Direttoriale proroga eDAS

Roma, 27 giugno 2022

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262 (convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.286), come richiamato dall’articolo 1, comma 6, del decreto legge 21 marzo 2022, n.22 (convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n.50), nel quale è prevista l’emanazione di una determinazione direttoriale per stabilire tempi e modalità per la presentazione in forma esclusivamente telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise (nel seguito, TUA), a norma, tra l’altro, degli articoli 10, 12, 61 e 62;

VISTA la determinazione direttoriale prot.494575 del 24 dicembre 2021, nella quale, in applicazione del predetto articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L.262/06 è stato, tra l’altro, previsto:

o all’articolo 1, lettera a), che la decorrenza dell’obbligo per la presentazione in forma esclusivamente telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione, a norma degli articoli 10 e 12 del TUA, della benzina e del gasolio impiegati come carburante e denaturati per uso agricolo, è differita al 1° marzo 2022;

o all’articolo 1, lettera b), che la decorrenza dell’obbligo per la presentazione in forma esclusivamente telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione, a norma degli articoli 10 e 12 del TUA, dei prodotti assoggettati ad accisa ad eccezione della benzina e del gasolio impiegati come carburante e denaturati per uso agricolo, è differita al 30 giugno 2022;

o all’articolo 1, lettera c), che la decorrenza dell’obbligo per la presentazione in forma esclusivamente telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti ed assoggettati alle altre imposizioni indirette previste dal TUA, a norma degli articoli 61 e 62 del medesimo TUA, è differita al 30 giugno 2022;

VISTO il decreto legislativo 5 novembre 2021, n.180 di recepimento della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, e, in particolare:

o l’articolo 1, comma 1, lettera l) recante la sostituzione dell’articolo 10 del TUA relativamente alla circolazione intra unionale di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato. Tale circolazione deve aver luogo con l’e-DAS emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello speditore certificato dello SM di spedizione (nel seguito, e-DAS unionale);

o l’articolo 1, comma 1, lettera p) recante la sostituzione dell’articolo 12 del TUA, relativamente al deposito e alla circolazione di prodotti assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato. In particolare, è stato confermato, mantenendo la disciplina dell’articolo 12 attualmente in vigore, che tale circolazione è effettuata con la scorta di un apposito documento di accompagnamento analogo all’e-DAS (nel seguito, e-DAS nazionale);

o l’articolo 3, comma 1 nel quale è previsto, tra l’altro, che le disposizioni dell’articolo 1 del decreto legislativo e, in particolare, le predette modifiche all’articolo 10 relativamente all’e-DAS unionale hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023;

VISTA la determinazione direttoriale prot.138764 del 10 maggio 2020 (nel seguito, determinazione e-DAS), con la quale, in applicazione dell’art.11 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124 (convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157) sono stati forniti tempi e modalità per l’introduzione dell’e-DAS nazionale limitatamente alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usati come carburante;

CONSIDERATO che, in applicazione della predetta determinazione prot. 494575/2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, le modalità previste dalla determinazione prot.138764/2020 per la presentazione dell’e-DAS nazionale per la benzina e per il gasolio usati come carburante, sono state estese ai medesimi carburanti denaturati per uso agricolo;

CONSIDERATA l’opportunità di estendere con gradualità l’obbligo di presentazione dell’e-DAS nazionale di cui all’articolo 12 del TUA, agli altri prodotti assoggettati e ad altre tipologie di impiego, dando priorità al completamento dell’informatizzazione del documento presso i depositi in cui lo stesso è già adottato per la benzina ed il gasolio usati come carburante e denaturati per uso agricolo e, quindi, per spedizioni di prodotti energetici allo stato sfuso;

CONSIDERATA l’opportunità, anche alla luce delle istanze pervenute dagli operatori del settore, di differire al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell’obbligo di presentazione dell’e-DAS nazionale per gli altri prodotti assoggettati, nonché per le spedizioni di prodotti assoggettati condizionati;

CONSIDERATA l’opportunità di allineare alla predetta data anche la decorrenza dell’obbligo di presentazione del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti alle altre imposizioni indirette previste dal TUA, a norma degli articoli 61 e 62 del medesimo testo unico;

CONSIDERATO che l’obbligo di utilizzo del DAS unionale di cui all’articolo 10 del TUA, per i trasferimenti di prodotti tra l’Italia e gli altri SM, avrà efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023 e che, pertanto è opportuno allineare a tale data la decorrenza dell’obbligo di presentazione di tale documento da parte dei soggetti obbligati;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

Articolo 1

Decorrenza dell’obbligo di presentazione dell’e-DAS nazionale

  1. Ferme restando le disposizioni per la benzina ed il gasolio usato come carburante nonché denaturati per uso agricolo, l’obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica dell’e-DAS nazionale, a norma dell’articolo 12 del TUA, è confermato al 1° luglio 2022 per i trasferimenti nel territorio dello Stato dei seguenti ulteriori prodotti energetici sfusi, per tutti gli impieghi inclusi quelli di cui all’articolo 21, comma 13, del TUA:
  2. oli minerali di cui all’articolo 21, comma 2, lettere da a) a e), del TUA;
  3. gas di petrolio liquefatti di cui all’articolo 21, comma 2, lettera f), del TUA, limitatamente al trasporto per carichi predeterminati;
  4. prodotti energetici di cui all’articolo 21, commi 3, 4 e 5 del TUA, qualora ricorrano i presupposti per la sottoposizione ad accisa, fermo restando il possibile utilizzo di altri documenti di trasporto ove consentito da disposizioni specifiche per i singoli casi.
  5. La decorrenza dell’obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica dell’e- DAS nazionale è differita al 1° aprile 2023 per i trasferimenti nel territorio dello Stato di tutti gli altri prodotti assoggettati diversi da quelli di cui al comma 1 nonché dei prodotti assoggettati condizionati.
  6. Le modalità di presentazione dell’e-DAS nazionale per i prodotti del presente articolo sono definite nella determinazione e-DAS.

Articolo 2

Decorrenza dell’obbligo di presentazione dell’e-DAS unionale

  1. La decorrenza dell’obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica dell’e- DAS unionale, a norma dell’articolo 10 del TUA, è differita al 13 febbraio 2023.

Articolo 3

Decorrenza dell’obbligo di presentazione dell’e-AD per oli lubrificanti e bitumi

  1. La decorrenza dell’obbligo di presentazione in forma esclusivamente telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione in sospensione dei prodotti soggetti alle altre imposizioni indirette previste dal TUA è differita al 1° aprile 2023.

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Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna