
  6. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai prodotti sottoposti ad accisa e gia’ immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell’esercizio della propria attivita’ economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell’imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione; per il rimborso si osservano le disposizioni dell’articolo 14.
  7. Con determinazione del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di prodotto trasferito anche al fine della esatta determinazione dell’accisa gravante. Fino all’adozione della suddetta determinazione trovano applicazione, per la fattispecie di cui al presente comma, le disposizioni di cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67.
  8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa ed ai prodotti di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettere d) ed e).

15-bis. Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantita’ scaricate. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i termini e le modalita’ di applicazione della predetta disposizione.

(1) Per l’efficacia dell’ultimo periodo del presente comma fare riferimento al comma 3 art. 5 D.L. 124 26/10/2019.

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Articolo 7 – Irregolarita’ nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa

In vigore dal 01/04/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 1

  1. In caso di irregolarita’ o di infrazione, per la quale non sia previsto un abbuono d’imposta ai sensi dell’articolo 4, verificatasi nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l’esercizio dell’azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:
  2. l’accisa e’ corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente all’articolo 6, comma 4, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo;
  3. l’accisa e’ riscossa in Italia se l’irregolarita’ o l’infrazione si e’ verificata nel territorio dello Stato;
  4. se l’irregolarita’ o l’infrazione e’ accertata nel territorio dello Stato e non e’ possibile determinare il luogo in cui si e’ effettivamente verificata, si presume che l’irregolarita’ o l’infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e nel momento in cui e’ stata accertata;
  5. se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non e’ possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, si presume che l’irregolarita’ o l’infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l’aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, entro quattro mesi dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all’articolo 6, comma 3, venga fornita la prova, ritenuta soddisfacente dall’Amministrazione finanziaria, della regolarita’ dell’operazione ovvero che l’irregolarita’ o l’infrazione si siano effettivamente verificate fuori dal territorio dello Stato;
  6. se entro tre anni dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all’articolo 6, comma 3, viene individuato il luogo in cui l’irregolarita’ o l’infrazione si e’ effettivamente verificata, e la riscossione compete ad un altro Stato membro, l’accisa eventualmente riscossa nel territorio dello Stato viene rimborsata con gli interessi calcolati, nella misura prevista dall’articolo 3, comma 4, dal giorno della riscossione fino a quello dell’effettivo rimborso. A tale fine, il soggetto che ha pagato l’accisa fornisce all’Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui e’ comunicato al medesimo l’avvenuto accertamento del luogo in cui l’irregolarita’ o l’infrazione si e’ effettivamente verificata, la prova che l’accisa e’ stata pagata nell’altro Stato membro.
  7. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), prima di procedere alla riscossione dei diritti di accisa, l’Amministrazione finanziaria comunica il mancato arrivo a destinazione dei prodotti soggetti ad accisa ai soggetti che si sono resi garanti per il trasporto e che potrebbero non esserne a conoscenza. Ai medesimi soggetti e’ concesso un termine di un mese a decorrere dalla predetta comunicazione per fornire la prova di cui al medesimo comma 1, lettera d).
  8. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarita’ o infrazione relativa a prodotti provenienti da un altro Stato membro, l’Amministrazione finanziaria informa le competenti autorita’ del Paese di provenienza.
  9. Lo scambio e l’utilizzazione di informazioni necessarie per l’attuazione della cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri, nonche’ le azioni di mutua assistenza amministrativa con i medesimi Stati e con i competenti servizi della Comunita’ europea, avvengono in conformita’ delle disposizioni comunitarie e con l’osservanza delle modalita’ previste dai competenti organi comunitari.

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Articolo 7 bis –

Art. 7-bis (Disposizioni particolari per la circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti).(1)

In vigore dal 19/05/2020

Modificato da: Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 Articolo 130

  1. Fatto salvo quanto previsto, in materia di circolazione, dalle disposizioni doganali e dall’articolo 6, comma 5, gli oli lubrificanti di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 circolano nel territorio nazionale, nella fase antecedente all’immissione in consumo, con la scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema informatizzato dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto.
  2. Il codice di cui al comma 1 e’ richiesto telematicamente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli non prima delle 48 ore precedenti all’introduzione dei prodotti nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima dell’introduzione stessa:
  3. per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea e destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo;
  4. per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea e che non siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal mittente dei prodotti stessi.
  5. Nella richiesta di cui al comma 2 sono riportati, in particolare, i dati identificativi del mittente e del destinatario dei prodotti, i quantitativi e i codici di nomenclatura combinata dei medesimi, il luogo in cui i prodotti saranno introdotti nel territorio nazionale, la targa del veicolo e degli eventuali rimorchi utilizzati per il loro trasferimento, l’itinerario che il veicolo seguira’ nel territorio nazionale, nonche’, per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), il luogo in cui i prodotti lasceranno il medesimo territorio e l’Ufficio delle dogane di uscita.
  6. Il codice di cui al comma 1, emesso dal sistema informatizzato dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e’ annotato, prima che la circolazione dei prodotti nel territorio nazionale abbia inizio, sulla prevista documentazione di trasporto che scorta i prodotti. A tal fine il soggetto nazionale di cui al comma 2, lettera a), comunica il medesimo codice al mittente dei prodotti.
  7. La circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la comunicazione telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell’avvenuta presa in carico dei prodotti, che il soggetto di cui al comma 2, lettera a) invia entro le 24 ore successive alla medesima presa in carico presso il proprio deposito; per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la validazione del codice di cui al comma 1 da parte dell’Ufficio delle dogane di uscita, di cui al comma 3.
  8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla determinazione di limiti quantitativi di prodotto e di specifiche modalita’ relative al trasporto o al confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non trovano applicazione, alla disciplina dei casi di indisponibilita’ o malfunzionamento del sistema informatizzato dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e all’individuazione degli ulteriori elementi da riportare nella richiesta di cui al comma 2.
  9. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per le preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403, qualora le stesse siano trasportate sfuse o in contenitori di capacita’ superiore a 20 litri salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal decreto di cui al comma 6.

(1) Il presente articolo avrà efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020 come disposto dall’art. 7 comma 4 D.L. 124

26/10/2019. Vedi pure comma 2 e ss., art. 7 D.L. 124 26/10/2019.

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Articolo 8 – Destinatario registrato(1)

In vigore dal 14/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 05/11/2021 n. 180 Articolo 1

  1. Il soggetto che intende operare come destinatario registrato e’ preventivamente autorizzato dall’Amministrazione finanziaria competente; l’autorizzazione, valida fino a revoca, e’ rilasciata in considerazione dell’attivita’ svolta dal soggetto presso il proprio deposito. I prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo sono separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito. Al destinatario registrato e’ attribuito un codice di accisa.

1-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 in materia di tabacchi lavorati, l’autorizzazione di cui al comma 1 e’ negata e l’istruttoria per il relativo rilascio e’ sospesa allorche’ ricorrano, nei confronti del soggetto che intende operare come destinatario registrato, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta autorizzazione trovano applicazione rispettivamente le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di societa’, l’autorizzazione e’ negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa e’ sospeso, allorche’ le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonche’ a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

  1. Per il destinatario registrato che intende ricevere soltanto occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, l’autorizzazione di cui al medesimo comma 1 e’ valida per un unico movimento e per una quantita’ prestabilita di prodotti, provenienti da un unico soggetto speditore. In tale ipotesi copia della predetta autorizzazione, riportante gli estremi della garanzia prestata, deve scortare i prodotti unitamente alla copia stampata del documento di
    accompagnamento elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo di cui all’articolo 6, comma 5.
  2. Il destinatario registrato non puo’ fabbricare, trasformare, detenere ne’ spedire prodotti soggetti ad accisa. Egli ha l’obbligo di:
  3. fornire, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del mittente, garanzia per il pagamento dell’imposta gravante sui medesimi;
  4. provvedere, fatta eccezione per il destinatario registrato di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 6-bis, ad iscrivere nella propria contabilita’ i prodotti di cui alla lettera a) non appena ricevuti;
  5. sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l’effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) che, qualora allo stato sfuso, sono travasati nei serbatoi, riservati ai prodotti ricevuti in regime sospensivo, del deposito di cui al comma 1 nonche’ a riscontrare l’avvenuto pagamento dell’accisa.
  6. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l’accisa e’ esigibile all’atto del ricevimento dei prodotti e deve essere pagata, secondo le modalita’ vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.
  7. I tabacchi lavorati acquistati dal soggetto di cui al comma 1 rispettano le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 39-duodecies in materia di apposizione del contrassegno di legittimazione; l’autorizzazione di cui al comma 1 per i tabacchi lavorati e’ subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
  8. I tabacchi lavorati di cui al comma 5 devono essere iscritti nella tariffa di vendita e venduti tramite le rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
  9. Con provvedimento del Direttore dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabiliti la procedura per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilita’ indicata nel comma 3, lettera b), nonche’ gli obblighi che il destinatario registrato e’ tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e comunitarie del settore dei tabacchi lavorati.
  10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.

(1)Vedi anche il comma 937 dell’art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017.

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Articolo 8 bis –

Art. 8-bis Destinatario certificato

In vigore dal 14/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 05/11/2021 n. 180 Articolo 1

  1. Il soggetto che intende operare come destinatario certificato e’ autorizzato preventivamente dall’Amministrazione finanziaria e deve avere, per i prodotti sottoposti ad accisa diversi dai tabacchi lavorati, la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato e, per i tabacchi lavorati, la qualifica di destinatario registrato. L’autorizzazione e’ valida fino a revoca. I prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro sono ricevuti presso il deposito del predetto soggetto e sono contabilizzati in appositi registri. Al destinatario certificato e’ attribuito un codice identificativo.
  2. Il destinatario certificato individua nell’ambito del proprio deposito l’area separata e distinta o, nel caso di cui al comma 6, il locale in cui intende ricevere e detenere ad accisa assolta i prodotti di cui al comma 1.
  3. Il destinatario certificato ha l’obbligo di:
  4. prestare, prima della spedizione dei prodotti da parte dello speditore certificato, una garanzia per il pagamento dell’imposta gravante sui medesimi;
  5. introdurre nel deposito e iscrivere nella contabilita’ di cui al comma 1 i prodotti di cui alla lettera a) al momento della loro presa in consegna, con l’indicazione degli estremi del relativo e-DAS;
  6. pagare l’accisa entro il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti di cui alla lettera a);
  7. sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l’effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) e il pagamento dell’accisa.
  8. La garanzia di cui al comma 3, lettera a) e’ prestata con le modalita’ ritenute idonee dall’Amministrazione finanziaria, e’ valida in tutti i Paesi dell’Unione europea ed e’ determinata nella misura pari al 100 per cento dell’accisa gravante sui prodotti.
  9. L’accisa e’ esigibile nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato.
  10. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettere a), c) e d), l’Amministrazione finanziaria puo’ autorizzare il soggetto che intende ricevere solo occasionalmente prodotti sottoposti ad accisa, provenienti da un unico speditore certificato ubicato in un altro Stato membro e gia’ immessi in consumo in un altro Stato membro, ad operare come destinatario certificato occasionale in relazione ad un unico movimento e per una quantita’ prestabilita di prodotti.
  11. I tabacchi lavorati acquistati ai sensi del presente articolo sono commercializzati per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. I medesimi tabacchi devono risultare iscritti nella tariffa di vendita, rispettare le vigenti disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco ed essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all’articolo 39-duodecies. Per i prodotti di cui al presente comma, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti la procedura per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilita’ indicata nel comma 3, lettera b), nonche’ gli obblighi che il destinatario certificato e’ tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e unionali del settore dei tabacchi lavorati.
  12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di prodotti non unionali sottoposti ad accisa.

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Articolo 9 – Speditore registrato

In vigore dal 14/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 05/11/2021 n. 180 Articolo 1

  1. Il soggetto che intende operare come speditore registrato e’ preventivamente autorizzato, per ogni tipologia di prodotti sottoposti ad accisa oggetto della propria attivita’, dal competente Ufficio dell’Amministrazione finanziaria, individuato in relazione alla sede legale del medesimo soggetto. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall’articolo 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. Allo speditore registrato e’ attribuito, prima dell’inizio della sua attivita’, un codice di accisa.
  2. Lo speditore registrato non puo’ detenere prodotti in regime sospensivo. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, in materia di garanzia, il medesimo speditore ha l’obbligo di:
  3. iscrivere nella propria contabilita’ i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo al momento della spedizione, con l’indicazione degli estremi del documento di accompagnamento e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;
  4. fornire al trasportatore una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo;
  5. sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarita’ delle spedizioni effettuate.

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Articolo 9 bis –

Art. 9-bis Speditore certificato

In vigore dal 14/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 05/11/2021 n. 180 Articolo 1

  1. Il soggetto che intende operare come speditore certificato e’ preventivamente autorizzato dall’Amministrazione finanziaria; l’autorizzazione, valida fino a revoca, e’ rilasciata in considerazione dell’attivita’ economica svolta dal soggetto. I prodotti sottoposti ad accisa, gia’ immessi in consumo nel territorio dello Stato e trasportati nel territorio di un altro Stato membro per la consegna ad un soggetto avente la qualifica di destinatario certificato, sono contabilizzati in appositi registri approvati dall’Amministrazione finanziaria. Allo speditore certificato e’ attribuito un codice identificativo. Restano ferme le disposizioni specifiche previste dal comma 4 in materia di tabacchi lavorati.
  2. Lo speditore certificato ha l’obbligo di:
  3. iscrivere nella contabilita’ di cui al comma 1 i prodotti trasferiti in un altro Stato membro al momento della loro spedizione, con l’indicazione degli estremi del relativo e-DAS e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;
  4. fornire al trasportatore il codice unico di riferimento amministrativo semplificato di cui all’articolo 10, comma 3;
  5. sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarita’ delle spedizioni dei prodotti di cui al comma 1 effettuate.
  6. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, l’Amministrazione finanziaria puo’ autorizzare il soggetto che intende, nell’ambito della sua attivita’ economica, solo occasionalmente trasportare in un altro Stato membro prodotti sottoposti ad accisa e gia’ immessi in consumo nel territorio nazionale, ad operare come speditore certificato occasionale in relazione ad un unico movimento e per una quantita’ prestabilita di prodotti.
  7. Per i tabacchi lavorati sono stabiliti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i requisiti e la procedura per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilita’ indicata nel comma 2, lettera a) nonche’ gli obblighi che lo speditore certificato e’ tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e unionali del settore dei tabacchi lavorati.
  8. Per i prodotti gia’ assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, trasferiti ai sensi del presente articolo, l’accisa pagata nel territorio dello Stato e’ rimborsata ai sensi dell’articolo 14 su richiesta dello speditore certificato, a condizione che quest’ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri che il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione dei prodotti abbia ricevuto gli stessi e abbia versato l’accisa nel medesimo Stato membro.
  9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di prodotti non unionali sottoposti ad accisa.

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Articolo 10

Art. 10 Circolazione di prodotti gia’ immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato

In vigore dal 14/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 05/11/2021 n. 180 Articolo 1

  1. Sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono trasportati nel territorio nazionale per esservi consegnati per scopi commerciali. In tal caso i medesimi prodotti sono spediti da uno speditore certificato dello Stato membro nel quale sono stati immessi in consumo e ricevuti da un destinatario certificato nazionale.
  2. Ai fini del presente articolo per prodotti consegnati per scopi commerciali si intendono i prodotti di cui al comma 1 trasportati, nel territorio dello Stato, nei casi diversi da quelli contemplati dagli articoli 10-bis e 11.
  3. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve aver luogo con l’e-DAS emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione. Al predetto documento e’ attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato.
  4. La circolazione di cui al comma 1 inizia nel momento in cui i prodotti lasciano i locali dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione.
  5. La circolazione di cui al comma 1 si conclude nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale presso il suo deposito. Tale circostanza e’ attestata, fatta eccezione per quanto previsto ai commi

9 e 10, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario certificato all’Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest’ultimo validata. La trasmissione della predetta nota e’ effettuata entro le ventiquattro ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale.

  1. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 1, la presa in consegna di cui al comma 5 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l’iscrizione nella contabilita’ del destinatario certificato, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualita’ e quantita’ dei prodotti scaricati.
  2. Non sono considerati come prodotti consegnati per scopi commerciali i prodotti gia’ assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra il territorio del suddetto Stato membro e il territorio nazionale e che non siano disponibili per la vendita quando la nave o l’aeromobile si trova nel territorio dello Stato.
  3. Per i prodotti di cui al comma 1, qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, i medesimi prodotti circolano con un documento di riserva contenente gli stessi dati dell’e-DAS. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore certificato nel sistema informatizzato non appena quest’ultimo e’ nuovamente disponibile. L’e-DAS sostituisce il predetto documento di riserva, copia del quale e’ conservata dallo speditore certificato e dal destinatario certificato nazionale, che ne riportano gli estremi nella propria contabilita’.
  4. Per i prodotti di cui al comma 1, qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento da parte del destinatario certificato nazionale, quest’ultimo presenta all’Ufficio competente dell’Amministrazione finanziaria un documento di riserva contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 5, attestante l’avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato e’ nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario certificato trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il predetto documento di riserva.
  5. In assenza della nota di ricevimento non causata dall’indisponibilita’ del sistema informatizzato, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell’Autorita’ competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa; per merci spedite dal territorio nazionale, in assenza della nota di ricevimento non causata dall’indisponibilita’ del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di prodotti ai sensi del presente articolo puo’ essere effettuata, in casi eccezionali, dall’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell’attestazione delle autorita’ competenti dello Stato membro di destinazione.
  6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.

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Articolo 10 bis –

Altre disposizioni relative alla circolazione di prodotti gia’ immessi in consumo in un altro Stato membro

In vigore dal 14/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 05/11/2021 n. 180 Articolo 1

  1. I prodotti gia’ assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, che siano stati acquistati da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attivita’ economica, agisca in qualita’ di privato, e siano stati spediti o trasportati nel territorio dello Stato direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato. Gli acquisti dei tabacchi lavorati, effettuati ai sensi del presente comma, avvengono con modalita’ diverse da quelle della vendita a distanza transfrontaliera di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, n. 2014/40/UE.
  2. Per i prodotti di cui al comma 1, il debitore dell’accisa e’ il rappresentante fiscale designato dal venditore, avente sede nel territorio dello Stato e preventivamente autorizzato dall’Amministrazione finanziaria.
  3. Prima della spedizione dei prodotti di cui al comma 1, il rappresentante fiscale di cui al comma 2 fornisce una garanzia per il pagamento dell’accisa sui medesimi prodotti presso l’Ufficio competente dell’Amministrazione finanziaria. Il medesimo rappresentante fiscale e’ tenuto altresi’ a pagare l’accisa dovuta secondo le modalita’ vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti al destinatario e tenere una contabilita’ delle forniture effettuate. Il rappresentante fiscale deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare il corretto pagamento dell’accisa.
  4. Per gli acquisti di tabacchi lavorati effettuati ai sensi del presente articolo, il rappresentante fiscale, fermi restando
    gli adempimenti di cui al comma 3, e’ tenuto a dare comunicazione delle spedizioni, prima dell’arrivo della merce, all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Il contenuto e le modalita’ di tali comunicazioni sono stabilite con determinazione del Direttore dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
  5. Le procedure per l’autorizzazione di cui al comma 2 e le modalita’ per la prestazione della garanzia e per la tenuta della contabilita’ di cui al comma 3 sono stabilite, in relazione alle rispettive competenze, con decreto del Direttore dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane.
  6. I tabacchi lavorati acquistati ai sensi del comma 1 devono essere iscritti nelle tariffe di vendita di cui all’articolo 39-quater, rispettare le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, ed essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all’articolo 39-duodecies. Con provvedimento del Direttore dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabiliti, relativamente agli acquisiti di tabacchi lavorati effettuati ai sensi del presente articolo, i requisiti soggettivi richiesti ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 nonche’ le modalita’ per l’acquisto e le modalita’ per la consegna in conformita’ a quanto previsto dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, al fine di garantire l’osservanza della specifica normativa nazionale di distribuzione.
  7. Per i prodotti gia’ assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, acquistati da un soggetto stabilito in un altro Stato membro, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attivita’ economica, agisca in qualita’ di privato, spediti o trasportati, direttamente o indirettamente dal venditore nazionale o per suo conto nel medesimo Stato membro, l’accisa pagata nel territorio dello Stato e’ rimborsata ai sensi dell’articolo 14, comma 3, su richiesta del venditore, a condizione che quest’ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri di avere ottemperato, anche tramite il proprio rappresentante fiscale, nello Stato membro di destinazione dei prodotti, alle procedure di cui al comma 3.

7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.

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Articolo 10 ter –

Irregolarita’ nella circolazione di prodotti gia’ immessi in consumo in un altro Stato membro

In vigore dal 14/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 05/11/2021 n. 180 Articolo 1

  1. In caso di irregolarita’ o di infrazione verificatasi nel corso della circolazione di prodotti gia’ immessi in consumo in un altro Stato membro, si applicano, salvo quanto previsto per l’esercizio dell’azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:
  2. l’accisa e’ corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato alla irregolarita’ o all’infrazione e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della irregolarita’ o dell’infrazione;
  3. l’accisa e’ riscossa in Italia se l’irregolarita’ o l’infrazione si e’ verificata nel territorio dello Stato;
  4. se l’irregolarita’ o l’infrazione e’ accertata nel territorio dello Stato e non e’ possibile determinare il luogo in cui essa si e’ effettivamente verificata, si presume che l’irregolarita’ o l’infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e nel momento in cui e’ stata accertata;
  5. se entro tre anni dalla data di acquisto dei prodotti gia’ immessi in consumo in un altro Stato membro viene individuato il luogo in cui l’irregolarita’ o l’infrazione si e’ effettivamente verificata, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l’accisa eventualmente riscossa nel territorio dello Stato viene rimborsata con gli interessi calcolati, nella misura prevista dall’articolo 3, comma 4, dal giorno della riscossione fino a quello dell’effettivo rimborso. A tale fine, il soggetto che ha pagato l’accisa fornisce all’Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui e’ comunicato al medesimo l’avvenuto accertamento del luogo in cui l’irregolarita’ o l’infrazione si e’ effettivamente verificata, la prova che l’accisa e’ stata pagata nell’altro Stato membro.
  6. Nei casi in cui l’accisa sia stata riscossa in Italia ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l’Amministrazione finanziaria informa le competenti autorita’ dello Stato membro in cui i prodotti sono stati inizialmente immessi in consumo.
  7. In caso di perdita irrimediabile, totale o parziale o distruzione totale, come definite all’articolo 4, comma 5, dei prodotti di cui agli articoli 10, comma 1, e 10-bis, comma 1, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, e’ concesso l’abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall’Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti e’ avvenuta per caso fortuito o per forza
    Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti che determinano la perdita irrimediabile o la distruzione totale dei prodotti, imputabili esclusivamente al soggetto obbligato a titolo di colpa non grave e quelli, determinanti la suddetta perdita o distruzione, che siano imputabili a terzi e non siano altresi’ imputabili a titolo di dolo o colpa grave al soggetto obbligato, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.

3-bis. Nel caso in cui, durante la circolazione dei prodotti di cui all’articolo 10, comma 1, e 10-bis, comma 1, si verifichi una perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti, l’abbuono della relativa imposta e’ concesso, salvo che l’Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di sospettare frodi o irregolarita’, se l’entita’ della medesima perdita e’ inferiore a quella determinata con riferimento alle soglie comuni individuate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2020/262. Nelle more della determinazione delle soglie comuni di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55.

  1. Qualora il soggetto di cui al comma 1, lettera a), dimostri di aver pagato l’accisa, o abbia diritto all’abbuono d’imposta ai sensi dei commi 3 e 3-bis l’Amministrazione finanziaria procede allo svincolo, totale o parziale, della garanzia dal medesimo prestata.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.

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Articolo 11 – Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati

In vigore dal 14/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 05/11/2021 n. 180 Articolo 1

  1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l’accisa e’ dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.
  2. Possono considerarsi acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:
  3. bevande spiritose, 10 litri;
  4. prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
  5. vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;
  6. birra, 110 litri;
  7. sigarette, 800 pezzi;
  8. sigaretti, 400 pezzi;
  9. sigari, 200 pezzi;
  10. tabacco da fumo, 1 chilogrammo.

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 per le sigarette acquistate, ai sensi del comma 1, nel territorio di uno degli Stati membri menzionati all’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/79/CEE e che applicano, alle medesime sigarette, un’accisa inferiore a quanto indicato dall’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della medesima direttiva 92/79/CEE, il quantitativo di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo e’ ridotto a 300 pezzi. Con provvedimento del Direttore dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono individuati, con cadenza annuale, gli Stati membri per i quali vige la riduzione indicata nel primo periodo del presente comma.

  1. Al fine della determinazione dell’uso proprio di cui al comma 2 sono tenuti in considerazione anche le modalita’ di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l’oggetto dell’eventuale attivita’ commerciale svolta dal detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti.
  2. I prodotti acquistati, non per uso proprio, e trasportati in quantita’ superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all’articolo 10. Le medesime disposizioni si applicano ai prodotti energetici trasportati dai privati o per loro conto con modalita’ di trasporto atipico. E’ considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori per usi speciali o dall’eventuale bidone di scorta, di capacita’ non superiore a 10 litri, nonche’ il trasporto di
    prodotti energetici liquidi destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate per conto di operatori economici.
  3. Ai fini del comma 4 sono considerati ‘serbatoi normali’ di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati ‘serbatoi normali’ i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l’utilizzazione diretta del gas come carburante, nonche’ i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali. Ai fini del comma 4 e’ considerato ‘contenitore per usi speciali’ qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro.

5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.

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Articolo 12

Art. 12 Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa

In vigore dal 14/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 05/11/2021 n. 180 Articolo 1

  1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalita’ stabilite e circolano nel territorio dello Stato con un apposito documento di accompagnamento analogo all’e-DAS.
  2. Nel caso di spedizioni fra localita’ nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, e’ utilizzato l’e-DAS.
  3. Alle autobotti e alle bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti assoggettati ad accisa si applicano le disposizioni dell’articolo 6, comma 15-bis.
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato. Le disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.

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Articolo 13 – Contrassegni fiscali

In vigore dal 01/04/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 1

  1. I prodotti sottoposti ad accisa, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato sono muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.
  2. I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni fiscali sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito.
  3. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore di cui all’articolo 10-bis, comma 1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalita’ previste per il depositario nazionale, tramite il proprio rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, designato dai medesimi soggetti e preventivamente autorizzato dall’Amministrazione finanziaria.
  4. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l’osservanza delle modalita’

previste dall’articolo 6.

  1. Per i contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all’ammontare dell’accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultino applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; fatto salvo quanto previsto dal comma 8, per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.
  2. Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno fiscale, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all’ammontare dell’accisa gravante sulla partita trasportata.
  3. Gli importatori di prodotti da contrassegnare possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni fiscali da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della presentazione in dogana per l’importazione. L’autorizzazione e’ subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo e’ determinato in relazione all’ammontare dell’accisa gravante sul quantitativo da importare. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata se nel termine di dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni fiscali, i prodotti non vengono presentati in dogana per l’importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni fiscali non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni fiscali restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.
  4. Per i prodotti contrassegnati per i quali l’accisa e’ divenuta esigibile ed e’ stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo dei contrassegni fiscali ad essi applicati e’ rimborsato al netto delle spese di emissione e la cauzione di cui al comma 5 e’ svincolata, subordinatamente alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dal competente Ufficio delle dogane, che i contrassegni medesimi siano stati rimossi o distrutti.
  5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all’articolo 39-duodecies.

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Articolo 14 – Rimborsi dell’accisa

In vigore dal 03/12/2016

Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 4 ter

  1. L’accisa e’ rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell’accisa versata ovvero mediante altra modalita’ prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.
  2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera e), e dall’articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto puo’ essere esercitato.
  3. Per i prodotti per i quali e’ prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all’atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d’imposta.
  4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell’accisa, il rimborso e’ richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.
  5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell’articolo 1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso.
  6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell’operatore nell’esercizio dell’attivita’ economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottenga un prodotto per il quale e’ dovuta l’accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. La richiesta di rimborso e’ presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le predette operazioni.
  7. Il rimborso puo’ essere concesso anche mediante accredito dell’imposta da utilizzare per il pagamento dell’accisa ovvero mediante altra modalita’ prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione. In caso di dichiarazioni
    infedeli, volte a ottenere il rimborso per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all’accertamento e al pagamento dell’imposta.
  8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30.

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Articolo 15 – Recupero dell’accisa e prescrizione del diritto all’imposta

In vigore dal 03/12/2016

Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 4 ter

  1. Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, gli uffici notificano, con le modalita’ di cui all’articolo 19-bis, comma 1, del presente testo unico, un avviso di pagamento fissando per l’adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione.
  2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, l’avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo e’ notificato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell’omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o dell’indebita restituzione ovvero dell’irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa in un impiego agevolato. Tale termine e’ aumentato a dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico per cui sussiste l’obbligo di denuncia all’autorita’ giudiziaria.
  3. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell’Agenzia e’ di cinque anni ovvero, limitatamente ai tabacchi lavorati, di dieci anni.
  4. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti che si trovano in regime sospensivo, diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 3 decorre dalla data del verbale di constatazione delle deficienze medesime.
  5. La prescrizione del credito d’imposta e’ interrotta quando viene esercitata l’azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.
  6. Sempreche’ non siano iniziate attivita’ amministrative di accertamento delle quali i soggetti alle stesse sottoposti abbiano avuto formale conoscenza, i registri, le dichiarazioni e i documenti prescritti dalla disciplina di riferimento dei vari settori d’imposta devono essere conservati per cinque anni successivi a quello di imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni.
  7. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30.

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Articolo 16 – Privilegio

In vigore dal 19/12/2012

Modificato da: Decreto-legge del 18/10/2012 n. 179 Articolo 34 sexies

  1. Il credito dell’amministrazione finanziaria per i tributi previsti dal presente testo unico ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprieta’ di terzi.
  2. Per i crediti derivanti da violazioni, le materie prime, i prodotti, i serbatoi, il macchinario ed il materiale mobile, di cui al precedente comma, garantiscono l’amministrazione finanziaria, a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe, delle pene pecuniarie e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge.
  3. I crediti vantati dai soggetti passivi dell’accisa e dai titolari di licenza per l’esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall’ 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto,
    limitatamente ad un importo corrispondente all’ammontare dell’accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione.

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Articolo 17 – Esenzioni

In vigore dal 14/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 05/11/2021 n. 180 Articolo 1

  1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:
  2. ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
  3. ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
  4. alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;
  5. ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.
  6. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalita’ stabilite dalla normativa nazionale. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Unione europea, con l’osservanza della procedura all’uopo prevista.
  7. Le forze armate e le organizzazioni di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime sospensivo con il documento amministrativo elettronico di cui all’articolo 6, comma 5, e con un certificato di esenzione conforme al formulario adottato dalla Commissione con atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262.

3-bis. Le disposizioni relative all’articolo 6, commi 5 e 6, non si applicano alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati alle forze armate di cui al comma 1, lettera c), nell’ambito di una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord Atlantico, salvo quanto diversamente disposto da eventuali accordi stipulati ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2020/262.

  1. La colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l’applicazione di una aliquota ridotta sono stabilite in conformita’ alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale. In luogo della marcatura, puo’ essere previsto il condizionamento in recipienti di determinata capacita’.

4-bis. I tabacchi lavorati sono esenti dal pagamento dell’accisa quando sono:

  1. denaturati e usati a fini industriali od orticoli;
  2. distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
  3. destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualita’ dei prodotti;
  4. riutilizzati dal produttore.

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Articolo 18 – Poteri e controlli

In vigore dal 01/01/2017

Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

  1. L’amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi di cui al presente testo unico; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, e presso i destinatari registrati nonche’ presso gli altri impianti soggetti a denuncia, puo’ applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato o del destinatario registrato ovvero degli altri soggetti obbligati alla denuncia, l’attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l’installazione di strumenti di misura. Presso i depositi fiscali possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l’effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici.

1-bis. Per i depositi fiscali abilitati all’attivita’ di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale di cui al comma 1 e’ effettuata permanentemente da parte del personale dell’Amministrazione finanziaria che si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza.

  1. I funzionari dell’amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all’ 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta’ di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell’accertamento delle violazioni alla disciplina dei tributi di cui al presente testo unico; possono, altresi’, accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove e’ custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facolta’ di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.
  2. Gli ufficiali, gli ispettori ed i sovrintendenti della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all’acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono:
  3. invitare il responsabile d’imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all’attivita’ industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione;
  4. richiedere, previa autorizzazione del comandante regionale, ad aziende ed istituti di credito o all’amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalita’ e i termini previsti dall’ 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell’accertamento in altri settori impositivi;
  5. richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;
  6. procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico.
  7. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l’amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, e’ disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze.
  8. L’Amministrazione finanziaria puo’ effettuare interventi presso soggetti che svolgono attivita’ di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l’osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
  9. Il personale dell’amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all’art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di finanza hanno facolta’ di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresi’ facolta’, per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonche’ di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.

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Articolo 19 – Accertamento delle violazioni

In vigore dal 03/12/2016

Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 4 ter

  1. La constatazione delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico compete ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed e’ effettuata mediante processo verbale.
  2. I processi verbali di constatazione di violazioni per le quali sussiste l’obbligo di denuncia all’autorita’ giudiziaria sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti sia alla competente autorita’ giudiziaria sia all’ufficio dell’Agenzia competente all’accertamento dell’imposta e alla sua liquidazione. Quest’ultimo provvede alla tempestiva trasmissione degli atti emessi alla predetta autorita’ giudiziaria e alla comunicazione a quest’ultima, anche successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni utili.
  3. I processi verbali di constatazione di violazioni diverse da quelle di cui al comma 2 sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti all’ufficio dell’Agenzia competente all’accertamento dell’imposta e alla sua liquidazione.
  4. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all’articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest’ultimo puo’ comunicare all’ufficio dell’Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell’avviso di pagamento di cui all’articolo 15 del presente testo unico e dell’atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  5. L’Ufficio delle dogane e l’Ufficio regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l’applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel loro ambito territoriale.

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Articolo 19 bis –

Utilizzo della posta elettronica certificata

In vigore dal 03/12/2016

Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 4 ter

  1. L’invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano i tributi previsti dal presente testo unico, ivi compresi gli avvisi di pagamento di cui all’articolo 15, comma 1, effettuato da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite la posta elettronica certificata di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, di seguito denominata PEC, ha valore di notificazione. Resta salva per l’Agenzia la possibilita’ di notificare i predetti atti e comunicazioni mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, anche per il tramite di un messo speciale autorizzato dall’ufficio competente.
  2. Per i fini di cui al comma 1, i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta nonche’ quelli che intendono iniziare un’attivita’ subordinata al rilascio di una licenza o di un’autorizzazione, comunque denominata, previste dal presente testo unico comunicano preventivamente all’Agenzia il proprio indirizzo di PEC.

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Articolo 20 – (Art. 31 D.L. n. 331/1993) Mutua assistenza per recupero crediti

In vigore dal 14/12/1995 al 01/04/2010

Soppresso dal 01/04/2010 da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 1

  1. Le disposizioni degli articoli 346-bis e 346-ter del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvate con decreto del

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, si applicano anche ai crediti relativi ai diritti di accisa.

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Articolo 21 – Prodotti sottoposti ad accisa (N.D.R.: Per le aliquote vedi allegato 1 )

In vigore dal 01/01/2020

Modificato da: Legge del 27/12/2019 n. 160 Articolo 1

  1. Si intendono per prodotti energetici:
  2. i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
  3. i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;
  4. i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;
  5. i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
  6. i prodotti di cui al codice NC 3403;
  7. i prodotti di cui al codice NC 38 11;, g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;
  8. i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.
  9. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell’allegato I:
  10. benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59);
  11. benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49);
  12. petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25);
  13. oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);
  14. oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);
  15. gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);
  16. gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
  17. carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704).
  18. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano
    messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l’aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente.
  19. E’ sottoposto ad accisa, con l’aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.
  20. E’ sottoposto ad accisa, con l’aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l’aliquota prevista per gli oli combustibili densi.
  21. I prodotti di cui al comma 2, lettera h), sono sottoposti ad accisa, con l’applicazione dell’aliquota di cui all’allegato I, al momento della fornitura da parte di societa’, aventi sede legale nel territorio nazionale, registrate presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane. Le medesime societa’ sono obbligate al pagamento dell’imposta secondo le modalita’ previste dal comma 8. Il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane puo’ autorizzare il produttore nazionale, l’importatore ovvero l’acquirente di prodotti provenienti dagli altri Paesi della Comunita’ europea a sostituire la societa’ registrata nell’assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera fornitura anche l’estrazione o la produzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), da impiegate per uso proprio.
  22. Le societa’ di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma, hanno l’obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell’accisa, determinata, dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto dell’imposta dovuta nell’anno precedente. Per il primo anno di attivita’ l’importo della cauzione e’ determinato, dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, nella misura di un quarto dell’imposta annua da versare in relazione ai dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai dati in possesso del medesimo Ufficio. L’Agenzia delle dogane ha facolta’ di esonerare dal predetto obbligo i soggetti affidabili e di notoria solvibilita’. L’esonero puo’ essere revocato in qualsiasi momento ed in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
  23. L’imposta di cui al comma 6 e’ versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei quantitativi dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), forniti nell’anno precedente. Il versamento a saldo e’ effettuato entro la fine del primo trimestre dell’anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente i dati dei quantitativi forniti nell’anno immediatamente precedente e al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate, successive. In caso di cessazione dell’attivita’ del soggetto nel corso dell’anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione.
  24. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l’applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell’allegato I; le stesse aliquote sono applicate:
  25. ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;
  26. ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l’autoproduzione di energia elettrica e vapore;
  27. ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l’alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l’autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

9-bis. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento.

9-ter. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:

  1. oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh;
  2. gas naturale 0,220 mc per kWh;
  3. gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh;
  4. gasolio 0,186 kg per kWh;
  5. olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh;
  6. carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh.
  7. Nella movimentazione con gli Stati membri della Comunita’ europea, le disposizioni relative ai controlli e alla
    circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano soltanto ai seguenti prodotti energetici, anche quando destinati per gli impieghi di cui al comma 13:
  8. i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
  9. i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;
  10. i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali dei prodotti sfusi;
  11. i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711 29;
  12. i prodotti di cui ai codici NC 2901 10;
  13. i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;
  14. i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00;

  1. i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.
  2. I prodotti di cui al comma 10 possono essere esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, in tutto o in parte, dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che non siano tassati ai sensi del comma 2.
  3. Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l’imposta e’ dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attivita’ economiche nelle Comunita’ europee sotto il codice DI 26 “Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività’ economiche nella Comunita’ europea.
  5. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15 gradi Celsius ed alla pressione normale.

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Articolo 21 bis – Disposizioni particolari per le emulsioni.

In vigore dal 01/01/2014

Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1

  1. Nell’ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dall’1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, e’ stabilita un’accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all’impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:
  2. emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
  • usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;
  • usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;
  1. emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
  • usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;
  • per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
  1. emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
  • usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;
  • per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.
  1. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni di cui al comma 1 ai fini della verifica dell’idoneita’ all’impiego nella carburazione e nella combustione.

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Articolo 22 – Impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione.

In vigore dal 01/06/2007

Modificato da: Decreto legislativo del 02/02/2007 n. 26 Articolo 1

  1. Il consumo di prodotti energetici all’interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non e’ considerato fatto generatore di accisa se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati sia all’interno che al di fuori dello stabilimento. Per i consumi non connessi alla produzione di prodotti energetici e per la propulsione dei veicoli a motore e’ dovuta l’accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione di prodotti energetici anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidita’ dei prodotti energetici, effettuate nell’interno dei depositi fiscali.
  2. Non si considera altresi’ fatto generatore d’accisa il consumo di prodotti energetici quando i medesimi sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i “trattamenti definiti” previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, come modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, e successive modificazioni.
  3. Piu’ stabilimenti di cui al comma 1 e quelli nei quali si effettuano le operazioni di cui al comma 2, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell’ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico.
  4. Non si considerano stabilimenti di produzione di prodotti energetici gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisa, ad eccezione degli stabilimenti che attuano i processi di cui all’articolo 21, comma 13.
  5. Non si considera produzione di prodotti energetici:
  6. l’operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantita’ di prodotti energetici;
  7. l’operazione nel corso della quale viene reimpiegato il prodotto energetico recuperato, a condizione che l’importo dell’accisa pagata su tale prodotto non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sul prodotto energetico reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;
  8. l’operazione di miscelazione di prodotti energetici tra di loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l’accisa sia stata gia’ pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione ovvero che sulla miscela non sia dovuta l’accisa di ammontare superiore a quello gia’ pagato sui
    singoli componenti.

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Articolo 22 bis – Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa.

In vigore dal 01/01/2008

Modificato da: Legge del 27/12/2006 n. 296 Articolo 1

  1. Nell’ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, e’ applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all’allegato I. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonche’ le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l’assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorita’ al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di validita’ del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purche’ vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell’entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L’efficacia della disposizione di cui al presente comma e’ subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita’ europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
  • Nelle more dell’autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell’entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l’anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate e’ assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003, dall’Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell’accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del con-tingente e’ assegnata, dall’Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell’ambito di contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantita’ di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sotto scritti, proporzionalmente a tali quantita’. L’eventuale mancata realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonche’ dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la

decadenza dall’accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all’operatore nell’ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.

  1. Entro il 1 marzo di ogni anno di validita’ del programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell’anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validita’ del programma di cui al comma 1, e’ rideterminata la misura dell’agevolazione di cui al medesimo comma 1.
  2. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell’agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 e’ conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l’erario, a partire dall’anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell’aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita’ europea, l’efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e’ subordinata all’autorizzazione stessa.
  3. Allo scopo di incrementare l’utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale e’ stabilita, nell’ambito di un programma triennale a decorrere dal 1 gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:
  4. bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;
  5. etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
  6. additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
  • per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
  • per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.

5-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell’agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell’impiego nella carburazione, nonche’ le modalita’ di verifica della loro idoneita’ ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull’intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall’inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, e’ eventualmente rideterminata la misura dell’agevolazione di cui al medesimo comma 5.

5-ter. In caso di aumento dell’aliquota di accisa sulle benzine di cui all’allegato I, l’aliquota di accisa relativa all’ETBE, di cui al comma 5, lettera b), e’ conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerente-mente con quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, relativa alla

promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

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Articolo 23 – Depositi fiscali di prodotti energetici (1)(2)

In vigore dal 14/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 05/11/2021 n. 180 Articolo 1

  1. Il regime del deposito fiscale e’ consentito:
  2. per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all’articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti energetici di cui all’articolo 21, comma 3, ove destinati a carburazione e combustione, nonche’ i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell’articolo 21, commi 4 e 5;
  3. per gli impianti petrolchimici.
  4. L’esercizio degli impianti di cui al comma 1 e’ subordinato al rilascio della licenza di cui all’articolo 63.
  5. La gestione in regime di deposito fiscale puo’ essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessita’ operative e di approvvigionamento dell’impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacita’ non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacita’ non inferiore a 10.000 metri cubi.
  6. La gestione in regime di deposito fiscale puo’ essere, altresi’, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacita’ inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacita’ inferiore a 10.000 metri cubi quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
  7. il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell’Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all’Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio;
  8. il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarita’, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.
  9. L’esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 3 e 4 e’ subordinato al rilascio della licenza di cui all’articolo 63.
  10. L’autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e’ negata ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del codice penale, per i quali sia prevista la pena della reclusione. La predetta autorizzazione e’ altresi’ negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano state definite nell’ultimo quinquennio, nonche’ ai soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entita’, alle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell’ultimo quinquennio.
  11. L’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e’ sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per uno dei reati indicati nel comma 6.
  12. L’autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 puo’ essere sospesa dall’Autorita’ giudiziaria, anche su richiesta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del depositario autorizzato per il quale sia stato emesso, ai sensi dell’ articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. L’autorizzazione di cui al primo periodo e’ in ogni caso sospesa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli laddove venga pronunciata nei confronti del depositario autorizzato sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla emissione della sentenza irrevocabile.
  13. L’autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e’ revocata ai soggetti nei cui confronti e’ stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di
    applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia prevista la pena della reclusione.
  14. La licenza di cui al comma 2 e’ negata, sospesa e revocata allorche’ ricorrano rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6, 8 e 9 e l’istruttoria per il rilascio e’ sospesa allorche’ ricorrano le condizioni di cui al comma 7.
  15. Nel caso di persone giuridiche e di societa’, l’autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle stesse e’ sospeso, allorche’ le situazioni di cui ai commi da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonche’ a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
  16. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la permanenza delle condizioni previste dal comma 4 e, nel caso esse non possano ritenersi sussistenti, l’autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata. Contestualmente all’emissione del provvedimento di sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata, su richiesta dell’esercente il deposito, la licenza di cui all’articolo 25, comma 4.
  17. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell’impiego dei prodotti energetici, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli puo’ prescrivere l’installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; puo’, altresi’, adottare sistemi di verifica e di controllo con l’impiego di tecniche telematiche ed informatiche.
  18. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4 dotati di un idoneo sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede al controllo dell’accertamento e della liquidazione dell’imposta avvalendosi dei dati necessari alla determinazione della quantita’ e della qualita’ dei prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con accesso in modo autonomo e diretto.
  19. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti energetici di cui all’articolo 21, comma 2, ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantita’ e qualita’ dal competente ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli ricevuti ed introdotti ai sensi dell’articolo 8-bis.
  20. Per i prodotti immessi in consumo che devono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 13.
  21. La presente disposizione non si applica al gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00), al carbone (codice NC 2701), alla lignite (codice NC 2702) e al coke (codice NC 2704).

(1) Articolo così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’art. 1, comma 535, lett. e) legge 11 dicembre 2016 n. 232. Ai sensi del successivo comma 536 del citato art. 1 legge n. 232 del 2016 per i depositi commerciali gestiti in regime di deposito fiscale, le disposizioni del comma 4 del presente articolo hanno effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della medesima legge n. 232/2016.

(2) Vedi anche il comma 937 e ss. dell’art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017.

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Articolo 24 – (Art. 20 D.L. n. 331/1993) – Impieghi agevolati.

In vigore dal 01/06/2007

Modificato da: Decreto legislativo del 02/02/2007 n. 26 Articolo 1

  1. Ferme restando le disposizioni previste dall’art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all’aliquota ridotta nella misura ivi prevista.
  2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell’imposta pagata; la restituzione puo’ essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall’art. 14.

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Articolo 24 bis – Denaturazione dei prodotti energetici.

In vigore dal 01/06/2007

Modificato da: Decreto legislativo del 02/02/2007 n. 26 Articolo 1

  1. Le formule e le modalita’ di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell’Agenzia delle dogane.
  2. Fino all’emanazione delle determinazioni di cui al comma 1 restano in vigore le formule e le modalita’ di denaturazione vigenti in quanto applicabili.

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Articolo 24 ter –

Gasolio commerciale.

In vigore dal 01/01/2020 con effetto dal 01/10/2020

Modificato da: Legge del 27/12/2019 n. 160 Articolo 1

  1. Il gasolio commerciale usato come carburante e’ assoggettato ad accisa con l’applicazione dell’aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo unico.
  2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtu’ di altro titolo che ne garantisca l’esclusiva disponibilita’, per i seguenti scopi:
  3. attivita’ di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:
  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
  1. attivita’ di trasporto di persone svolta da:
  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attivita’ di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
  1. E’ considerato altresi’ gasolio commerciale il gasolio impiegato per attivita’ di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
  2. Il rimborso dell’onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale e’ determinato in misura pari alla differenza tra l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui e’ avvenuto il consumo del gasolio commerciale. Per ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al presente comma e’ riconosciuto, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.(1)
  3. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo e’ riconosciuto, mediante la compensazione di cui all’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito e’ sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione.
  4. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 puo’ essere riconosciuto in denaro.
  • Le disposizioni di cui all’ultimo periodo del presente comma si applicano ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

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Articolo 25 – Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa (Artt.1,3, 4, 5, 7, 16 ed art.23 D.L. n.271/1957 Art.16, comma 9, D.L. n.745/1970 Art.14 D.L. n.688/1982 Art.12, comma 2, D.L. n.331/1993 Art.1 legge 15 dicembre 1971, n.1161).

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Legge del 30/12/2020 n. 178 Articolo 1

  1. Gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa devono denunciarne l’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio, qualunque sia la capacita’ del deposito.
  2. Sono altresi’ obbligati alla denuncia di cui al comma 1:
  3. gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacita’ superiore a 10 metri cubi;(2)
  4. gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
  5. gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacita’ globale supera i 5 metri cubi.(4)
  6. Sono esentate dall’obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purche’ la quantita’ di prodotti energetici detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi.
  7. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all’obbligo della denuncia, in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita’ all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico. (Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacita’ superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonche’ gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacita’ globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita’ all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti e’ attribuito un codice
    Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalita’ semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.)(3)

4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti ricevuti, distintamente per qualita’, e il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta giorni dalla data dell’ultima registrazione, i medesimi esercenti trasmettono all’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi alla movimentazione di ogni prodotto nell’intero anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze.

4-ter. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le modalita’ per la presentazione dei dati di cui al comma 4-bis nonche’ dei dati relativi ai livelli e alle temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del registro di carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), funzionanti in modalita’ di self-service. I medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti appositamente delegati, l’accesso presso l’impianto per l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 18, comma 2, entro ventiquattro ore dalla comunicazione dell’amministrazione finanziaria. In fase di accesso, presso l’impianto sottoposto a verifica e’ resa disponibile la relativa documentazione contabile.

  1. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza e’ intestata al titolare della gestione dell’impianto, al quale incombe l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. ll titolare della concessione ed il titolare della gestione dell’impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell’impianto stesso.
  2. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di prodotti energetici denaturati. Per l’esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il regime dei cali previsto dall’art. 4.

6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza di cui al comma 4 e’ negata e l’istruttoria per il relativo rilascio e’ sospesa allorche’ ricorrano nei confronti dell’esercente, rispettivamente, le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta licenza trovano applicazione, rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di societa’, la licenza e’ negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa e’ sospeso, allorche’ le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che rivestono in esse funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione ovvero a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

6-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis, limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6 che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la licenza di cui al comma 4 e’ altresi’ negata ai soggetti che, a seguito di verifica, risultano privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell’attivita’ del deposito rapportati alla capacita’ dei serbatoi, ai servizi strumentali all’esercizio ovvero al conto economico previsionale, in base alle specifiche stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante sono obbligati a darne preventiva comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli; in caso di riscontrata sussistenza delle situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell’articolo 23, la medesima Agenzia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione o, qualora successiva al predetto termine, dalla data del verificarsi delle condizioni impeditive previste dai medesimi commi.

  1. Al di fuori dei casi di cui al comma 6-bis, la licenza di esercizio dei depositi puo’ essere sospesa, anche a richiesta dell’amministrazione, a norma del codice di procedura penale, nei confronti dell’esercente che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dell’impianto, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza.
  2. I prodotti energetici assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall’art. 12. Sono esclusi da tale obbligo i prodotti energetici trasferiti in quantita’ non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.
  3. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dal mittente e confermato all’arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, unicamente attraverso modalita’ telematiche(1), agli Uffici dell’Agenzia delle dogane nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati

i depositi interessati alla movimentazione.

  • Per l’efficacia della presente locuzione fare riferimento al comma 3 art. 5 D.L. 124 26/10/2019.
  • Il presente valore espresso in metri cubi come disposto dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, avrà efficacia dal 01/01/2021.
  • Il periodo tra le parentesi tonde è stato aggiunto dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 e avrà efficacia dal 01/01/2021. Poi modificato dall’ 130 D.L. 34 19/05/2020.
  • Il presente valore espresso in metri cubi come disposto dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, avrà efficacia dal 01/01/2021.

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Articolo 26 – Disposizioni particolari per il gas naturale.

In vigore dal 01/04/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 1

  1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonche’ all’autotrazione, e’ sottoposto ad accisa, con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio.
  2. Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attivita’ produttiva, nonche’ alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
  3. Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attivita’ industriali produttive di beni e servizi e nelle attivita’ artigianali ed agricole, nonche’ gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita’ dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresi’, compresi negli usi industriali, anche quando non e’ previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attivita’ ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.
  4. Sono assoggettati all’aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione per usi industriali i consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purche’ di societa’ controllate o di societa’ collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, nonche’ i consumi relativi ad operazioni connesse con l’attivita’ industriale.
  5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l’applicazione dell’articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per le miscele di gas naturale con aria o con altri gas ottenuti nelle officine del gas di citta’, l’imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle officine del gas di citta’ od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l’imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.
  6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce.
  7. Sono obbligati al pagamento dell’imposta di cui al comma 1 secondo le modalita’ previste dal comma 13 e con diritto di rivalsa sui consumatori finali:
  8. i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali comprese le societa’ aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell’Agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali;
  9. i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
  10. i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;
  11. i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale nel territorio dello Stato.
  12. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.
  13. Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.
  14. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l’obbligo di denunciare preventivamente la propria attivita’ all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane competente per territorio e di prestare una cauzione sul pagamento dell’accisa. Tale cauzione e’ determinata dal medesimo Ufficio in misura pari ad un dodicesimo dell’imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell’Ufficio competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 7 ed 8, un’autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. I medesimi soggetti sono tenuti a contabilizzare, in un apposito registro di carico e scarico, i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti e ad integrare, a richiesta dell’Ufficio competente, l’importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell’imposta dovuta nell’anno precedente.
  15. Sono esonerate dall’obbligo della prestazione della cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L’Agenzia delle dogane ha facolta’ di esonerare dal medesimo obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilita’. Tale esonero puo’ essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
  16. L’autorizzazione di cui al comma 10 viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici o sull’energia elettrica per i quali e’ prevista la pena della reclusione.
  17. L’accertamento dell’accisa dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d’imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Il pagamento dell’accisa e’ effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente. Il versamento a conguaglio e’ effettuato entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in eccedenza all’imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto. L’Amministrazione finanziaria ha facolta’ di prescrivere diverse rateizzazioni d’acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.(1)
  18. Contestualmente all’avvio della propria attivita’, i soggetti che effettuano l’attivita’ di vettoriamento del gas naturale ne danno comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura. La dichiarazione e’ presentata al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresi’ tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto e’ consegnato.
  19. In occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la trasmettono al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.

(1) Sul versamento delle rate di acconto mensili per il pagamento dell’accisa di cui al presente comma, limitatamente al periodo maggio-settembre 2020, vedi l’art. 129, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

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Articolo 27 – Ambito applicativo ed esenzioni. (Art. 1 R.D.L. n. 23/1933 Artt. 1,4 e 26 D.L. n. 331/1993)

In vigore dal 03/12/2016

Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 4 ter

  1. Sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l’alcole etilico.
  2. I prodotti di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, e dall’art. 37, comma 1, sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale. Puo’ essere autorizzata la produzione in impianti diversi dai depositi fiscali sempreche’ vengano utilizzati prodotti ad imposta assolta e l’accisa complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. La preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici, destinati all’uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi familiari e dei suoi ospiti, con impiego di alcole ad imposta assolta, non e’ soggetta ad autorizzazione a condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di alcuna attivita’ di vendita (1).
  3. L’alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall’accisa quando sono:
  4. denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;
  5. denaturati con denaturanti speciali approvati dall’amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare ovvero impiegati come combustibile per riscaldamento o come carburante, usi per i quali si applicano le disposizioni dell’articolo 21;
  6. impiegati per la produzione dell’aceto di cui al codice NC 2209;
  7. impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee n. 22 del 9 febbraio 1965 e recepita con il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991;
  8. impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;
  9. impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2 per cento in volume;
  10. impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altre merci;
  11. impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;
  12. utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.
  13. Le agevolazioni sono accordate anche mediante rimborso dell’imposta pagata. 5. Sui prodotti ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano viene rimborsata l’accisa pagata.
  14. Per i rimborsi si applicano le disposizioni dell’art. 14.

(1) Per i limiti di applicabilita’ delle norme contenute nel presente comma vedasi l’art. 20, quarto comma decreto 27 marzo 2001 n. 153, in G.U. 27/4/2001 n. 97, S.O.).

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Articolo 28 – Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche

In vigore dal 14/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 05/11/2021 n. 180 Articolo 1

  1. La produzione dell’alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonche’ la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attivita’ di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all’articolo 63, nei seguenti impianti:
  2. nel settore dell’alcole etilico:
  • le distillerie;
  • gli opifici di rettificazione;
  1. nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione;
  2. nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento;
  3. nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione.
  4. Il regime del deposito fiscale puo’ essere autorizzato, quando e’ funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operativita’ dell’impianto, nei casi seguenti:
  5. opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell’alcole etilico;
  6. impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;
  7. magazzini di invecchiamento degli spiriti;
  8. magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti;
  9. magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti impianti;
  10. impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che effettuano movimentazioni intracomunitarie;
  11. fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;
  12. depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa.
  13. La gestione in regime di deposito fiscale puo’ essere autorizzata per i magazzini di commercianti all’ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche.
  14. L’esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 e’ subordinato al rilascio della licenza di cui all’articolo 63.
  15. La cauzione prevista dall’articolo 5, comma 3, in relazione alla quantita’ massima di prodotti che puo’ essere detenuta nel deposito fiscale, e’ dovuta nelle seguenti misure, riferite all’ammontare dell’accisa gravante sui prodotti custoditi:
  16. 1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di cui al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere a), c) e g);
  17. 10 per cento, per tutti gli altri impianti e magazzini; per gli esercenti che hanno aderito alla tenuta dei dati relativi alle contabilita’ dei prodotti esclusivamente in forma telematica si applica quanto indicato alla lettera a).
  18. La cauzione di cui al comma 5 e’ dovuta in misura pari all’ammontare dell’accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.
  19. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantita’ e qualita’ dal competente ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e quelli ricevuti ed introdotti ai sensi dell’articolo 8-bis.

7-bis. Per gli impianti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 6, 7, 8, 9, 10, e 11.(1)

(1) Per l’efficacia del presente comma fare riferimento al comma 3 art. 5 D.L. 124 26/10/2019.

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Articolo 29 –

(Art. 25 T.U. spiriti 1924 – Artt. 5 e 6 R.D.L. n. 23/1933 – Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 Art. 20 D.L. n. 142/1950 – Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 (*) – Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 (**) – Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67 Art. 5 legge 28 marzo 1968, n. 415).

Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa.

(N.D.R.: “In relazione ai limiti di applicabilita’ delle norme contenute nel quarto comma v. art. 20, quarto comma, DM 27 marzo 2001, n. 153, in GU, SO, 27/4/2001 n. 97”).

In vigore dal 30/06/2019

Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 Articolo 13 bis

  1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio.
  2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantita’ superiore a 300 litri.
  3. Sono esclusi dall’obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di:
  4. alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacita’ non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non piu’ di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 2;
  5. alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantita’ non superiore a 50 litri;
  6. aromi alcolici per liquori in quantita’ non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;
  7. profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalita’ stabilite dall’amministrazione finanziaria in quantita’ non superiore a 5000 litri;
  8. birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;
  9. vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantita’ non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all’11 per cento in volume.
  10. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall’obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’ 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all’obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza e’ revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche.

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Articolo 30 –

Circolazione di prodotti alcolici assoggettati ad accisa

(Art. 25 T.U. spiriti 1924 – Art. 5 R.D.L. n. 23/1933 – Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 Art. 20 D.L. n. 142/1950 – Artt. 4 e 13 D.L.n. 3/1956 Art. 9 legge 28 marzo 1968, n. 415 Art. 14-bis D.L.n. 216/1978 Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67).

In vigore dal 01/04/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 1

  1. L’alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati ad accisa o denaturati con denaturante generale devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall’art. 12.
  2. Sono esclusi dall’obbligo di cui al comma 1:
  3. ai sensi dell’art. 13, comma 2, l’alcole e le bevande alcoliche confezionati in recipienti di capacita’ non superiore a 5 litri e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non piu’ di un litro di prodotto, muniti del contrassegno fiscale;
  4. l’alcole non denaturato in quantita’ non superiore a 0,5 litri e gli aromi alcolici per liquori in quantita’ non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi se solidi;
  5. gli aromi alcolici diversi da quelli per liquori, le bevande alcoliche, la frutta sotto spirito e le profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato in quantita’ non superiore a 5 litri;
  6. l’alcole denaturato con il denaturante generale in quantita’ non superiore a 50 litri;
  7. le profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato, condizionate, secondo le modalita’ stabilite dall’amministrazione finanziaria, in quantita’ non superiore a 50 litri; le stesse profumerie e gli aromi alcolici, condizionati e scortati dal documento di accompagnamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato con le indicazioni richieste dal documento previsto dall’art. 12;
  8. la birra, il vino e le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, se non destinate, queste ultime, a distillerie;
  9. i vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantita’ non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all’11 per cento in volume;
  10. i prodotti alcolici acquistati da privati in un altro Paese comunitario e dagli stessi trasportati nei limiti stabiliti dall’art. 11, comma 2;
  11. i vini liquorosi destinati a stabilimenti di condizionamento o di trasformazione in altri prodotti.
  12. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’ 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 2, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze di commercializzazione dei prodotti.

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Articolo 31 – (Art. 3 R.D.L. n. 23/1933 – Art. 20 D.L. n. 1200/1948 – Art. 13 D.L.n. 3/1956 – Artt. 10, 11, 12, 13 e 14

D.P.R. 19 aprile 1956, n. 1019)Disposizioni per il condizionamento e per l’etichettatura

In vigore dal 14/12/1995

  1. I prodotti alcolici sono posti in vendita condizionati nei modi previsti dalle disposizioni vigenti in materia; sui recipienti sono applicate le etichette con le indicazioni prescritte fra le quali devono risultare, per i prodotti nazionali di cui agli articoli 32 e 39, gli estremi della licenza fiscale della ditta fabbricante o di chi ha effettuato il condizionamento.

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Articolo 32 – (Art. 25 D.L. n. 331/1993) Oggetto dell’imposizione

In vigore dal 14/12/1995

 

  1. L’alcole etilico e’ sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro anidro di prodotto, alla temperatura di 20 Celsius.
  2. Per alcole etilico si intendono:
  3. tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;
  • i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;
  1. le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.

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Articolo 33 – (Art. 6 T.U. spiriti 1924 – Art. 2 legge 11 maggio 1981, n. 213) Accertamento dell’accisa sull’alcole

In vigore dal 14/12/1995

  1. Nelle fabbriche di alcole etilico la produzione e’ determinata mediante l’impiego di appositi misuratori che devono essere installati dall’esercente secondo le modalita’ stabilite dall’amministrazione finanziaria.
  2. La quantita’ di alcole etilico da sottoporre ad accisa puo’ essere deterininata in base alla produttivita’ degli alambicchi, per ogni giornata di lavorazione, per le fabbriche che:
  3. siano provviste di un solo apparecchio a fuoco diretto, costituito da un alambicco semplice, murato o altrimenti fissato stabilmente nel fornello e di capacita’ non superiore a 2 ettolitri;
  4. non producano piu’ di 3 ettolitri di alcole anidro in un anno.
  5. Per le fabbriche di cui al comma 2, l’alcole etilico da sottoporre ad accisa puo’ essere determinato in base alla produttivita’ per ogni cotta, applicando all’apparecchio di distillazione uno speciale strumento contatore del numero delle cotte fatte.
  6. L’amministrazione finanziaria puo’ prescrivere che, in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di distillazione, sia collocato un recipiente collettore, sigillato dal personale finanziario, nel quale venga a raccogliersi tutto l’alcole prodotto e che siano predisposte le attrezzature ritenute idonee per l’accertamento diretto del prodotto.
  7. Nel caso di cui al comma 1, viene preso a base dell’accertamento il quantitativo di prodotto determinato secondo e modalita’ indicate al comma 4, purche’ non sia inferiore di piu’ del 2 per cento rispetto a quello risultante dal misuratore. In tale evenienza si prende a base dell’accertamento quest’ultimo quantitativo, diminuito del predetto 2 per cento. Nel caso in cui il misuratore sia munito di testata compensata della temperatura, l’accertamento e’ effettuato sulla base del maggior valore tra il quantitativo risultante dal misuratore e quello determinato mediante il recipiente collettore.

Per le fabbriche di cui al comma 2 sono assunti in carico i quantitativi determinati mediante il recipiente collettore, ove installato, se maggiori di quelli stabiliti in base alla produttivita’ degli alambicchi.

  1. Qualora, per basse portate o per le particolari caratteristiche del prodotto o per altri motivi tecnici, non sia possibile installare il misuratore di cui al comma 1, l’amministrazione finanziaria puo’ consentire che l’accertamento sia effettuato con le modalita’ di cui al comma 4.
  2. Per il controllo della produzione, l’amministrazione finanziaria puo’ prescrivere l’installazione di misuratori delle materie prime alcoliche o alcoligene ed, eventualmente, dei semilavorati da avviare alla distillazione.

Articolo 34 – (Art. 21 D.L. n. 331/1993) Oggetto dell’imposizione

In vigore dal 14/12/1995

  1. La birra e’ sottoposta ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro, alla temperatura di 20 Celsius, ed a grado-Plato di prodotto finito.
  2. Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume.
  3. E’ esente da accisa la birra prodotta da un privato e consumata dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attivita’ di vendita.

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Articolo 35 –

Accertamento dell’accisa sulla birra (Artt. 1, 2, 3, 4 D.L.vo 27 novembre 1992, n. 464).

In vigore dal 01/01/2019

Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1

  1. Ai fini dell’accertamento dell’accisa sulla birra, per prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione e’ dato dalla somma dei volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati degli altri contenitori utilizzati per il condizionamento: il volume cosi’ ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro. Per grado Plato si intende la quantita’ in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra e’ derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta; la ricchezza saccarometrica cosi’ ottenuta viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato.
  2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime nonche’ contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto e’ custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario e accertato dall’ufficio dell’Agenzia.
  3. Il condizionamento della birra puo’ essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.

3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l’applicabilita’ delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nei birrifici di cui all’articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri il prodotto finito e’ accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento. Alla birra realizzata nei birrifici di cui al presente comma si applica l’aliquota di accisa di cui all’allegato I annesso al presente testo unico ridotta del 40 per cento.

3-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono stabilite le modalita’ attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis, con particolare riguardo all’assetto del deposito fiscale e alle modalita’ semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti di cui al medesimo comma.

  1. Per le fabbriche che hanno una potenzialita’ di produzione mensile non superiore a venti ettolitri, e’ in facolta’ dell’Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell’accisa convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando l’applicabilita’ del comma 3-bis.
  2. Non si considerano avverati i presupposti per l’esigibilita’ dell’accisa sulle perdite derivanti da rotture di imballaggi e
    contenitori inferiori o pari allo 0,30 per cento del quantitativo estratto nel mese; le perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente, come immissioni in consumo. La predetta percentuale puo’ essere modificata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’ 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione agli sviluppi delle tecniche di condizionamento.
  3. Sono ammesse le seguenti tolleranze:
  4. tre decimi di grado, rispetto al valore dichiarato, per la gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito, rilevata nel corso di riscontri effettuati su lotti condizionati in singole specie di imballaggi e contenitori;
  5. quelle previste dalla normativa metrica vigente, per il volume degli imballaggi preconfezionati;
  6. il 2 per cento, rispetto al volume nominale dichiarato, per il volume medio effettivo di lotti di contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati.
  7. Per gli imballaggi preconfezionati che presentano una gradazione media superiore a quella dichiarata di due decimi e fino a quattro decimi, si prende in carico l’imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; per differenze superiori ai quattro decimi, oltre alla presa in carico dell’imposta, si applicano le penalita’ previste per la sottrazione del prodotto all’accertamento dell’imposta, indicate all’art. 43. Per i lotti di contenitori diversi dagli imballagi preconfezionati che superano le tolleranze previste per il grado o per il volume, si procede alla presa in carico dell’imposta sulla percentuale degli ettolitri-grado eccedenti il 5 per cento di quelli dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; se la suddetta percentuale e’ superiore al 9 per cento, oltre alla presa in carico dell’imposta sull’intera eccedenza, si applicano anche le penalita’ previste per la sottrazione del prodotto dall’accertamento dell’imposta, indicate all’art. 43.

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Articolo 36 –

Oggetto dell’imposizione e modalita’ di accertamento (Art. 22 D.L. n. 331/1993)

In vigore dal 03/12/2016

Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 4 ter

  1. Il vino, tranquillo o spumante, e’ sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito.
  2. Si intendono per:
  3. “vino tranquillo” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti nella lettera b), aventi:
  • un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purche’ l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
  • un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purche’ ottenuti senza arricchimenti e l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
  1. “vino spumante” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:
  • sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a “forma di fungo” tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
  • hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purche’ l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.
  1. E’ esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attivita’ di vendita.
  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 37, negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine, i quantitativi dei prodotti finiti e dei prodotti destinati ad essere lavorati in altri opifici sono determinati tenendo conto anche delle registrazioni obbligatorie previste dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009.

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Articolo 37 –

Art. 37 Disposizioni particolari per il vin

In vigore dal 14/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 05/11/2021 n. 180 Articolo 1

  1. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno, sulla base della produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273, sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l’aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo;

sono, invece, tenuti ad informare gli uffici dell’Agenzia delle dogane, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all’emissione del documento di accompagnamento, nonche’ a sottoporsi a controllo.

  1. In vigenza dell’aliquota d’accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all’interno dell’Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell’inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione.

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Articolo 38 –

Oggetto dell’imposizione e modalita’ di accertamento

(Art. 23 D.L. n. 331/1993)

In vigore dal 01/04/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 1

  1. Sono sottoposte ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.
  2. Si intendono per:
  • “altre bevande fermentate tranquille” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nell’art. 36 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite nella successiva lettera b), ed esclusi i prodotti previsti all’art. 34, che abbiano:
  • un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in volume;
  • un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purche’ l’alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;
  • “altre bevande fermentate gassate” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39, nonche’ tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all’art. 36, che soddisfino le seguenti condizioni:
  • essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a “forma di fungo” tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
  • avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 per cento ma non superiore al 13 per cento in volume;
  • avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purche’ l’alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.
  1. Sono esenti da accisa le bevande fermentate, tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attivita’ di vendita.
  2. I prodotti finiti e quelli destinati ad essere lavorati in altri opifici sono presi in carico dal depositario autorizzato ed accertati dall’Ufficio dell’Agenzia delle dogane competente per territorio.

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Articolo 39 –

Oggetto dell’imposizione e modalita’ di accertamento

(Art. 24 D.L. n. 331/1993)

In vigore dal 01/04/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 1

  1. I prodotti alcolici intermedi sono sottoposti ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito.
  2. Si intendono per “prodotti intermedi” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206 non contemplati dagli articoli 34, 36 e 38, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 per cento in volume ma non al 22 per cento in volume. Fermo restando quanto previsto dall’art. 38, e’ considerata “prodotto intermedio” qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all’art. 38, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonche’ qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera b), dello stesso art. 38, con titolo alcolometrico effettivo superiore all’8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione.
  3. I prodotti finiti sono presi in carico dal depositario autorizzato ed accertati dall’Ufficio dell’Agenzia delle dogane competente per territorio, anche sulla base di esperimenti di lavorazione.

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Articolo 39 bis –

Oggetto dell’imposizione

In vigore dal 24/12/2014

Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2014 n. 188 Articolo 1

  1. I tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa. Per tabacchi lavorati si intendono:
  2. i sigari e sigaretti;
  3. le sigarette;
  4. il tabacco da fumo:
  • il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
  • gli altri tabacchi da fumo;
  1. il tabacco da fiuto;
  2. il tabacco da masticare;

e-bis) i tabacchi da inalazione senza combustione.

  1. I tabacchi lavorati di cui al comma 1 sono cosi’ definiti:
  2. sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e se, tenuto conto delle loro proprieta’ e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati ad essere fumati tali e quali:
  • i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;
  • i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l’eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e non superiore a 10 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non e’ inferiore a 34 millimetri.
  1. sono considerati sigarette:
  • i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della lettera a) del presente comma;
  • i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette o arrotolati in fogli di carta per sigarette.
  1. sono considerati tabacchi da fumo:
  • il tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che puo’ essere fumato senza successiva trasformazione industriale;
  • i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle lettere a) e b), e che possono essere fumati; sono considerati “cascami di tabacco” i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco.
  1. e’ considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;
  2. e’ considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato;

e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione.

  1. E’ considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c), nel quale piu’ del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una lunghezza di taglio inferiore ad 1,5 millimetri..
  2. Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera a) del comma 1, di peso inferiore a grammi 3.
  3. (Comma abrogato, a decorrere dal 29 aprile 2011, dall’ 1, comma 1, lettera d), numero 5), decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 57).

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Articolo 39 ter –

Prodotti assimilati ai tabacchi lavorati

In vigore dal 24/12/2014

Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2014 n. 188 Articolo 1

  1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all’articolo 39-bis, comma 2, lettera a).
  2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all’articolo 39-bis, comma 2, rispettivamente lettere b) e c).

2-bis. Sono assimilati ai prodotti di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), i prodotti da inalazione senza combustione costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco.

  1. In deroga ai commi 2 e 2-bis, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.
  2. Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all’articolo 39-bis, comma 2, rispettivamente lettere d) ed e).

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Articolo 39 quater –

Tariffe di vendita

In vigore dal 06/12/2017

Modificato da: Decreto-legge del 16/10/2017 n. 148 Articolo 5 bis

  1. L’inserimento di ciascun prodotto di cui agli articoli 39-bis e 39-ter, commi 1,2 e 4, nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione previste dall’articolo 39-quinquies e’ stabilito con provvedimento del Direttore dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
  2. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformita’ a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.
  3. La vendita al pubblico delle sigarette e’ ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi.
  4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall’importatore, e’ di quarantacinque giorni sia per i procedimenti di cui al comma 1 che per i provvedimenti di cui al comma 2.
  5. (Comma abrogato).

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Articolo 39 quinquies –

Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico

In vigore dal 01/01/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2014 n. 188 Articolo 1

  1. Con provvedimento del Direttore dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. I prezzi di vendita relativi ai prodotti di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettere a) e b), sono fissati con riferimento al chilogrammo convenzionale, pari, rispettivamente, a:

 

  1. 200 sigari;
  2. 400 sigaretti;
  3. 1000 sigarette.
  4. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale, di seguito denominato “PMP-sigarette”, determinato annualmente entro il primo marzo dell’anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell’anno solare precedente e la quantita’ totale delle medesime sigarette.

2-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2 decreto legislativo 15 dicembre 2014 n. 188)

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Articolo 39 sexies –

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

In vigore dal 13/07/2011

Modificato da: Decreto-legge del 13/05/2011 n. 70 Articolo 7

  1. Sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis e 39-ter l’imposta sul valore aggiunto e’ dovuta, in una sola volta, a seconda dei casi dal depositario autorizzato che effettua l’immissione al consumo o dal destinatario registrato di cui all’articolo 8 ovvero dal rappresentante fiscale di cui all’articolo 10-bis, comma 2, con l’aliquota ordinaria vigente applicata sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell’ammontare della stessa imposta. Per le cessioni e per le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell’immissione al consumo, l’imposta e’ applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta ferma l’applicabilita’, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all’articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni
  2. Ai fini del comma 1, non si considerano immissioni al consumo gli svincoli irregolari dal regime sospensivo.

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Articolo 39 septies –

Disposizioni in materia di aggio ai rivenditori

In vigore dal 01/04/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 1

  1. L’aggio ai rivenditori di cui all’articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n, 1293, e’ stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

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Articolo 39 octies –

Aliquote di base e calcolo dell’accisa applicabile ai tabacchi lavorati

Modificato da: Legge del 27/12/2019 n. 160 Articolo 1

  1. Ai fini dell’applicazione dell’accisa sui tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sono stabilite le aliquote di base di cui all’Allegato I.
  2. Per i tabacchi lavorati di cui al comma 1 diversi dalle sigarette l’accisa è calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.
  3. Per le sigarette, l’ammontare dell’accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
  4. un importo specifico fisso per unità di prodotto, pari all’11 per cento della somma dell’accisa globale e dell’imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette”;
  5. un importo risultante dall’applicazione di un’aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all’incidenza percentuale sul “PMP-sigarette” dell’accisa globale sul medesimo “PMP-sigarette” diminuita dell’importo di cui alla lettera a).
  6. L’accisa globale, di cui alle lettere a) e b) del comma 3, è calcolata applicando l’aliquota di base di cui al comma 1, al “PMP-sigarette”.
  7. L’accisa minima di cui all’articolo 14, n. 1, secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari a:
  8. euro 35 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso superiore a 3 grammi (sigari);
  9. euro 37 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti);
  10. euro 130 il chilogrammo per i tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1) (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette).
  11. Per i tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l’onere fiscale minimo, di cui all’articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari a euro 180,14 il chilogrammo convenzionale. A decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l’anno 2019, ai sensi all’articolo 39-quinquies, il predetto onere fiscale minimo è pari al 96,22 per cento della somma dell’accisa globale e dell’imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette” .
  12. L’onere fiscale minimo di cui al comma 6 è applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell’imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi dell’articolo 39-sexies, e dell’accisa, applicata ai sensi del comma 3, risulti inferiore al medesimo onere fiscale minimo.
  13. L’accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7 è pari alla differenza tra l’importo dell’onere fiscale minimo, di cui al comma 6, e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi dell’articolo 39-sexies.
  14. Ai fini dell’applicazione dell’accisa, un prodotto definito ai sensi dell’articolo 39-bis, comma 1, lettera b), è considerato come due sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e così via.
  15. L’accisa globale sui prodotti di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), non può essere inferiore a euro 90 per mille sigarette, indipendentemente dal “PMP-sigarette” di cui all’articolo 39-quinquies, comma 2.

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Articolo 39 novies –

Esenzioni

In vigore dal 01/04/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 1

  1. Con decreto del Direttore dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalita’ per la concessione dell’esenzione dall’accisa sui tabacchi lavorati nelle ipotesi di cui all’articolo 17, comma 4-bis.

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Articolo 39 decies –

Accertamento, liquidazione e pagamento dell’accisa

In vigore dal 01/04/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 1

  1. I tabacchi lavorati sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantita’ e qualita’ con l’osservanza delle modalita’ operative stabilite con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze.
  2. La liquidazione dell’accisa sui tabacchi lavorati si effettua applicando alla quantita’ di prodotto immesse al consumo l’ammontare dell’accisa risultante dalle tabelle di cui all’articolo 39-quinquies vigenti alla data dell’immissione in consumo, ovvero all’atto del ricevimento o arrivo dei prodotti ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 8, comma 4, e dell’ articolo 10-bis, comma 3. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti alla data in cui essi si sono verificati ovvero, se tale data non puo’ essere determinata, le aliquote vigenti all’atto della loro constatazione.
  3. Il pagamento dell’accisa deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. Resta salva, per il pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati, l’applicazione dell’articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dalla legge 18 febbraio 1963, n. 303, le cui disposizioni trovano applicazione, ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, anche nei confronti dei depositari autorizzati.

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Articolo 39 undecies –

Vigilanza

In vigore dal 01/04/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 1

  1. L’attivita’ di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei tabacchi lavorati e’ affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali.
  2. Le modalita’ secondo le quali dovranno svolgersi le attivita’ di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
  3. Sono a carico dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutti gli oneri connessi all’addestramento, all’accasermamento ed all’impiego del personale per le attivita’ di cui al comma 1.

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Articolo 39 duodecies –

Contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati (1)

Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 1

  1. La circolazione dei tabacchi lavorati e’ legittimata dall’applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di Stato.
  2. Con provvedimento del Direttore dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono determinate le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimita’ della provenienza dei tabacchi, le modalita’ di distribuzione, nonche’ il prezzo di fornitura ai produttori.
  3. I contrassegni di cui al comma 1 sono messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore di cui all’articolo 10-bis, comma 1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalita’ previste per il depositario nazionale, tramite il proprio rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, designato dai medesimi soggetti e preventivamente autorizzato dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
  4. Per i tabacchi lavorati muniti dei contrassegni di cui al comma 1, per i quali l’accisa e’ divenuta esigibile ed e’ stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo dei medesimi contrassegni e’ rimborsato al netto delle spese di emissione subordinatamente alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dal competente Ufficio dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che i contrassegni stessi siano stati rimossi o distrutti.
  • Per l’abrogazione del presente articolo, vedi il comma 7 dell’art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188.

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Articolo 39 ter decies –

Disposizioni in tema di tabacchi da inalazione senza combustione

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Legge del 30/12/2020 n. 178 Articolo 1

  1. Per i tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), non si applicano le disposizioni degli articoli 39-quater, 39-quinquies e 39-octies e, ai fini dell’etichettatura, tali tabacchi sono assimilati ai prodotti di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184.
  2. Ai fini dell’applicazione degli articoli 39-sexies e 39-septies ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformita’ a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.
  3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad accisa in misura pari al trenta per cento dal 1° gennaio 2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023 dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell’articolo 39-quinquies, e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette piu’ vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l’analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore. Con il provvedimento di cui al comma 2 e’ altresi’ indicato l’importo dell’accisa, determinato ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e’ rideterminata, per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell’accisa in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
  4. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa dichiara all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima dell’immissione in consumo, la denominazione e gli ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonche’ gli altri elementi informativi previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

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Articolo 40 –

Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici

(Artt. 9, 10, 11, 12 e 14 D.L. n. 271/1957 Art. 20 legge 31 dicembre 1962, n. 1852 Art. 6 D.L. n. 46/1976 – Artt. 22 e 23 R.D.L. n. 334/1939).

In vigore dal 27/10/2019

Modificato da: Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 Articolo 7

  1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:
  2. fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
  3. sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all’accertamento o al pagamento dell’accisa;
  4. destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
  5. effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
  6. rigenera prodotti denaturati per renderne piu’ facile ed elusivo l’impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
  7. detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l’ammissione al trattamento agevolato;
  8. detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.
  9. La multa e’ commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui e’ commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui e’ commessa la violazione.
  10. Il tentativo e’ punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all’accertamento, salvo che venga fornita prova contraria. Salvo che venga fornita prova contraria, si configura altresi’ come tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all’articolo 7-bis che avvenga in assenza della preventiva emissione del Codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis; ugualmente si considera tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento, la predetta circolazione che avvenga sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri ovvero che avvenga senza che sia stata eseguita, da parte dell’Ufficio delle dogane di uscita, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.
  11. Se la quantita’ di prodotti energetici e’ superiore a 2.000 chilogrammi la pena e’ della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.
  12. Se la quantita’ di gas naturale sottratto all’accertamento o al pagamento dell’accisa e’ inferiore a 5.000 metri cubi la pena e’ della sola multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro.
  13. Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 se la quantita’ dei prodotti energetici e’ inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa.

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Articolo 41 –

Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche.

(Art. 37, 38 e 42 T.U. spiriti 1924 – Art. 17 T.U. birra 1924)

In vigore dal 01/04/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 1

  1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa e’ commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui e’ commessa la violazione.
  2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all’accertamento. Le parti dell’apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.
  3. La fabbricazione clandestina e’ provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.
  4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.
  5. Chiunque costruisce, vende o comunque da’ in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato e’ punito con la sanzione di cui al comma 4.

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Articolo 42 – (Art. 38-bis T.U. spiriti 1924) Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

In vigore dal 14/12/1995

  1. Quando tre o piu’ persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell’associazione, e’ punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

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Articolo 43 –

Sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche

(Art. 41 T.U. spriti 1924 – Art. 7 R.D.L. n. 23/1933 Art. 27 R.D.L. n. 1200/1948 Art. 15 legge 28 marzo 1968, n.

417 – Art. 21 T.U. birra 1924).

In vigore dal 01/04/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 1

  1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:
  2. sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all’accertamento o al pagamento dell’accisa;
  3. detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali e’ stata concessa l’esenzione.
  4. Il tentativo e’ punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodoti alcolici soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all’accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.
  5. L’esercente della fabbrica o del deposito nei quali e’ stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 e’ privato per due anni del beneficio dell’esenzione concessa.
  6. L’alcole ed i prodotti alcolici detenuti in condizioni diverse da quelle prescritte si considerano di contrabbando e si applica la pena della multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa.

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Articolo 44 – (Art. 37 T.U. spiriti 1924 – Art. 17 T.U. birra 1924 Artt. 22 e 23 R.D.L. n. 334 del 1939) Confisca

In vigore dal 27/10/2019

Modificato da: Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 Articolo 5

  1. I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.

1-bis. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta.

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Articolo 45 – (Art. 50 T.U. spiriti 1924) Circostanze aggravanti

In vigore dal 14/12/1995

  1. Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell’amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena e’ della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.
  2. Il personale dell’amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 e’ punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L’applicazione della presente disposizione esclude quella dell’ 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 40, comma 5, e 43, comma 4.

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Articolo 46 –

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

(Art. 40 T.U. spiriti 1924)

In vigore dal 01/04/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 1

  1. E’ punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all’accertamento:
  2. contraffa’, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall’amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;
  3. fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall’amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.
  4. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall’amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, e’ punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena e’ della reclusione da un mese ad un anno se il fatto e’ commesso da un fabbricante.
  5. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.
  6. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un’evasione di imposta, resta salva l’applicabilita’ delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

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Articolo 47 –

Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

(Art. 16, commi 6 e 7, D.L. n. 271/1957 Artt. 304, 305 e 308 D.P.R.23 gennaio 1973, n. 43)

In vigore dal 14/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 05/11/2021 n. 180 Articolo 1

  1. Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entita’ superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l’uno per cento oltre il calo consentito, l’esercente e’ punito, indipendentemente dal pagamento dell’accisa commisurata all’aliquota piu’ elevata gravante sul prodotto, con la multa fino a 2582 euro. Se la deficienza e’ di entita’ superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell’accisa.
  2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all’accertamento o al pagamento dell’accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell’imposta, se dovuta.
  3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all’arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all’intero ammontare dell’imposta relativa alla quantita’ mancante superiore al predetto calo a meno che l’Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione e’ applicata con riguardo all’imposta relativa all’intera quantita’ mancante. Se la deficienza e’ di entita’ superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell’accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.
  4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si aplicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante e’ andato perduto irrimediabilmente o distrutto.
  5. Per le differenze di qualita’ o di quantita’ tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all’esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l’abbuono o la restituzione dell’accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’ 304 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.

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Articolo 48 –

Irregolarita’ nell’esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa.

(Art. 45 T.U. spiriti 1924 – Art. 23-bis R.D.L. n. 334/1939 – Artt. 10 e 13 D.L. n. 271/1957 Art. 6 legge 15 dicembre 1971, n. 1161 Art. 5, comma 6-bis, D.L. n. 16/1993 (*) – Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561).

In vigore dal 01/04/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 1

  1. Chiunque esercita un deposito di oli minerali, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell’art. 25, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1032 euro a 5164 euro. La stessa sanzione si applica all’esercente di di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell’art. 29.
  2. Se nella verificazione dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro. Se l’eccedenza riscontrata non supera l’uno per cento rapportato alla quantita’ estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 154 euro a 929 euro.
  3. Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrante nel periodo preso a base della verifica:
  4. degli oli combustibili non superiori all’uno per cento della quantita’ estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale;
  5. dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica.
  6. L’esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l’osservanza delle formalita’ prescritte e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.
  7. La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell’esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, nei casi in cui e’ prescritta.

(*) ll riferimento al D.L. n. 16/1993 riguarda il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

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Articolo 49 –

Irregolarita’ nella circolazione

(Artt. 45 e 61 T.U. spiriti 1924 – Artt. 15 e 17 D.L. n. 271/1957 Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993 – Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561).

In vigore dal 01/04/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 1

  1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all’operazione di trasporto, la merce o la quantita’ effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all’accertamento o al pagamento dell’imposta.
  2. Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti, in misura non superiore all’uno per cento, se in piu’, o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.
  4. Nei casi di irregolare predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.
  5. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresi’, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all’art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l’imposta evasa e’ calcolata in base all’aliquota indicata all’art. 21, comma 2.
  6. Qualora sia stabilita l’utilizzazione di documenti di cui all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.
  7. Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarita’ relative alla documentazione prescritta ai fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.

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Articolo 50 –

Inosservanza di prescrizioni e regolamenti

(Art. 13, comma 5, ed art. 18 D.L. n. 271/1957 Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993)

In vigore dal 29/04/2012

Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 11

  1. Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilita’ o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denuncie prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro.
  2. La tenuta della contabilita’ e dei registri si considera irregolare quando viene accertata una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore ai cali e alle perdite di cui all’art. 4. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a base della verifica; per i depositi commerciali di gasolio si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle quantita’ di gasolio assunte in carico nel periodo preso a base della verifica.
  3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque esercita le attivita’ senza la prescritta licenza fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari della Guardia di finanza ed ai funzionari dell’amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, l’accesso nei locali in cui vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il fatto costituisca reato.
  4. L’estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo la revoca della licenza di cui all’art. 5, comma 2, e’ considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di sottrarre al pagamento dell’imposta il quantitativo estratto, ancorche’ destinato ad

usi esenti od agevolati.

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Articolo 51 – (Artt. 22 e 23 D.L. n. 271/1957) Obbligazione civile dell’esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente

In vigore dal 14/12/1995

  1. Nei reati previsti dal presente capo, l’esercente o il vettore e’ obbligato al pagamento di una somma pari all’ammontare della pena pecuniaria inflitta al condannato, se questi e’ persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorita’, direzione o vigilanza e risulti insolvibile.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle ammistrazioni dello Stato.

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Articolo 52 – Oggetto dell’imposizione.

In vigore dal 01/06/2012

Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 3 bis

  1. L’energia elettrica (codice NC 2716) e’ sottoposta ad accisa, con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio.
  2. Non e’ sottoposta ad accisa l’energia elettrica:
  3. prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
  4. impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purche’ prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonche’ quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
  5. prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
  6. prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purche’ la loro potenza disponibile non sia superiore ad

1 kW, nonche’ prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW;

  1. utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
  2. impiegata nei processi mineralogici;
  3. impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unita’, incida per oltre il 50 per cento.
  4. E’ esente dall’accisa l’energia elettrica:
  5. utilizzata per l’attivita’ di produzione di elettricita’ e per mantenere la capacita’ di produrre elettricita’;
  6. prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni (1);
  7. utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
  8. impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
  9. consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell’accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;
  10. (lettera abrogata).
  11. Il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane ha facolta’ di autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e l’attivazione regolare dell’officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi.
  • Vedasi anche i commi 911 e 912 dell’art. 1 legge 28 dicembre 2015 n. 208.

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Articolo 53 – Soggetti obbligati e adempimenti.

In vigore dal 29/04/2012

Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 3

  1. Obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica sono:
  2. i soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori;
  3. gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
  4. i soggetti che utilizzano l’energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l’utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione;

c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia.

  1. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:
  2. i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
  3. i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o piu’ fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.
  4. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera a), non abbiano sede nel territorio nazionale, l’imposta di cui al comma 1 dell’articolo 52 e’ dovuta dalle societa’, designate dai medesimi soggetti, aventi sede legale nel territorio nazionale, che devono registrarsi presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane prima dell’inizio dell’attivita’ di fornitura dell’energia elettrica ai consumatori finali e ottemperare agli obblighi previsti per i soggetti di cui al medesimo comma 1, lettera a).
  5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l’obbligo di denunciare preventivamente la propria attivita’ all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonche’ la cessazione dell’attivita’, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono

verificati.

  1. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l’imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, prestano una cauzione sul pagamento dell’accisa determinata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane in misura pari ad un dodicesimo dell’imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia di cui al comma 4 e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e alle societa’ di cui al comma 3 un’autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. L’autorizzazione viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici o sull’energia elettrica per i quali e’ prevista la pena della reclusione.
  2. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad integrare, a richiesta del competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, l’importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell’imposta dovuta nell’anno precedente. Sono esonerati dall’obbligo di prestare la cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L’Agenzia delle dogane ha facolta’ di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilita’. Tale esonero puo’ essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione, in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
  3. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica e’ rilasciata, dal competente ufficio dell’Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell’autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale. Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all’articolo 21, la licenza e’ rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.
  4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l’imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, presentano una dichiarazione di consumo annuale, contenente, oltre alle indicazioni relative alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al numero della partita IVA del soggetto, all’ubicazione dell’eventuale officina, tutti gli elementi necessari per l’accertamento del debito “d’imposta relativo ad ogni mese solare, nonche’ l’energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.

8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra gli elementi necessari per l’accertamento del debito d’imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell’anno con l’applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.

  1. La dichiarazione di cui al comma 8 e’ presentata al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

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Articolo 53 bis – Altri adempimenti.

In vigore dal 01/06/2007

Modificato da: Decreto legislativo del 02/02/2007 n. 26 Articolo 1

  1. Contestualmente all’avvio della propria attivita’, i soggetti che producono energia elettrica non esclusa dal campo di applicazione dell’accisa ai sensi dell’articolo 52, comma 2, diversi dai soggetti obbligati di cui all’articolo 53, ne danno comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione annuale contenente l’indicazione dei dati relativi all’energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.
  2. Contestualmente all’avvio della propria attivita’, i soggetti che effettuano l’attivita’ di vettoriamento di energia elettrica ne danno comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati, relativi all’energia elettrica trasportata, rilevati nelle stazioni di misura.
  3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano la dichiarazione annuale al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresi’ tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai
    controlli i dati relativi ai soggetti cui l’energia elettrica e’ consegnata

e a dichiarare, al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonche’ la cessazione dell’attivita’, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

  1. I gestori delle reti di distribuzione comunicano tempestivamente ai venditori i dati relativi all’energia elettrica consegnata ai consumatori finali. Sono altresi’ tenuti a comunicare, tempestivamente, anche al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, la scoperta di sottrazioni fraudolente di energia elettrica.

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Articolo 54 – (Art. 3 T.U. energia elettrica 1924 – Art. 1 R.D.L. n. 533/1932 (*)) Definizione di officina

In vigore dal 01/06/2007

Modificato da: Decreto legislativo del 02/02/2007 n. 26 Articolo 1

  1. L’officina e’ costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.
  2. Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dell’energia elettrica che una stessa ditta esercita in luoghi distinti anche quando queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro mediante un’unica stazione di distribuzione.
  3. Le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall’insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell’officina venditrice.
  4. Sono da considerare come officine, agli effetti dell’imposizione, anche gli apparati di produzione e di accumulazione montati su veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ad imposta, di cui all’art. 52, comma 2, lettera b).

(*) Il riferimento al R.D.L. n. 533/1932 riguarda il regio decretolegge 19 maggio 1932, n. 533, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1859.

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Articolo 55 – Accertamento e liquidazione dell’accisa.

In vigore dal 29/04/2012

Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 9

  1. L’accertamento e la liquidazione dell’accisa sono effettuati dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all’articolo 53, comma 8.
  2. Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, il canone d’imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote. Il venditore deve allegare alla dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane le relative variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare al venditore le variazioni che comportino, sul consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10

per cento, nel qual caso il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane procede alla revisione del canone. Il venditore, inoltre, e’ tenuto a trasmettere al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, l’elenco degli utenti che utilizzano l’energia elettrica in impieghi unici agevolati, comunicandone le relative variazioni.

  1. Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i venditori sono ammessi a pagare l’accisa con un canone stabilito dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane in relazione alla potenza installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.
  2. I venditori compilano una dichiarazione per i consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di energia elettrica e la trasmettono al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.
  3. I soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, lettera b), esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell’energia adoperata, corrispondono l’accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l’obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l’imposta mediante canone di abbonamento annuale. Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione e’ accertato sulla base dei dati relativi all’energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione.
  4. Qualora m un impianto si utilizzi l’energia elettrica per usi diversi e si richieda l’applicazione della corrispondente aliquota d’imposta, le diverse utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile del competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, escluso il pericolo che l’energia elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. Il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane puo’ prescrivere l’applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l’impiego dell’energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.
  5. I venditori di energia elettrica devono tenere registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo.

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Articolo 56 – Versamento dell’accisa.

In vigore dal 14/12/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 05/11/2021 n. 180 Articolo 1

  1. Il pagamento dell’accisa e’ effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell’anno precedente. Per il mese di agosto la rata di acconto e’ versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio e’ effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in piu’ del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto. I soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, lettera a), e le societa’ di cui all’articolo 53, comma 3, hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali.(1)
  2. L’Amministrazione finanziaria ha facolta’ di prescrivere, sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle di cui al comma 1.(1)
  3. La bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, lettera a), ai consumatori finali deve riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell’accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate. L’obbligo e’ escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica.
  4. Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane emette avviso di pagamento.
  5. I soggetti di cui all’articolo 55, comma 5, versano il canone annuo d’imposta all’atto della stipula della convenzione di abbonamento e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno.
  6. In caso di ritardato pagamento si applicano l’indennita’ di mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell’imposta si applicano le disposizioni dell’articolo 14 e dell’articolo 15 (2).

(1) Sul versamento delle rate di acconto mensili per il pagamento dell’accisa di cui al presente comma, limitatamente al periodo maggio-settembre 2020, vedi l’art. 129, comma 1 e 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

(2) Le disposizioni al comma 2 del presente articolo così come modificate dall’art.1, DLG 5/11/2021 n.180 hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.

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Articolo 57 – Privilegi e prescrizione.

In vigore dal 01/06/2007

Modificato da: Decreto legislativo del 02/02/2007 n. 26 Articolo 1

  1. (Comma abrogato)
  2. Il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta.
  3. Il termine di prescrizione per il recupero dell’imposta e’ di cinque anni dalla data in cui e’ avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.(1)
  4. La prescrizione del credito d’imposta e’ interrotta quando viene constatata la violazione e ricomincia a decorrere dal giorno in cui diventa definitivo l’atto che conclude il procedimento penale o amministrativo intrapreso per la violazione accertata.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 23 settembre – 26 ottobre 2021 n. 200 (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 43 del 27-10-2021) ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimitÀ costituzionale dell’art. 57, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile.

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Articolo 58 – (Artt. 7, 9 e 11 T.U. energia elettrica 1924) Poteri e controlli

Nota:

Testo emendato come da errata-corrige pub. su G.U. n. 68 del 21/03/96

In vigore dal 01/06/2007

Modificato da: Decreto legislativo del 02/02/2007 n. 26 Articolo 1

  1. L’amministrazione finanziaria ha facolta’ di prescrivere ai soggetti di cui all’articolo 53, commi 1 e 2, che esercitano officine di energia elettrica l’acquisto e l’applicazione, a loro spese, di strumenti di misura dai quali sia possibile rilevare l’energia elettrica prodotta ed erogata. Ha, inoltre, facolta’ di applicare suggelli, bolli ed apparecchi di sicurezza e di riscontro, sia nelle officine di produzione sia presso gli utenti. I guasti verificatisi nei congegni, applicati o fatti applicare dall’amministrazione finanziaria, devono essere immediatamente denunciati al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane e cosi’ pure le modificazioni dei circuiti, ai quali siano applicati tali congegni.
  2. I funzionari dell’Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all’ 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, hanno la facolta’ di verificare e controllare, sia di giorno che di
    notte, le centrali elettriche, le cabine, le linee e le reti, nonche’ gli impianti fissi ed i veicoli dove l’energia elettrica viene consumata. Possono, altresi’, prendere visione di tutti i registri attinenti all’esercizio delle officine, allo scopo di riscontrare l’andamento della produzione ed i suoi rapporti con il consumo. Essi hanno, inoltre, il diritto, ai fini dell’imposta, al libero accesso negli esercizi pubblici, nei locali di spettacoli pubblici, finche’ sono aperti, nonche’ al libero percorso dei mezzi di trasporto in servizio pubblico urbano di linea. I funzionari predetti possono eseguire verifiche negli esercizi pubblici finche’ siano aperti, ed, in caso di fondati sospetti di violazioni, possono precedere, nella loro qualita’ di ufficiali di polizia giudiziaria, nell’ambito delle specifiche attribuzioni, a visite domiciliari, previa autorizzazione dell’autorita’ giudiziaria.
  3. Le ditte esercenti officine, oltre ad avere l’obbligo di presentare tutti i registri, contratti o documenti relativi alla produzione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica, devono prestare gratuitamente l’assistenza e l’aiuto del proprio personale ai funzionari dell’amministrazione finanziaria, nelle operazioni che questi compiono in officina, negli uffici dell’azienda commerciale e presso gli utenti, per tutti gli effetti dell’imposizione.
  4. I soggetti obbligati di cui all’articolo 53, i privati consumatori e gli enti privati e pubblici hanno l’obbligo di esibire, ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, gli originali dei documenti e le bollette relative alla vendita ed al consumo dell’energia elettrica. Quando nei contratti fra gli utenti e le ditte fornitrici dell’energia elettrica, queste ultime si siano riservate il diritto di far procedere dai loro impiegati a verifiche degli impianti, avra’ facolta’ di avvalersi di tale diritto anche il personale dell’amministrazione finanziaria addetto al servizio, per le opportune verifiche.
  5. I poteri previsti, per gli appartenenti alla Guardia di finanza, dall’art. 18, sono esercitati anche per l’espletamento dei controlli per l’applicazione dell’accisa sull’energia elettrica.

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Articolo 59 –

Sanzioni

(Art. 20 T.U. energia elettrica 1924 Art. 2 legge 28 dicembre 1993, n 562)

In vigore dal 29/04/2012

Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 11

  1. Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa o che si e’ tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258 euro, i soggetti obbligati di cui all’articolo 53:
  2. attivano l’officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio;
  3. manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, nonche’ i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessita’;
  4. omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le registrazioni di cui all’articolo 55, comma 7, ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette a norma dell’articolo 58, commi 3 e 4;
  5. non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all’articolo 53, comma 4;
  6. negano o in qualsiasi modo ostacolano l’immediato ingresso ai funzionari dell’amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi, ovvero impediscono ad essi l’esercizio delle attribuzioni previste

dall’art. 58.

  1. E’ punito con la sanzione di cui al comma 1 l’utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell’amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all’articolo 53 per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l’energia ammessa all’esenzione ad usi soggetti ad imposta.
  2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l’energia elettrica al regolare accertamento dell’imposta.
  3. Per ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante una liquidazione di imposta non dovuta o in misura superiore a quella effettivamente dovuta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al doppio dell’imposta indebitamente riscossa, con un minimo di 12 euro per ogni bolletta infedele.
  4. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro.

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Articolo 60 – Addizionali dell’accisa.

In vigore dal 01/06/2007

Modificato da: Decreto legislativo del 02/02/2007 n. 26 Articolo 1

  1. Le disposizioni del presente titolo, ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 52, comma 3, valgono anche per le addizionali dell’accisa sull’energia elettrica, quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalita’ dell’accisa.

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Articolo 61 –

Disposizioni generali

(Artt. 29 e 32 D.L. n. 331/1993)

In vigore dal 01/04/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 1

  1. Le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle previste dai titoli I e II e dall’imposta di fabbricazione sui fiammiferi, si applicano con le seguenti modalita’:
  2. l’imposta e’ dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed e’ esigibile con l’aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l’immissione in consumo;
  3. obbligato al pagamento dell’imposta e’:
  • il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio dello Stato;
  • il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;
  • l’importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi;
  1. l’immissione in consumo si verifica:
  • per i prodotti nazionali, all’atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
  • per i prodotti di provenienza comunitaria, all’atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell’esercizio di una impresa, arte o professione;
  • per i prodotti di provenienza da Paesi terzi, all’atto dell’importazione;
  • per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non e’ possibile accertare il regolare esito, all’atto della loro constatazione;
  1. i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sono muniti di una licenza fiscale rilasciata dall’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale ed a prestare cauzione per un importo pari al 10 per cento dell’imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all’imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell’imposta;
  2. l’imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall’amministrazione finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell’accertamento, entro il mese successivo a quello cui si rifensce. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dell’imposta. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento dell’imposta possono essere modificati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze;
  3. per i prodotti di provenienza da Paesi terzi l’imposta viene accertata e riscossa dall’Agenzia delle dogane con le modalita’ previste per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non puo’ essere dilazionato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali e comunitari;
  4. per i tardivi pagamenti dell’imposta si applicano le indennita’ di mora e gli interessi previsti nell’art. 3, comma 4.
  5. Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni dell’articolo 3, comma 4, terzo periodo, dell’articolo 4, dell’articolo 5, commi 3 e 4, dell’articolo 6, commi 5 e 13, dell’articolo 14, dell’articolo 15, dell’articolo 16, dell’articolo 17, dell’articolo 18 e dell’articolo 19.
  6. L’inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1, lettera d) e del divieto di estrazione di cui all’art. 3, comma 4, come richiamato al comma 2, indipendentemente dall’azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza di cui al predetto comma 1, lettera d).
  7. Per le violazioni all’obbligo del pagamento dell’imposta si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 40 e 44. Se la quantita’ sottratta al pagamento dell’imposta e’ inferiore a 100 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro. Si applicano le penalita’ previste dagli articoli da 45 a 51 per le fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al comma 4 dell’art. 50, si applica in caso di revoca della licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera e), e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle modalita’ di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da 258 euro a 1549 euro.
  8. Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 4, la fase antecedente all’immissione in consumo e’ assimilata al regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti ad accisa.
  9. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’ 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i quantitativi di prodotti, acquistati all’estero dai privati e da loro trasportati, che possono essere introdotti in territorio nazionale senza la corresponsione dell’imposta.

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Articolo 62 – Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti

In vigore dal 01/04/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 1

1 . Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, sono sottoposti ad imposta di consumo:

  1. gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99) quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione [1];
  2. i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) [1];
  3. con la medesima aliquota prevista per i prodotti di cui alla lettera a), gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.
  4. L’imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non e’ dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all’articolo 22, comma 1. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.
  5. L’imposta di cui al comma 1 si applica anche agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria.
  6. Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, gia’ immessi in consumo, sono sottoposti all’imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione. Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 21. Gli oli lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione. I prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione.
  7. L’imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche’ di manufatti per l’edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l’olio combustibile destinato a tali impieghi.
  8. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma 1, lettera c), si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o piu’ atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti anche impurezze purche’ non superiori al 5 per cento in volume.
  9. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

NOTA [1] ALL’ARTICOLO 62 Per le aliquote vedasi allegato I.

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Articolo 62 bis –

Imposta di fabbricazione sui fiammiferi

In vigore dal 01/04/2010 al 01/01/2015

Soppresso dal 01/01/2015 da: Decreto legislativo del 15/12/2014 n. 188 Articolo 1

Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 1

  1. I fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, di ordinario consumo e pubblicitari omaggio o nominativi sono sottoposti ad imposta di fabbricazione calcolata applicando al prezzo di vendita al pubblico le aliquote percentuali indicate nell’allegato I.
  2. Per i fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi di nuova iscrizione nella tariffa si prende a riferimento la misura dell’aliquota di imposta di fabbricazione per il prodotto funzionalmente similare.
  3. L’imposta e’ applicata con le seguenti modalita’:
  4. l’imposta e’ dovuta sui prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato ed e’ esigibile con l’aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l’immissione in consumo di cui alla lettera c);
  5. obbligato al pagamento dell’imposta e’:
  • il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;
  • il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;
  1. l’immissione al consumo si verifica:
  • per i prodotti nazionali, all’atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
  • per i prodotti di provenienza comunitaria, all’atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione;
  • per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non e’ possibile accertare il regolare esito, all’atto della loro constatazione;
  1. i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all’imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell’imposta;
  2. l’imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell’accertamento; per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalita’ e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
  3. Per i prodotti d’importazione l’imposta di cui al comma 1 e’ dovuta dall’importatore e viene accertata e riscossa dall’Ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane con le modalita’ previste per i diritti di confine.
  4. L’Amministrazione finanziaria ha facolta’ di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di cui al comma 1 e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.
  5. Per l’imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.
  6. Per le violazioni all’obbligo del pagamento dell’imposta di cui al comma 1 sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano le penalita’ previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
  7. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalita’ di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all’estero da privati e da essi trasportati.
  8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d), e per il pagamento dell’imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

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Articolo 62 ter –

Tariffe di vendita dei fiammiferi

In vigore dal 01/04/2010 al 01/01/2015

Soppresso dal 01/01/2015 da: Decreto legislativo del 15/12/2014 n. 188 Articolo 1

Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 1

  1. La vendita al pubblico dei fiammiferi e’ ammessa per tipi e condizionamenti iscritti nella tariffa di vendita.
  2. L’iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti, con provvedimento del Direttore dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in conformita’ ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

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Articolo 62 quater –

Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.(4)

In vigore dal 25/07/2021

Modificato da: Decreto-legge del 25/05/2021 n. 73 Articolo 14 bis

  1. Abrogato da: 25-decies D.L. n. 119 23/10/2018 [A decorrere dall’1 gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonche’ i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico (1) (3).]

1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021 fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023 dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell’articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l’analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e’ indicata la misura dell’imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e’ rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell’imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.(3)

1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e’ obbligato al pagamento dell’imposta di cui al comma 1-bis e a tal fine dichiara all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la quantita’ di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonche’ gli altri elementi informativi previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Il produttore e’ tenuto anche a fornire, ai fini dell’autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.

  1. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis, e’ assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
  2. Il soggetto di cui al comma 2 e’ tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell’imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La cauzione e’ di importo pari al 10 per cento dell’imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all’imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell’imposta.

3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo e’ legittimata dall’applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.

3-ter. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalita’ per l’approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative.

  1. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalita’ di presentazione dell’istanza, ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 2, nonche’ le modalita’ di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformita’, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del comma 3.
  2. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, e’ effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all’articolo 16 della legge 22 dicembre

1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell’articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.

5-bis. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalita’ e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie,
dell’attivita’ di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva capacita’ di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell’adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma e’ consentita la prosecuzione dell’attivita’.

  1. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis e’ soggetta alla vigilanza dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell’articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 50.
  2. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o piu’ requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e’ disposta la revoca dell’autorizzazione.

7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis del presente articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si applicano altresi’ ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.

7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze.

  • Ai sensi dell’ 1, comma 8 decreto legislativo 15 dicembre 2014 n. 188, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che consentono il consumo dei prodotti di cui al presente comma 1 si intendono sottratti all’imposizione.
  • In attuazione delle disposizioni del presente comma vedasi i decreti del 16 novembre 2013 e del 29 dicembre 2014.
  • Vedi pure comma 4-bis art. 8 D.L. n. 91 25/07/2018.
  • Vedi pure comma 4 art. 25-decies D.L. n. 119 23/10/2018.

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Articolo 62 quinquies –

Art. 62-quinquies. – (Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo)

In vigore dal 14/12/1995

Modificato da: Legge del 27/12/2019 n. 160 Articolo 1

  1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.
  2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 e’ legittimata dall’inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, secondo le modalita’ previste al comma 5.
  3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
  4. L’imposta di consumo e’ dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all’atto della cessione dei prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalita’ previste dall’articolo 39-decies.
  5. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono disciplinati le modalita’ di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di
    commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto, nonche’ gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta.
  6. E’ vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell’autorita’ e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita’ alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l’accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al comma 1.
  7. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonche’ dall’articolo 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dall’articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, in quanto applicabili.

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Articolo 63 –

Licenze di esercizio e diritti annuali

(Art. 4 T.U. spiriti, art. 2 T.U. birra, art. 6 T.U. energia elettrica, approvati con D.M. 8 luglio 1924 – Art. 2 R.D.L. n.23/1933 Art. 4 R.D.L. n. 334/1939 – Artt. 4, 5 e 7, allegato H, del D.L.Lgt. 26 aprile 1945, n. 223 – Art. 7 D.L. n. 707/1949 (*) – Art. 10 D.L. n. 50/1950 (**) – Art. 3 D.L. n. 271/1957 D.P.C.M. 21 dicembre 1990).

In vigore dal 01/04/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 1

  1. Le licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono rilasciate dall’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio, prima dell’inizio dell’attivita’ degli impianti cui si riferiscono ed hanno validita’ illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando vengono a mancare i presupposti per l’esercizio dell’impianto.
  2. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:
  3. depositi fiscali (fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di condizionamento): 258,23 euro;
  4. depositi fiscali (impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi): 103,29 euro;
  5. depositi per uso commerciale di prodotti petroliferi, gia’ assoggettati ad accisa, e di prodotti petroliferi denaturati: 51,64 euro;
  6. impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa: 51,64 euro;
  7. esercizi di vendita di prodotti alcolici: 33,57 euro (1).

Il diritto annuale di cui alla lettera a) e’ dovuto anche dai soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di consumo disciplinata dall’art. 61. Il diritto annuale di cui alla lettera c) e’ dovuto per l’esercizio dei depositi commerciali dei prodotti assoggettati all’imposizione di cui all’articolo 61. La licenza relativa ai depositi di cui alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che custodiscono i prodotti soggetti alla disciplina prevista dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786.

  1. Nel settore dell’imposta di consumo sull’energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:
  2. officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l’energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: 23,24 euro;
  3. officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: 77,47 euro;
  4. Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1 al 16 dicembre dell’anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. L’esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito e’ punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l’importo del diritto stesso.
  5. La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’ 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non puo’ essere rilasciata o rinnovata a chi e’ stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche.

(1) Ai sensi dell’art. 21, comma 5 legge 23 dicembre 1998 n. 448 “a valere dall’anno 1999 il diritto annuale di licenza per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, previsto dall’articolo 63, comma 2, lettera e), del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , è soppresso”.

  • Il riferimento al L. n. 707/1949 riguarda il decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito dalla legge 6 dicembre 1949, n. 870.
  • ] Il riferimento al L. n. 50/1950 riguarda il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 202.

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Articolo 64 – (Art. 36 D.L. n. 1200/1948 – Art. 4 D.L. n. 331/1993) Prestazione della cauzione

In vigore dal 14/12/1995

  1. Nei casi in cui e’ prescritta la prestazione di una cauzione, il rilascio della licenza e l’esercizio dell’impianto sono subordinati a tale adempimento. Qualora occorre integrare la cauzione, il soggetto obbligato deve provvedervi entro trenta giorni dal termine stabilito dall’amministrazione finanziaria; in caso di inosservanza di tale termine la licenza e’ revocata. Non occorre integrazione se l’aumento della cauzione e’ inferiore al 10 per cento dell’importo della cauzione prestata.

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Articolo 65 –

Adeguamenti alla normativa comunitaria

(Art. 34 D.L. n. 331/1993)

In vigore dal 01/04/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 1

  1. Le disposizioni delle direttive della Comunita’ europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, anche con riferimento ad adeguamenti di aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell’ECU rispetto alla valuta nazionale, sono recepite, in via amministrativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

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Articolo 66 – (Art. 2 D.L. n. 282/1986 (*) – Art. 32, comma 2, D.L. n. 331/1993) Regime di vigilanza per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico

In vigore dal 14/12/1995

  1. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui all’art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali;

l’assunzione in carico, nei prescritti registri, e’ effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per la scorta o per la fornitura delle singole partite di prodotti.

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Articolo 67 –

Norme di esecuzione e disposizioni transitorie

(Artt. 3, comma 1, 4, comma 3, lettera b), 6, commi 2 e 7, 12, comma 1, 14, comma 3, 16, comma 3, 17, commi 3 e 7, 20, comma 1,26, comma 2, 29, comma 7 e art. 33 D.L. n. 331/1994 – Art. 64 T.U. spiriti, art. 31 T.U. birra – Art. 27 T.U. energia elettrica – Art. 33 R.D.L. n. 334/39 Art. 25-bis D.L. n.271/1957 Art.6 D.L.vo 27 novembre 1992, n.464).

In vigore dal 01/04/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 29/03/2010 n. 48 Articolo 1

  1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’ 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l’applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all’accertamento e contabilizzazione dell’imposta, all’istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualita’ di destinatario registrato, speditore registrato o di obbligato d’imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilita’ al regime delle accise, all’effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all’istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l’amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all’abbuono dell’imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall’art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti.
  2. (Comma abrogato)
  3. Le disposizioni dell’art. 63 si applicano per i diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli impianti che vengono assoggettati a licenza, gli esercenti devono denunciare la loro attivita’ entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico; il diritto di licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996.
  4. Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall’accisa i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o con una traversata marittima intracomunitaria.
  5. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall’ 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, soppresso dal 1 luglio 1996 dall’art. 35, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica con l’osservanza delle disposizioni stabilite dall’art. 61.
  6. Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non sara’ regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si applica l’art. 50.
  7. La classificazione dei prodotti energetici di cui al presente testo unico e’ effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura

tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

  1. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del presente testo unico, qualora non sia stato stabilito un termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo.

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Articolo 68 – Disposizioni finali

In vigore dal 01/06/2007

Modificato da: Decreto legislativo del 02/02/2007 n. 26 Articolo 1

  1. Sono abrogati i provvedimenti legislativi e le norme incompatibili con le disposizioni del presente testo unico ed in particolare:
  2. il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l’imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni;
  3. il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l’imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni;
  4. il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l’imposta di consumo sull’energia elettrica, approvato dal decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni;
  5. il regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, contenente misure per ostacolare lo spaccio di alcole di contrabbando, e successive modificazioni;
  • il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito dalla legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego, e successive modificazioni;
  1. il regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1937, n. 1004, concernente modificazioni al regime fiscale dell’alcole impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcolici, e successive modificazioni;
  2. il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l’istituzione di una imposta di fabbricazione sui prodotti energetici e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
  3. il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, contenente, fra l’altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti, all’imposta di consumo sull’energia elettrica, e successive modificazioni;
  4. il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, e le successive modificazioni di cui al decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387, alla legge 31 ottobre 1966, n. 940, al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 17 luglio 1975, n. 391, alla legge 27 aprile 1981, n. 160, al decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, concernenti modificazioni all’imposta sul consumo dell’energia elettrica;
  5. l) il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167 e legge 11 giugno 1959, n. 405, concernenti l’istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie resi liquidi con la compressione;
  6. m) il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore dei prodotti energetici, e successive modificazioni;
  7. n) la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, contenente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;
  8. il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, contenente norme in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, e successive modificazioni;
  9. il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, contenenti disposizioni per l’imposta di consumo sul gas naturale, e successive modificazioni;
  10. la legge 2 agosto 1982, n. 513, concernente, fra l’altro, la disciplina fiscale delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani;
  11. le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

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Allegato 1 –

ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO.

(N.D.R.: Ai sensi dell’art.14, comma 1 del Decreto legge 08 agosto 2013 n. 91 a decorrere dal 1 gennaio 2014 l’aliquota dell’imposta di consumo sugli “oli lubrificanti” e’ fissata in euro 787,81 per mille chilogrammi;

le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

  1. per l’anno 2014

Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro;

  1. a decorrere dall’anno 2015

Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro.

Ai sensi dell’art.1, comma 116 legge 23 dicembre 2005 n 266 a decorrere dal 1 gennaio 2006 l’aliquota dell’imposta di consumo sugli “oli lubrificanti” e’ fissata in euro 842 per mille chilogrammi.

Ai sensi dell’art.1, comma 329 legge 27 dicembre 2006 n.296 l’aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione e’ ridotta a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto.

Vedasi l’art.2 DLG 2 febbraio 2007 n.26 recante “disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili” a decorrere dal 1 gennaio 2008.)

In vigore dal 01/03/2020

Modificato da: Decreto-legge del 30/12/2019 n. 162 Articolo 34 bis

Prodotti energetici

Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri;(9)

Benzina: euro 564,00 per mille litri; (9)

Petrolio lampante o cherosene:

usato come carburante: lire 625.620 per mille litri ;(10)

usato come combustibile per riscaldamento: lire 625.620 per mille litri;

Oli da gas o gasolio:

usato come carburante: euro 423,00 per mille litri; (9)

usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri;(11)

usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri;

Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione.

Oli combustibili:

usati per riscaldamento:

  1. ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi;
  2. a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi;

per uso industriale:

  1. ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi;
  2. a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi;

usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica:

euro 15,4 per mille chilogrammi.

Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.

Gas di petrolio liquefatti:

usato come carburante: euro 227,77 per mille kg.;(13)

usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg.;(14)

usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi.

Gas naturale:

per autotrazione: lire zero;(15)

per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;(16)

per combustione per usi civili: (17)

  1. a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.; b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.;
  2. per altri usi civili lire 332 al mc.;

per i consumi nei territori di cui all’art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote (18):

  1. per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 74 al mc.;
  2. per gli altri usi civili: lire 238 al mc.

per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi.

Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati:

per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi;

per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille chilogrammi;

per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi.

Alcole e bevande alcoliche

Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;(19)

Vino: lire zero;

Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero;

Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro ;(20)

Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro (2). (20)

Tabacchi lavorati:(1)

  1. sigari 23,5 per cento;
  2. sigaretti 24 per cento;
  3. sigarette 59,8 per cento;
  4. tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 59 per cento;
  5. altri tabacchi da fumo 56,5 per cento;
  6. tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per cento

[Fiammiferi di ordinario consumo:](4)

  • 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita fino a 0,258 euro la scatola;]
  • 23 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,0645 euro la scatola;]
  • 20 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,17825 euro la scatola;]
  • 15 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 1,291 euro e fino a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,2582 euro la scatola;]
  • 10 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,3105 euro la scatola.]

[Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi:] (4)

[Prodotto – Euro per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10]

[Cerini – 0,0103]

[Bossoli – 0,0103]

[Familiari – 0,0083]

[Cucina – 0,0114]

[Maxi-box – 0,0083]

[Svedesi – 0,0170]

[Minerva – 0,0165]

[Controvento – 0,0341]

[Fiammiferone – 0,0501]

[Caminetto – 0,090]

[KM Carezza – 0,0083]

[KM Casa – 0,0083]

[KM Superlungo – 0,0114]

[KM Jolly – 0,0062]

[KM Europa – 0,0165]

[KM Super Mini – 0,0170]

[KM Carezza Mini – 0,0170]

[KM Camino – 0,0501]

[KM Camino Maxi – 0,090]

[KM Jumbo – 0,090]

[Cuoco – 0,0083]

[Lampo – 0,0170]

[Flip – 0,0165]

[Fiammata – 0,0501]

Energia elettrica

Per ogni kWh di energia impiegata (3) :

per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh;(5)

per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:

  1. per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
  • sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l’aliquota di euro 0,0125 per kWh;
  • sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l’aliquota di euro 0,0075 per kWh;
  1. per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
  • sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l’aliquota di euro 0,0125 per kWh;
  • sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un’imposta in misura fissa pari a euro 4.820. (6)

per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l’imposta di euro 0,0005 per ogni kWh.

Imposizioni diverse

Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg.(7)

Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.

  • L’applicazione delle presenti disposizioni e’ differita al 1° gennaio 2021.Vedi comma 3-sexies e ss. art. 4 D.L. n. 162 30/12/2019. Per la tabella in vigore prima del 01/01/2021 fare riferimento al testo precedente.
  • Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrubbe e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l’alcole contenuto nel rhum, l’aliquota di accisa e’ ridotta di lire 83.600 per ettolitro anidro.

Fino al 31 luglio 1996, per l’alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, si applica l’accisa di lire 500.000 per ettolitro anidro, alla temperatura di 20 Celsius.

  • Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla meta’ per le imprese di cui all’ 11, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui all’art. 1 della legge medesima.
  • Voce abrogata dall’ 1, comma 1, D.Legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.
  • Per la misura dell’aliquota sull’energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, vedi l’1, comma 1, D.M. 30 dicembre 2011 Ecf.
  • Per la misura dell’aliquota sull’energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, vedi l’ 1, comma 1, D.M. 30 dicembre 2011.
  • Per la misura dell’aliquota dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, vedi l’ 14, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91.
  • Per la misura dell’aliquota vedi il Decreto 9 gennaio 2012 GU 12/2012.
  • L?aliquota del gasolio destinato alla carburazione è pari ad euro 617,40 così come pubblicato sul sito dell?Agenzia. Con la determinazione del Direttore dell?Agenzia delle Dogane e Monopoli, prot. n° 145733 del 23 dicembre 2013 era stata fissata l?aliquota in euro 619,80. Successivamente, esauritisi gli effetti della predetta determinazione e l?espressa previsione normativa postane a fondamento, a far data dal 1 gennaio 2015 si rendeva applicabile l?aliquota indicata in premessa, fissata con Determinazione del Direttore dell?Agenzia delle Dogane, prot n° 88789 RU del 09 agosto 2012 confermata dall?articolo 1 comma 487, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tutt?ora vigente.
  • Aliquota così elevata dall’ 2, comma 151, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto 1° gennaio 1996.
  • A decorrere dal 23 maggio 2005, il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento, indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato secondo la formula e le modalità stabilite dalla Agenzia delle dogane, come disposto dell’ 1, comma 9, D.L. 21 febbraio 2005, n. 16.

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  • Per la misura dell’aliquota, vedi l’ 15, comma 1, lett. c), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
  • Vedi 24, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e art. 1, comma 2, D.L. 30 giugno 2001, n. 246.
  • Vedi gli artt. 1 e 3, M. 7 marzo 2008.
  • Vedi l’ 2, comma 11, L. 22 dicembre 2008, n. 203.
  • Vedi l’ 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26.
  • Vedi l’ 1, comma 2, D.L. 30 giugno 2001, n. 246.
  • Vedi l’ 1, comma 514, L. 27 dicembre 2017, n. 205.
  • Vedi l’art. 1, comma 1, Determinazione 23 dicembre 2013, n. 145744 Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

(*) N.d.R.: Le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili per i territori diversi da quelli di cui all’art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono state come di seguito determinate:

  • per l’anno 2002, vedasi   l’art. 1, comma 1, lettere a),  b) e c),   M. 25 marzo 2002;
  • per l’anno 2003, vedasi   l’art. 1, comma 1, lettere a),  b) e c),   M. 13 gennaio 2003;
  • per l’anno 2004, vedasi   l’art. 1, comma 1, lettere a),  b) e c),   M. 12 febbraio 2004;
  • per l’anno 2006, vedasi   l’art. 1, comma 1, lettere a),  b) e c),   M. 22 marzo 2006;
  • per l’anno 2007, vedasi   l’art. 1, comma 1, lettere a),  b) e c),   M. 23 febbraio 2007;
  • per l’anno 2008, vedasi l’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.M. 13 febbraio 2008;
  • per il periodo 1 gennaio 2009 – 31 marzo 2009 vedasi l’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.M. 27 febbraio 2009;

– per l’anno 2019, vedi anche il comma 514 dell’art. 1 della Legge 205 del 27/12/2017.

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Tabella A – Impieghi degli oli minerali che comportano l’esenzione dell’accisa o l’applicazione di una aliquota ridotta, sotto l’osservanza delle norme prescritte.

In vigore dal 01/01/2020

Modificato da: Legge del 27/12/2019 n. 160 Articolo 1

—> Per il testo della Tabella A, come modificata, da ultimo, dall’art. 4-ter decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, consultare il documento in formato pdf <—

Vedi pure modifiche art. 19 D.L. n. 119 23/10/2018.

Vedi pure modifiche lettera c comma 631 art. 1 L. 160 27/12/2019 .

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Documentazione

D.Lgs 504/95